Versione
13 agosto 1967
13 agosto 1967
Art. 43.
La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge, nonche' di quelle che verranno stabilite con il regolamento e con i provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dalla legge medesima e' affidata al Ministero della sanita' ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
A tal fine le autorita' preposte alla vigilanza possono procedere in qualunque momento ad ispezione e prelievo di campioni nei locali di produzione, di deposito e di vendita, nonche' sugli scali e sui mezzi di trasporto.
Esse possono, altresi', procedere al sequestro delle merci. Il medico provinciale, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, puo' ordinare la distruzione delle merci sequestrate.
Le persone incaricate del servizio di vigilanza sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge, nonche' di quelle che verranno stabilite con il regolamento e con i provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dalla legge medesima e' affidata al Ministero della sanita' ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
A tal fine le autorita' preposte alla vigilanza possono procedere in qualunque momento ad ispezione e prelievo di campioni nei locali di produzione, di deposito e di vendita, nonche' sugli scali e sui mezzi di trasporto.
Esse possono, altresi', procedere al sequestro delle merci. Il medico provinciale, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, puo' ordinare la distruzione delle merci sequestrate.
Le persone incaricate del servizio di vigilanza sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 04/03/1970, n. 36Provvedimento: N. 36 ORDINANZA 26 FEBBRAIO 1970 Deposito in cancelleria: 4 marzo 1970. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 64 dell'11 marzo 1970. Pres. BRANCA - Rel. BONIFACIO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. EP BRANCA, Presidente - Prof. HE FR - Prof. AN TI - Prof. EP RE - Dott. EP VE - Dott. IO TT BE - Prof. CO LO BONIFACIO - Dott. GI ON - Dott. LO DE CO - Avv. LE HE - Prof. EN CA Prof. VINCEN HE RI - Prof. ZI RI - Dott. NI AL - Prof. LO SS Giudici, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, nel testo …Leggi di più...
- parziale illegittimita' costituzionale gia' dichiarata per difetto delle garanzie difensive·
- identita' rispetto ad altra questione gia' decisa con riguardo ad una sola di esse·
- ord. 36/70 a. frodi alimentari·
- frodi nella preparazione e nel commercio di sostanza di uso agrario e di prodotti agrari·
- legge 4 luglio 1967, n. 580, art. 42, in materia di frodi alimentari.·
- ord. 36/70 b. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- manifesta infondatezza·
- fattispecie·
- questione gia' decisa·
- oggetto·
- manifesta infondatezza. (costituzione, artt. 3 e 24).·
- questione proposta nei confronti di alcune disposizioni di legge