Art. 6.
L'indennita' da corrispondere per le eventuali espropriazioni richieste dalla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge, e' determinata secondo le norme di cui agli articoli 7 e 8 della legge 3 gennaio 1963, n. 3 .
L'indennita' da corrispondere per le eventuali espropriazioni richieste dalla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge, e' determinata secondo le norme di cui agli articoli 7 e 8 della legge 3 gennaio 1963, n. 3 .