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Sentenza 4 gennaio 2026
Sentenza 4 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 04/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA SE, TO
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7639/2021 depositato il 21/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia N. 45 98066 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1472/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 07/05/2021 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190003911217000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito, riformare e/o annullare integralmente la sentenza indicata in epigrafe e, per l'effetto ritenere e dichiarare, in accoglimento dei motivi tutti esposti, la nullità e/o illegittimità e/o infondatezza degli atti impugnati.
Con qualsiasi statuizione annullare la cartella di pagamento n. 295 2019 00039112 17 000, unitamente al ruolo incorporato n. 2019/250096. Infine, si chiede la condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario.
Appellata: il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello la società Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza - non notificata - n 1472/1/21 emessa dalla Commissione
Tributaria di Messina, sez.1, pronunciata in data 30.04.2021 e depositata in data 7.05.2021, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3277/2019 R.G. avverso la cartella di pagamento n. 295 2019 00039112 17 000, unitamente al ruolo incorporato n. 2019/250096, reso esecutivo in data 15-02-2019, per “IRPEF”,“Addizionali comunali all'IRPEF enti locali”, Addizionale regionale all'IRPEF”; “Imposta sostitutiva redditi rivalutazione
TFR”, “Ritenute alla fonte”, “Recupero somme erogate a lavoratori dipendenti e assimilati Art. 1 Dl 66/2014”, oltre, sanzioni, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica, anno d'imposta 2015, per euro 42.759,16.
Quali motivi di gravame deduceva : 1) Inammissibilità dell'intervento dell'Agenzia delle Entrate;
2) Nullità della sentenza per error in judicando - nullità della cartella di pagamento per violazione di legge.
Si costituiva in giudizio l'appellata Agenzia delle Entrate controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame mentre IS IC (oggi Agenzia delle Entrate IS) restava contumace.
Con ordinanza in data 3.7.2023 è stata rigettata la richiesta di sospensione.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
In via preliminare l'appellante deduce l'inammissibilità dell'intervento volontario operato in primo grado da
Agenzia delle Entrate poichè - secondo l'appellante - avvenuto in violazione del combinato disposto di cui all'art. 23 co.3 – D. lgs 46/92 ed all'art. 39 del D.lgs. n. 112/99, atteso che l'intervento volontario è consentito solo alle parti private e non anche alla pars pubblica.
Tale divieto, assume l'appellante, è espressamente previsto all'art. 14 del D.lgs. n. 546/92, in quanto consentire l'intervento volontario dell'ente impositore, non chiamato in causa nei modi e nei tempi previsti, sanerebbe un'omissione del concessionario inerte in fase di costituzione e renderebbe vana la norma prevista dal legislatore. Pertanto, la IS, nel caso di specie, doveva costituirsi nei termini, dichiarare di voler citare il terzo in giudizio ai sensi dell'art. 106 del cpc, chiedere ed ottenere l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo Ente impositore.
L'eccezione è manifestamente destituita di fondamento. Ed invero per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (cfr. la recentissima Cass. Sez.5 n 26281/2025 del 27.9.2025) «nel giudizio tributario promosso contro il concessionario per la riscossione, deve ritenersi ammissibile l'intervento adesivo autonomo da parte dell'ente impositore (eventualmente così riqualificando l'intervento in giudizio a seguito di una chiamata in giudizio tardiva dello stesso ente da parte dell'agente della riscossione), in quanto l'art. 14, comma 3, D.
Lgs. n. 546/1992 prevede tale possibilità non soltanto per coloro che siano destinatari dell'atto imposi ma anche per le parti del rapporto tributario controverso, tra le quali vi è, indubbiamente, l'ente impositore titolare della pretesa tributaria» (così Cass. n. 8718/2025).
È stato quindi spiegato, nel corpo della motivazione della decisione innanzi richiamata,che nel giudizio tributario è ammissibile l'intervento adesivo autonomo dell'Agenzia delle Entrate, quale parte pubblica che si introduce nel processo già pendente per far valere una propria posizione giuridica nei confronti di una delle parti in causa, e cioè il contribuente.
L'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1990 stabilisce che possono intervenire volontariamente nel processo i soggetti che, unitamente al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso. Ora, aggiunge la Corte di Cassazione, a parte la possibilità di applicare, in via residuale, l'art. 105 c.p.c. (applicabile al processo tributario in forza del richiamato previsto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n.
546/1992), va rilevato che il suddetto art. 14, comma 3 d.lgs. citato consente l'intervento di soggetti che,
"insieme al ricorrente", sono destinatari dell'atto impugnato, ma anche di coloro che sono comunque "parti del rapporto tributario controverso", tra i quali vi è, sicuramente, l'ente impositore e, quindi, nel caso di specie, sicuramente l'Agenzia delle Entrate. Una diversa interpretazione risulterebbe priva di ragionevolezza, quando – come nella specie - la domanda abbia ad oggetto l'esistenza stessa del credito, la cui sorte – diversamente da quanto opinato dalla difesa del ricorrente, che si limita a concentrare la propria osservazione all'epilogo processuale della lite – verrebbe compromessa.Del resto, la stessa Corte aveva già affermato che una diversa interpretazione «comporterebbe l'immotivata esclusione della possibilità di intervenire in giudizio per soggetti che, lungi dal far valere ragioni consistenti in utilità di mero fatto, sono portatori di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato […]", determinato anche "[…] dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato […]» (cfr. Cass. 8718/2025, che richiama Cass. n. 255/2012; Cass. 24785/2021).
Adeguando tali principi alla fattispecie in esame, concernente la cartelle esattoriale notificata alla contribuente, deve riconoscersi che sussiste sicuramente l'interesse giuridico dell'ente ad intervenire nel giudizio destinato ad accertare la fondatezza formale e sostanziale della pretesa tributaria, al fine di tutelare la propria situazione soggettiva di fronte alla eventualità che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato formatosi sulla richiesta di pagamento dell'imposta oggetto della cartella emessa peraltro ex art. 36 bis D.P.R. 600/73.
Nel merito il ricorso è infondato.
Corretta risulta l'applicazione della disciplina prevista ex art. 36 bis dpr 600/73. Secondo pacifico indirizzo della Corte di Cassazione, infatti, con riferimento alla liquidazione «cartolare» di cui all'art. 36-bis d.P.R. n.
600 del 1973, è legittima la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione poiché la norma non prevede alcuna sanzione (tra le tante Cass. n. 26361 del 29/12/2010) e considerato inoltre che l'art. 6 dello Statuto del contribuente non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del citato art. 36-bis, ma soltanto «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione», situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza riscontro documentale esterno e margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso» (v. Cass. 31/05/2016, n.19861;
25/05/2012, n. 8342 Rv. 622681; v. anche Cass. 08/07/2014, n. 15584, Rv. 631667; Cass. 10/06/2015, n. 12023, Rv. 635672).
Nel caso di specie, inoltre, quanto dedotto dal ricorrente in appello laddove si ritiene che sussistessero « incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione» tali da imporre la comunicazione del detto invito bonario,
è avversato, in rito, dalla sostanziale proposizione di un motivo nuovo, non formalizzato nei termini esposti nell'atto di appello e supportato anche da documentazione nuova e non prodotta in primo grado qual è il mod. 770 versato in atti, nonchè, in fatto, dall'evidenza - ben messa in luce dal primo giudice in sentenza- in base alla quale il recupero è stato operato a seguito dell'omissione integrale di versamenti d'imposta, rispetto a quanto dichiarato dalla stessa contribuente.
Per il resto la sentenza di primo grado risulta più che adeguatamente motivata e deve di conseguenza essere interamente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi € 7.883,48.
Così deciso in Messina in data 29 settembre 2025
L'estensore La Presidente
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA SE, TO
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7639/2021 depositato il 21/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia N. 45 98066 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1472/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 07/05/2021 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190003911217000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito, riformare e/o annullare integralmente la sentenza indicata in epigrafe e, per l'effetto ritenere e dichiarare, in accoglimento dei motivi tutti esposti, la nullità e/o illegittimità e/o infondatezza degli atti impugnati.
Con qualsiasi statuizione annullare la cartella di pagamento n. 295 2019 00039112 17 000, unitamente al ruolo incorporato n. 2019/250096. Infine, si chiede la condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario.
Appellata: il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello la società Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza - non notificata - n 1472/1/21 emessa dalla Commissione
Tributaria di Messina, sez.1, pronunciata in data 30.04.2021 e depositata in data 7.05.2021, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3277/2019 R.G. avverso la cartella di pagamento n. 295 2019 00039112 17 000, unitamente al ruolo incorporato n. 2019/250096, reso esecutivo in data 15-02-2019, per “IRPEF”,“Addizionali comunali all'IRPEF enti locali”, Addizionale regionale all'IRPEF”; “Imposta sostitutiva redditi rivalutazione
TFR”, “Ritenute alla fonte”, “Recupero somme erogate a lavoratori dipendenti e assimilati Art. 1 Dl 66/2014”, oltre, sanzioni, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica, anno d'imposta 2015, per euro 42.759,16.
Quali motivi di gravame deduceva : 1) Inammissibilità dell'intervento dell'Agenzia delle Entrate;
2) Nullità della sentenza per error in judicando - nullità della cartella di pagamento per violazione di legge.
Si costituiva in giudizio l'appellata Agenzia delle Entrate controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame mentre IS IC (oggi Agenzia delle Entrate IS) restava contumace.
Con ordinanza in data 3.7.2023 è stata rigettata la richiesta di sospensione.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
In via preliminare l'appellante deduce l'inammissibilità dell'intervento volontario operato in primo grado da
Agenzia delle Entrate poichè - secondo l'appellante - avvenuto in violazione del combinato disposto di cui all'art. 23 co.3 – D. lgs 46/92 ed all'art. 39 del D.lgs. n. 112/99, atteso che l'intervento volontario è consentito solo alle parti private e non anche alla pars pubblica.
Tale divieto, assume l'appellante, è espressamente previsto all'art. 14 del D.lgs. n. 546/92, in quanto consentire l'intervento volontario dell'ente impositore, non chiamato in causa nei modi e nei tempi previsti, sanerebbe un'omissione del concessionario inerte in fase di costituzione e renderebbe vana la norma prevista dal legislatore. Pertanto, la IS, nel caso di specie, doveva costituirsi nei termini, dichiarare di voler citare il terzo in giudizio ai sensi dell'art. 106 del cpc, chiedere ed ottenere l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo Ente impositore.
L'eccezione è manifestamente destituita di fondamento. Ed invero per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (cfr. la recentissima Cass. Sez.5 n 26281/2025 del 27.9.2025) «nel giudizio tributario promosso contro il concessionario per la riscossione, deve ritenersi ammissibile l'intervento adesivo autonomo da parte dell'ente impositore (eventualmente così riqualificando l'intervento in giudizio a seguito di una chiamata in giudizio tardiva dello stesso ente da parte dell'agente della riscossione), in quanto l'art. 14, comma 3, D.
Lgs. n. 546/1992 prevede tale possibilità non soltanto per coloro che siano destinatari dell'atto imposi ma anche per le parti del rapporto tributario controverso, tra le quali vi è, indubbiamente, l'ente impositore titolare della pretesa tributaria» (così Cass. n. 8718/2025).
È stato quindi spiegato, nel corpo della motivazione della decisione innanzi richiamata,che nel giudizio tributario è ammissibile l'intervento adesivo autonomo dell'Agenzia delle Entrate, quale parte pubblica che si introduce nel processo già pendente per far valere una propria posizione giuridica nei confronti di una delle parti in causa, e cioè il contribuente.
L'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1990 stabilisce che possono intervenire volontariamente nel processo i soggetti che, unitamente al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso. Ora, aggiunge la Corte di Cassazione, a parte la possibilità di applicare, in via residuale, l'art. 105 c.p.c. (applicabile al processo tributario in forza del richiamato previsto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n.
546/1992), va rilevato che il suddetto art. 14, comma 3 d.lgs. citato consente l'intervento di soggetti che,
"insieme al ricorrente", sono destinatari dell'atto impugnato, ma anche di coloro che sono comunque "parti del rapporto tributario controverso", tra i quali vi è, sicuramente, l'ente impositore e, quindi, nel caso di specie, sicuramente l'Agenzia delle Entrate. Una diversa interpretazione risulterebbe priva di ragionevolezza, quando – come nella specie - la domanda abbia ad oggetto l'esistenza stessa del credito, la cui sorte – diversamente da quanto opinato dalla difesa del ricorrente, che si limita a concentrare la propria osservazione all'epilogo processuale della lite – verrebbe compromessa.Del resto, la stessa Corte aveva già affermato che una diversa interpretazione «comporterebbe l'immotivata esclusione della possibilità di intervenire in giudizio per soggetti che, lungi dal far valere ragioni consistenti in utilità di mero fatto, sono portatori di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato […]", determinato anche "[…] dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato […]» (cfr. Cass. 8718/2025, che richiama Cass. n. 255/2012; Cass. 24785/2021).
Adeguando tali principi alla fattispecie in esame, concernente la cartelle esattoriale notificata alla contribuente, deve riconoscersi che sussiste sicuramente l'interesse giuridico dell'ente ad intervenire nel giudizio destinato ad accertare la fondatezza formale e sostanziale della pretesa tributaria, al fine di tutelare la propria situazione soggettiva di fronte alla eventualità che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato formatosi sulla richiesta di pagamento dell'imposta oggetto della cartella emessa peraltro ex art. 36 bis D.P.R. 600/73.
Nel merito il ricorso è infondato.
Corretta risulta l'applicazione della disciplina prevista ex art. 36 bis dpr 600/73. Secondo pacifico indirizzo della Corte di Cassazione, infatti, con riferimento alla liquidazione «cartolare» di cui all'art. 36-bis d.P.R. n.
600 del 1973, è legittima la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione poiché la norma non prevede alcuna sanzione (tra le tante Cass. n. 26361 del 29/12/2010) e considerato inoltre che l'art. 6 dello Statuto del contribuente non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del citato art. 36-bis, ma soltanto «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione», situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza riscontro documentale esterno e margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso» (v. Cass. 31/05/2016, n.19861;
25/05/2012, n. 8342 Rv. 622681; v. anche Cass. 08/07/2014, n. 15584, Rv. 631667; Cass. 10/06/2015, n. 12023, Rv. 635672).
Nel caso di specie, inoltre, quanto dedotto dal ricorrente in appello laddove si ritiene che sussistessero « incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione» tali da imporre la comunicazione del detto invito bonario,
è avversato, in rito, dalla sostanziale proposizione di un motivo nuovo, non formalizzato nei termini esposti nell'atto di appello e supportato anche da documentazione nuova e non prodotta in primo grado qual è il mod. 770 versato in atti, nonchè, in fatto, dall'evidenza - ben messa in luce dal primo giudice in sentenza- in base alla quale il recupero è stato operato a seguito dell'omissione integrale di versamenti d'imposta, rispetto a quanto dichiarato dalla stessa contribuente.
Per il resto la sentenza di primo grado risulta più che adeguatamente motivata e deve di conseguenza essere interamente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi € 7.883,48.
Così deciso in Messina in data 29 settembre 2025
L'estensore La Presidente