Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00253/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01037/2025 REG.RIC.
N. 01084/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2025, proposto da
BA IE, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Oscar Mercolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LI FU, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1084 del 2025, proposto da
BA IE, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Oscar Mercolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LI FU, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per
quanto al ricorso n. 1037 del 2025:
l’ottemperanza alla sentenza n. 784/2024 emessa da questa Sezione e pubblicata in data 8.4.2024, previa dichiarazione di nullità:
- della determinazione n. 2396 del 6.11.2024 del Dirigente del Settore 3 Edilizia Scolastica e Patrimonio – Demanio – Viabilità della Provincia di Avellino (comunicata alla ricorrente con l’atto n. 19414 del 22.4.2025), con la quale è stato approvato il verbale del 14.6.2024 della Commissione Esaminatrice, di formazione della graduatoria finale per l’affidamento dell’incarico professionale di “Esperto tematico settore giuridico-amministrativo, profilo Senior”, e nominato vincitore per l’affidamento di tale incarico l’Avv. LI FU, invece che la ricorrente, ingiustamente classificata a pari merito e, quindi, al 2° posto in virtù di una previsione dell’avviso della procedura concorsuale;
- del verbale del 14.6.2024 della Commissione Esaminatrice, di formazione della graduatoria finale per l’affidamento dell’incarico professionale, comunicata alla ricorrente con nota del 13 giugno 2025;
quanto al ricorso n. 1084 del 2025:
la dichiarazione di nullità o l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari:
- della determinazione n. 2396 del 6.11.2024 del Dirigente del Settore 3 Edilizia Scolastica e Patrimonio – Demanio - Viabilità della Provincia di Avellino (comunicata alla ricorrente con l’atto n. 19414 del 22.4.2025), con la quale è stato approvato il verbale del 14.6.2024 della Commissione Esaminatrice di formazione della graduatoria finale per l’affidamento dell’incarico professionale di “Esperto tematico settore giuridico-amministrativo, profilo Senior” e nominato vincitore per l’affidamento di tale incarico l’Avv. LI FU, invece che la ricorrente, classificata a pari merito e, quindi, al 2° posto in virtù di una previsione dell’avviso della procedura concorsuale;
- del verbale del 14.6.2024 della Commissione Esaminatrice, di formazione della graduatoria finale per l’affidamento dell’incarico professionale, comunicata alla ricorrente con nota del 13.6.2025;
- dell’avviso di procedura comparativa di cui all’incarico da conferire, pubblicato il 16.1.2023, nella parte in cui (art. 4) prevede che a parità di punteggio prevarrà il candidato che ha conseguito il maggior punteggio all’orale;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso, ove occorra, e se vigente e per quanto d’interesse, del verbale della Commissione esaminatrice n. 2 del 16.5.2023.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Avellino e di LI FU;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. LL PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente ed il controinteressato (oltre ad altri candidati non di interesse nella presente sede) hanno partecipato alla procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l’affidamento dell’incarico professionale per 36 mesi di “Esperto tematico settore giuridico-amministrativo, profilo Senior” indetta dalla Provincia di Avellino, giusta determina n. 2692 del 22.12.2022 del dirigente del Settore 3 Edilizia Scolastica e patrimonio - Demanio - Viabilità della Provincia.
All’esito della fissazione dei criteri della valutazione dei titoli, della valutazione degli stessi e dell’espletamento del colloquio orale la commissione ha redatto la graduatoria finale nell’ambito della quale: l’odierno controinteressato ha riportato un punteggio totale di 43 punti, di cui 24,5 per i titoli e 18,5 per il punteggio della prova orale; l’odierna ricorrente ha riportato un punteggio totale di 42,8 punti, di cui 26,3 per i titoli e 16,5 per la prova orale; altri due candidati hanno riportato un punteggio totale inferiore, rispettivamente pari a 37 e 17 punti.
L’amministrazione provinciale ha poi approvato tale verbale ed affidato l’incarico professionale oggetto della procedura all’odierno controinteressato, giusta la determinazione n. 1951 dell’11.9.2023.
La ricorrente ha impugnato tali atti ed all’esito del relativo giudizio di cognizione con sentenza n. 784/2024 questa Sezione ha accolto il ricorso proposto ed annullato la determinazione n. 1951 dell’11.9.2023 e gli atti ad essa presupposti, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente.
In particolare, con tale sentenza è stato evidenziato che “ la ricorrente ha seguito oltre 10 corsi, tutti inerenti il profilo professionale di cui alla procedura comparativa, laddove, invece, ne sono stati valutati solamente 4 ” e “ che il riconoscimento dei corsi esclusi consentirebbe alla ricorrente di collocarsi al primo posto della graduatoria (con punti 44 ove fosse confermata l’assegnazione di 0,20 per ciascuno dei suddetti corsi) ”.
Con verbale del 14.6.2024 si è riunita nuovamente la commissione esaminatrice e preso atto della sentenza predetta ha proceduto a rivalutare la posizione dell’IE e del FU, ha lasciato inalterato il punteggio riportato da quest’ultimo e modificato il punteggio riportato dall’IE nel senso di attribuire 26,50 punti alla stessa in relazione ai titoli.
Più nel dettaglio, la commissione ha rettificato il punteggio complessivo dei titoli relativamente a:
- la voce n. 2 (“Dottorato, master, corsi di specializzazione post laurea almeno annuale) riducendo il punteggio da 1 (come da verbale del 16.5.2023) a 0,50;
- la voce n. 4 (“Formazione professionale nel settore oggetto dell’incarico”) riconoscendo alla ricorrente il punteggio di 2 punti a differenza di quello di 0,8 punti in precedenza riconosciuto (come da verbale del 16.5.2023);
- la voce n. 6 (“Valutazione complessiva del CV) rettificando il punteggio riconosciuto alla stessa da 9 punti (come da verbale del 16.5.2023) a 8,5 “ per tenere conto dello spostamento dei titoli ” da quest’ultima voce a quella valutazione complessiva del CV.
All’esito di tale rivalutazione l’odierna ricorrente ed il controinteressato hanno quindi riportato un punteggio totale pari a 43 punti per entrambi.
Con determinazione dirigenziale n. 2396 del 6.11.2024 la Provincia, richiamato l’art. 4 dell’avviso di procedura comparativa che prevede la prevalenza del candidato che ha riportato il maggior punteggio al colloquio orale in caso di parità di punteggio totale, ha nuovamente dichiarato vincitore l’odierno controinteressato e confermato gli atti conseguenti alla procedura selettiva e, in particolare, la convenzione professionale stipulata in data 22.1.2024, autorizzando il controinteressato alla continuazione per la parte non eseguita.
2. Con ricorso recante R.G. n. 1037/2025 (notificato in data 21.6.2025 e depositato in data 1.7.2025) la ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza della Provincia di Avellino alla sentenza suddetta, chiedendo di collocarla la stessa al primo posto della graduatoria e dichiararla vincitrice della procedura suddetta, previa declaratoria di nullità della determinazione n. 2396 del 6.11.2024 e del verbale del 14.6.2024 della commissione esaminatrice.
La ricorrente ha dedotto:
- la nullità degli atti impugnati per essere stati adottati in elusione del giudicato promanante dalla sentenza n. 784/2024;
- che l’effetto conformativo di tale sentenza sarebbe consistito nell’obbligo per la Provincia di Avellino di collocare la ricorrente al primo posto della graduatoria, dichiarandola vincitrice della procedura concorsuale;
- che la commissione esaminatrice e l’amministrazione in seguito alla sentenza n. 784/2024 si sarebbero dovute limitare solo ad assegnare il punteggio illegittimamente sottratto alla ricorrente e a proclamarla, quindi, vincitrice della procedura comparativa;
- che l’amministrazione non avrebbe potuto modificare in autotutela ex art. 21-nonies della L. 241/1990 i verbali nn. 2 e 3, rispettivamente del 15.5.2023 e del 16.5.2023, nonché la determina n. 1951/2023, essendo decorso più di un anno dall’adozione di tali atti;
- che non avrebbe potuto essere ridotto da 1 a 0,50 il punteggio relativo alla voce n. 2 (Titoli di studio e Formazione), tenuto conto che la ricorrente sarebbe in possesso di dottorato di ricerca triennale e di 4 corsi post lauream , con conseguente spettanza del punteggio massimo di 1 per tale voce (dovendo conseguire 0,50 punti per ciascuno, con massimo attribuibile di 1);
- che sarebbe errato l’assunto dell’amministrazione di non valutabilità dei quattro corsi post lauream in ragione della mancata indicazione del monte ore delle lezioni che dovrebbe essere pari a 1.500 in base alla L. 143/2004; tale criterio delle 1.500 ore sarebbero errato, perché: tale legge non impedirebbe di svolgere corsi annuali senza l’indicazione dei crediti; i decreti ministeriali applicativi dei crediti sarebbero posteriori al conseguimento dei titoli da parte della ricorrente; né l’avviso di procedura comparativa, né il verbale n. 1 della commissione avrebbero contemplato tale criterio ai fini dell’attribuzione del punteggio ai corsi annuali, ragion per cui esso non avrebbe potuto essere introdotto successivamente in violazione del principio di imparzialità ed in seguito alla conoscenza dei titoli dei candidati;
- che la commissione non avrebbe poi potuto ridurre il punteggio relativo al curriculum vitae da 9 a 8,50; tale riduzione di punteggio avrebbe eluso il giudicato perché il punto 6 della griglia di valutazione, così come l’art. 5 dell’Avviso e il verbale n. 1 della Commissione avrebbero sancito che il relativo punteggio debba essere assegnato tenendo conto della “Valutazione complessiva del Cv sulle esperienze prof.li dichiarate, sulla diversità e qualificazione delle stesse, sulla maggiore corrispondenza alla qualificazione richiesta dal bando…”; inoltre, in ragione del tetto massimo di 2 punti assegnabili per la voce n. 4 (Formazione professionale nel settore oggetto dell’incarico) non sarebbero stati comunque valutati tutti i corsi seguiti dalla ricorrente; ancora, non sarebbero stati presi in considerazione i quattro corsi di perfezionamento post lauream in possesso della ricorrente; infine, avendo maggior valore i corsi annuali di perfezionamento rispetto a quelli di formazione la commissione non avrebbe potuto in alcun modo ridurre il punteggio relativo alla voce n. 6;
- che, inoltre, ulteriore dimostrazione della sussistenza dell’elusione del giudicato e dello sviamento di potere sarebbe il punteggio attribuito al controinteressato per il curriculum in misura pari a 9 punti, nonostante la prevalenza del curriculum della ricorrente su quello del controinteressato, cosicché la ricorrente avrebbe dovuto conseguire 10 punti in relazione alla voce n. 6; andrebbe tenuto conto che il controinteressato non sarebbe in possesso di alcun titolo post lauream , essendo invece la ricorrente in possesso di un dottorato di ricerca, di quattro titoli di perfezionamento e della qualifica di cultrice della materia presso la Facoltà di Giurisprudenza nell’ambito di svariati insegnamenti ininterrottamente dall’A.A. 2011/2012;
- che la conferma della scorrettezza della valutazione della commissione in relazione al punteggio attribuito al controinteressato risulterebbe poi dal verbale del 14.6.2024 laddove il punteggio di 1,50 per il curriculum è stato giustificato per “b) Servizio in qualità di consulente Consulente legale Comune di Casamarciano (74 mesi x 0,002)”; in tal modo la commissione avrebbe violato i criteri per l’attribuzione del punteggio, potendo il punteggio di cui alla voce n. 6 b) essere attribuito solo nel caso di “Servizio in qualità di…. presso società privata” e tenuto conto che il Comune suddetto non potrebbe essere qualificato come società privata; in definitiva, al controinteressato sarebbero dovuti essere sottratti 1,5 punti per il curriculum, con la conseguenza che comunque la ricorrente sarebbe dovuta risultare vincitrice a scapito del controinteressato.
3. Si è costituita nel giudizio con R.G. n. 1037/2025 la Provincia di Avellino ed ha dedotto:
- l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza per violazione del principio di consumazione dell’impugnazione per avere la ricorrente notificato tale ricorso alle ore 01:56 del 21.6.2025 dopo aver già notificato altro ricorso per ottenere l’annullamento degli stessi atti impugnati nella presente sede alle ore 00:43 dello stesso giorno; l’avvenuta proposizione di un ricorso per annullamento osterebbe alla proposizione di successivo ricorso in ottemperanza;
- l’inammissibilità di tale ricorso per abuso del processo;
- l’irricevibilità del ricorso per mancanza di prova del passaggio in giudicato della sentenza azionata;
- l’insussistenza dei dedotti profili di violazione ed elusione del giudicato, in quanto dalla sentenza suddetta non sarebbe derivato l’obbligo di attribuire l’incarico professionale all’odierna ricorrente, bensì soltanto un obbligo di riesame da parte della Provincia; sarebbe quindi corretta e rispettosa della sentenza suddetta l’attività posta in essere dalla commissione esaminatrice nel verbale del 14.6.2024, senza che sia configurabile alcuna elusione del giudicato anche alla luce della giurisprudenza amministrativa in materia.
4. Si è costituito nel giudizio con R.G. n. 1037/2025 il controinteressato ed ha dedotto:
- l’irricevibilità del ricorso per avvenuta notifica dello stesso oltre il termine di decadenza di 60 giorni ai fini dell’impugnazione degli atti indicati in epigrafe, tenuto conto dell’avvenuta pubblicazione dell’impugnata determinazione in data 8.11.2024, essendo irrilevante l’istanza di accesso proposta dalla ricorrente in data 26.3.2025;
- l’insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile;
- l’infondatezza del ricorso alla luce della rinnovata attività istruttoria posta in essere dalla commissione esaminatrice e la correttezza di quanto dalla stessa evidenziato nel verbale del 14.6.2024.
5. Con ricorso recante R.G. n. 1084/2025 la ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità / annullare la suddetta determinazione n. 2396 del 6.11.2024 ed il verbale del 14.6.2024 della commissione esaminatrice.
Con tale ricorso la ricorrente ha in buona parte svolto censure analoghe a quelle di cui al ricorso in ottemperanza suddetto.
In particolare, con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità degli atti impugnati per essere stati adottati in elusione del giudicato promanante dalla sentenza n. 784/2024.
L’effetto conformativo di tale sentenza sarebbe consistito nell’obbligo per la Provincia di Avellino di collocare la ricorrente al primo posto della graduatoria, dichiarandola vincitrice della procedura concorsuale. La commissione esaminatrice e l’amministrazione in seguito alla sentenza n. 784/2024 si sarebbero dovute limitare solo ad assegnare il punteggio illegittimamente sottratto alla ricorrente e a proclamarla, quindi, vincitrice della procedura comparativa in discussione.
L’amministrazione non avrebbe potuto modificare in autotutela, ex art. 21-nonies della L. 241/1990, i verbali nn. 2 e 3, rispettivamente del 15.5.2023 e del 16.5.2023, nonché la determina n. 1951/2023, essendo decorso più di un anno dall’adozione di tali atti.
Sussisterebbe altresì sviamento di potere alla luce dell’illegittimità della riduzione di punteggio posta in essere ai danni della ricorrente, del punteggio assegnato al controinteressato per il curriculum e delle modalità con le quali la ricorrente ha acquisito notizia degli atti impugnati, con conseguente violazione dei principi di imparzialità, lealtà e buona fede.
Con il secondo motivo la ricorrente ha sostenuto l’illegittimità degli atti impugnati in ragione della riduzione da 1 a 0,50 del punteggio relativo alla voce n. 2 (Titoli di studio e Formazione), nonché della riduzione del punteggio relativo al curriculum vitae da 9 a 8,50 , lamentando sostanzialmente gli stessi profili già evidenziati in sede di ottemperanza.
Con il terzo motivo la ricorrente ha sostenuto l’illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo del punteggio attribuito al controinteressato per il curriculum in misura pari a 9 punti, nonostante l’asserita prevalenza del curriculum della ricorrente su quello del controinteressato, e dell’avvenuta violazione da parte della commissione esaminatrice del punteggio per la voce 6b) per avvenuta prestazione del relativo servizio da parte del controinteressato presso il Comune e non già presso una società privata.
Infine, con il quarto motivo la ricorrente ha censurato quanto previsto dall’art. 4 del bando relativamente alla prevalenza del candidato avente il maggior punteggio relativo al colloquio in caso di parità del punteggio complessivamente riportato dai candidati. Tale disposizione sarebbe illogica, arbitraria e violativa del principio di imparzialità, in quanto attribuirebbe prevalenza al voto meno controllabile, vale a dire a quello attribuito al colloquio orale, pure tenuto conto che il controinteressato sarebbe stato terzo quanto ai titoli e sarebbe divenuto primo soltanto in ragione del voto ottenuto agli orali.
6. Si è costituito nel giudizio con R.G. n. 1084/2025 il controinteressato ed ha dedotto:
- l’irricevibilità del ricorso per avvenuta notifica dello stesso oltre il termine di decadenza di 60 giorni ai fini dell’impugnazione degli atti indicati in epigrafe, tenuto conto dell’avvenuta pubblicazione dell’impugnata determinazione in data 8.11.2024, essendo irrilevante l’istanza di accesso proposta dalla ricorrente in data 26.3.2025;
- l’insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile;
- l’infondatezza del ricorso alla luce della rinnovata attività istruttoria posta in essere dalla commissione esaminatrice e della correttezza di quanto dalla stessa evidenziato nel verbale del 14.6.2024.
7. Si è costituita nel giudizio con R.G. n. 1084/2025 la Provincia di Avellino ed ha dedotto:
- l’irricevibilità del ricorso per tardività della sua proposizione;
- l’insussistenza della violazione e/o elusione del giudicato lamentata dalla ricorrente in ragione della legittimità dell’attività istruttoria posta in essere dalla commissione esaminatrice, anche alla luce della natura del giudicato scaturente dalla suddetta sentenza di questa Sezione;
- il mancato esercizio di un autentico potere di autotutela da parte dell’amministrazione, trattandosi di rinnovazione dell’attività istruttoria imposta dallo stesso Tribunale, con conseguente non applicabilità dell’art. 21 novies della L. 241/1990;
- la corretta valutazione dei corsi di perfezionamento post lauream e la legittima riduzione del punteggio complessivamente attribuito per il curriculum vitae alla ricorrente;
- la legittima rinnovazione della valutazione dei titoli di studio e formazione e della conseguente riduzione del punteggio nei confronti della ricorrente;
- l’insussistenza della violazione da parte della commissione dei criteri di valutazione per l’attribuzione del punteggio relativo al servizio di consulenza presso la P.A., essendosi la commissione limitata a specificare con il verbale del 14.6.2024 l’ente presso cui il servizio è stato svolto;
- in definitiva, la mancata violazione da parte della commissione dei criteri previamente stabiliti per la valutazione dei titoli.
8. All’udienza in camera di consiglio del 27.1.2026 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta nel giudizio recante R.G. n. 1084/2025 e le cause sono state trattenute in decisione dal Collegio.
9. Tanto premesso, va prima di tutto disposta la riunione del giudizio recante R.G. n. 1084/2025 a quello recante R.G. n. 1037/2025.
In effetti, nel senso della riunione risulta decisivo considerare che il primo motivo del ricorso recante R.G. n. 1084/2025 si risolve in buona parte in censure relative alla violazione / elusione del giudicato e che alcune doglianze contenute nel ricorso in ottemperanza risultano da qualificare come pertinenti all’azione di annullamento.
Va poi sin d’ora evidenziato che nella presente sentenza saranno trattate soltanto le censure relative al ricorso in ottemperanza, poiché quelle relative all’azione di annullamento andranno necessariamente decise nel rispetto delle scansioni proprie del rito ordinario con separata sentenza all’esito dell’udienza pubblica fissata sin d’ora come da dispositivo.
10. Va poi sgombrato il campo dalle eccezioni svolte dalla Provincia e dal controinteressato in relazione al ricorso in ottemperanza.
10.1. Con riferimento alla ricevibilità del ricorso è sufficiente osservare che il ricorso è stato proposto nel rispetto del termine di prescrizione di dieci anni.
Quanto al passaggio in giudicato è pacifico che la sentenza azionata non sia stata appellata da alcuna delle parti e stante l’avvenuta pubblicazione della stessa in data 8.4.2024 questa non può che essere ormai passata in giudicato.
10.2. Non hanno miglior sorte le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla Provincia.
In effetti, non è ravvisabile alcun abuso del processo, né tantomeno una preclusione alla proposizione di ricorso in ottemperanza in ragione dell’avvenuta previa notifica del ricorso relativo all’azione di annullamento.
È evidente che il ricorrente in ottica cautelativa ha azionato con due separati ricorsi due diversi giudizi, uno (quello recante R.G. n. 1037/2025) di ottemperanza alla sentenza suddetta e l’altro (quello recante R.G. n. 1084/2025) per ottenere l’annullamento dei medesimi atti censurati nel giudizio di ottemperanza.
Trattandosi di giudizi di natura diversa non è predicabile l’asserita consumazione dell’impugnazione in ragione dell’avvenuta notifica prima del ricorso per l’annullamento e poi del ricorso in ottemperanza. In effetti, una consumazione di questo tipo è postulabile soltanto a fronte di giudizi avente analogo oggetto, il che non è predicabile nel caso di specie.
Del resto, un’interpretazione del tipo di quella portata avanti dalla Provincia finirebbe per essere di carattere assai formalista, in chiaro contrasto con il principio di tutela piena ed effettiva che deve essere assicurata dalla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 1 c.p.a..
10.3. Non rileva poi la determinazione n. 1674 dell’1.8.2024 (sulla quale si è soffermata la ricorrente nella memoria di replica), in quanto la stessa Provincia in memoria di replica (depositata nel giudizio con R.G. n. 1037/2025) ha evidenziato che tale atto è stato annullato dall’amministrazione in autotutela per mezzo della successiva determinazione n. 1773 del 9.8.2024, ragion per cui la stessa Provincia ha ammesso di aver prospettato per errore la possibilità improcedibilità del ricorso, risultando la determinazione n. 1674 dell’1.8.2024 non più valida ed efficace, poiché eliminata dalla stesa Provincia dal contesto procedimentale.
11. Superate tali questioni il ricorso in ottemperanza proposto va respinto.
11.1. Ai fini della migliore comprensione della vicenda e delle ragioni della presente decisione vanno svolte alcune precisazioni preliminari.
11.1.1. L’avviso di procedura comparativa da cui è scaturito il presente contenzioso all’art. 5 ha previsto il seguente schema ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli:
“ Titoli di studio e di formazione Punti max 5
Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea magistrale … Punti max 1,5
Dottorato (max n. 1 dottorato), master, corsi specializzazione post laurea (almeno annuale). Punti 1 - Punti max 1
…
Formazione professionale nel settore oggetto dell’incarico: punti 0,2 per ogni corso documentato sino ad un massimo di 1 punto - Punti max 2
…
Valutazione complessiva curriculum - Punti max 10
Valutazione complessiva del curriculum basato sulle esperienze professionali dichiarate, sulla diversità e qualificazione delle stesse, sulla maggiore corrispondenza alla qualificazione richiesta dal bando, ivi comprese le competenze in materia informatica e la conoscenza della lingua inglese ” .
11.1.2. Con verbale n. 1 del 15.5.2023 la commissione ha dettagliato come segue le voci di interesse ai fini del presente giudizio:
“ …
2 Dottorato, master, corsi di specializzazione post laurea (almeno annuale) 0,5 per ognuno (max punti 1)
…
4 Formazione professionale nel settore oggetto dell’incarico (0,2 per ogni corso max punti 2)
…
6 Valutazione complessiva del Cv sulle esperienze prof.li dichiarate, sulla diversità e qualificazione delle stesse, sulla maggiore corrispondenza alla qualificazione richiesta dal bando, ivi comprese le competenze in materia informatica e la conoscenza della lingua inglese (max punti 10)
a) Attività professionale presso un ___
b) Servizio in qualità di ___ presso una società privata
c) Attestato di lingua inglese 0,5
d) Attestato di informatica 0,5 ”
… ”.
11.1.3. Va poi di seguito riportato stralcio della sentenza n. 784/2024 nella parte di interesse ai fini dell’ottemperanza:
“ le doglianze lamentate col motivo di ricorso in esame si rivelano meritevoli di positivo apprezzamento da parte del Collegio, alla luce delle considerazioni che seguono.
4.4. Invero, l’art. 5 del bando in oggetto ha stabilito e dettagliato i punteggi che sarebbero stati assegnati dalla Commissione per i “Titoli di studio e di formazione”, punteggi trasfusi, con qualche variazione e specificazione apportate dalla Commissione esaminatrice, nel verbale n. 1 del 15 maggio 2023.
Segnatamente, quanto alla “voce” “Formazione professionale nel settore oggetto dell’incarico”, la predetta disposizione della lex specialis ha previsto che sarebbero stati da attribuire “punti 0,2 per ogni corso documentato sino ad un massimo di 1 punto” e, comunque, “punti max 2”.
A fronte di tale previsione del bando, alla ricorrente sono stati attribuiti per tale “voce” punti 0,8, per 4 corsi.
4.5. Ebbene, il Collegio ritiene che l’attribuzione di tale punteggio sia avvenuta illegittimamente.
4.6. Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che, in realtà, la ricorrente ha seguito oltre 10 corsi, tutti inerenti il profilo professionale di cui alla procedura comparativa, laddove, invece, ne sono stati valutati solamente 4.
In particolare, sono stati valutati, con 0,2 punti ciascuno, i seguenti corsi: “La programmazione comunitaria 2014-2018”; “I programmi operativi e la programmazione attuativa 14-20”, “Gestione finanziaria e sistemi di controllo” e “Europrogettazione”; mentre non sono stati valutati i seguenti corsi: “Anticorruzione e Trasparenza”, “Piano Formativo Anticorruzione 2017-2018”, del 2021, “L’aggiudicazione delle gare di appalto e le problematiche del contenzioso”, del 2021, la “Gestione degli appalti pubblici negli Enti Locali”, del 2021, “Verso la Programmazione 2021/2027”, del 2021, “I programmi a Gestione Diretta”, del 2022, tutti inerenti al settore oggetto dell’incarico.
4.7. La Provincia di Avellino, a fondamento della esclusione dell’attribuzione, ha sostenuto che i corsi sopra richiamati non sarebbero stati riconosciuti in quanto: 1) non sarebbero stati documentati all’atto della presentazione della domanda; 2) non sarebbero dei corsi di perfezionamento, quanto corsi di aggiornamento o giornate formative; 3) non sarebbero corsi pertinenti all’incarico professionale di cui trattasi.
4.8. I rilievi testè richiamati sono privi di fondamento.
4.9. Quanto al primo, è appena il caso di rilevare che è lo stesso art. 3 del bando (“Presentazione della candidatura e contenuto della domanda e dei relativi allegati”) a prevedere che: “Gli elementi oggetto di valutazione (es: contratti di lavoro, titoli, ecc.) devono essere documentali ai fini dei successivi controlli di cui all’art. 4, comma 12 del bando. La documentazione probante sarà richiesta dall’Amministrazione, non essendo necessaria allegarla ai fini della presentazione della domanda…”.
Del resto, anche per i corsi cui la Commissione ha attribuito il punteggio (4 corsi per punti 0,8), la ricorrente, all’atto della presentazione della domanda, non aveva allegato alcuna documentazione al riguardo.
4.10. Anche il secondo rilievo si rivela privo di pregio, non avendo il bando di gara effettuato alcuna distinzione tra titoli con finalità specializzante (che si conseguono all’esito di un percorso formativo, previo esame o con rilascio di attestazione da parte di un ente terzo) e titoli con finalità professionalizzante (attinenti, cioè, alla formazione obbligatoria e volti a fornire le conoscenze e l'abilità per le funzioni richieste nell'esercizio della particolare attività professionale di cui trattasi).
In ordine alla durata dei corsi, va evidenziato che il bando non ha specificato, né lo ha fatto la Commissione, quale dovesse essere la durata dei corsi onde poter conseguire l’attribuzione del punteggio.
4.11. Infine, quanto al terzo rilievo, relativo alla mancata inerenza dei detti corsi col settore oggetto dell’incarico, appare evidente il contrario anche dalla semplice intitolazione dei corsi in questione, essendo tutti corsi inequivocamente inerenti al settore oggetto dell’incarico.
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, gli atti impugnati devono essere annullati, limitatamente alle parti in cui, relativamente alla voca “Formazione professionale nel settore oggetto dell’incarico”, attribuiscono alla ricorrente il punteggio di 0,8, in ordine a soli 4 corsi.
5.1. L’accoglimento del ricorso, per la dirimente ragione sopra evidenziata, rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze, sollevate dalla parte ricorrente, tenuto conto che il riconoscimento dei corsi esclusi consentirebbe alla ricorrente di collocarsi al primo posto della graduatoria (con punti 44 ove fosse confermata l’assegnazione di 0,20 per ciascuno dei suddetti corsi).
6. L’effetto conformativo della presente sentenza di annullamento consiste nell’ordinare alla Provincia di Avellino di rettificare la graduatoria, per quanto riguarda la posizione della ricorrente e di attribuire alla stessa il punteggio previsto per gli ulteriori corsi, secondo i criteri sopra indicati.
Va da sé che restano salve le ulteriori determinazioni che l’amministrazione resistente vorrà assumere all’esito della rinnovata attività istruttoria, la quale dovrà essere comunque condotta nel rispetto delle statuizioni contenute nella presente sentenza ”.
11.2. Ciò posto, vanno di seguito riportate le considerazioni svolte in via generale dalla giurisprudenza amministrativa circa l’oggetto del giudizio di ottemperanza e le differenti situazioni ipotizzabili in sede di attività di esecuzione del giudicato e di rinnovo della funzione amministrativa:
“ 4.1. Occorre prendere le mosse dagli insegnamenti della giurisprudenza circa l’oggetto del giudizio di ottemperanza, che – come rammenta un recente arresto della Sezione (11 aprile 2024, n. 3309) – “è rappresentato dalla puntuale verifica dell’esatto adempimento – ad opera dell’Amministrazione – dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione; detta verifica […] comporta per il giudice dell’ottemperanza un'attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza “petitum - causa petendi - motivi - decisum” (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2017 n. 5339)”. La violazione del giudicato sussiste ove il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale, o si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla decisione del giudice, invece l’elusione del giudizio è configurabile quando la P.A., pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue lo scopo di aggirarle dal punto di vista sostanziale e in tal modo giunge surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5779; id., 4 giugno 2019, n. 3747; id. 30 ottobre 2018 n. 6175; id., 12 gennaio 2017, n. 51; Sez. IV, 1° aprile 2011, n. 2070; id., 4 marzo 2011, n. 1415; id., 31 dicembre 2009, n. 9296).
4.2. La giurisprudenza ha altresì sottolineato che “i vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono configurabili quando la pronuncia del giudice comporti 'margini liberi di discrezionalità', in relazione ai quali l’Amministrazione può imporre nuovamente l’assetto di interessi che più ritiene congruo per l’interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall’impianto motivazionale del giudicato, al di fuori delle quali una situazione di inottemperanza non è neppure configurabile” (così C.d.S., Sez. III, 28 novembre 2018, n. 6764; nello stesso senso cfr. C.d.S., Sez. VI, 12 luglio 2019 n. 4917; Sez. III, 3 giugno 2015, n. 2732; id., 13 maggio 2014, n. 2449). In altre parole, deve escludersi che qualsiasi ulteriore esercizio del potere amministrativo, collegato in qualunque modo ad una precedente pronuncia giurisdizionale, sia sottoponibile al sindacato di merito del giudice dell’ottemperanza (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, n. 6764/2018, cit.; Sez. IV, 20 marzo 2015, n. 1511; id., 19 gennaio 2012, n. 229; Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 899; Sez. V, 20 aprile 2012, n. 2348).
4.3. Nello svolgimento delle verifiche affidategli, il giudice dell’ottemperanza è chiamato in primo luogo a qualificare le domande proposte, distinguendo quelle attinenti propriamente all’ottemperanza da quelle che invece riguardano il prosieguo dell’azione amministrativa e traendone le conseguenze necessarie sul piano del rito e dei poteri decisori: nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emesso dall’Amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità; in caso di rigetto dell’azione di nullità, egli dispone la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. (cfr., ex multis, C.d.S., A.P., 15 gennaio 2013, n. 2; Sez. VI, 10 settembre 2020, n. 5425; Sez. IV, 5 febbraio 2019, n. 875). Peraltro, deve rilevarsi che, nella fase di riedizione del potere successiva all’annullamento di atti concernenti procedure concorsuali, eccetto l’ipotesi di una decisione che contenga un precetto dotato dei caratteri di puntualità e precisione, il giudicato di annullamento mantiene di regola margini di discrezionalità in capo all’Amministrazione (C.d.S., Sez. VII, n. 3309/2024, cit.).
4.4. Dunque, alla configurabilità di differenti situazioni in sede di attività di esecuzione del giudicato e perciò di rinnovo della funzione amministrativa, in esito al giudicato di annullamento, corrisponde la linea di demarcazione tra azione di ottemperanza ed azione impugnatoria. In particolare, in caso di atti emanati nell’esercizio di una funzione connotata da discrezionalità, si ha violazione od elusione del giudicato solo qualora l’atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni in esso contenute; ove invece i vizi ineriscano unicamente allo spazio valutativo rimesso dalla pronuncia di annullamento all’autorità amministrativa nel riesercizio della sua funzione, si configurano vizi di legittimità denunziabili in via cognitoria-impugnatoria (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, n. 5425/2020, cit.; Sez. III, 21 luglio 2015, n. 3592; Sez. V, 27 maggio 2014 n. 2730).
4.5. Come rilevato da questo Consiglio, infatti, al fine di configurare un vizio di elusione o violazione del giudicato, “non è sufficiente che l’azione amministrativa posta in essere dopo la formazione del giudicato intervenga sulla stessa fattispecie oggetto del pregresso giudizio di cognizione o alteri l’assetto di interessi definito. Al contrario, è necessario che la Pubblica Amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), così integrando una violazione del giudicato, ovvero che l’attività asseritamente esecutiva della P.A. sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l’esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato, in tal guisa integrando l’ipotesi di elusione del giudicato” (C.d.S. Sez. IV, 17 luglio 2020, n. 4594). In altri termini, solo nel caso in cui dal giudicato scaturisca un obbligo così puntuale da non lasciare margini di discrezionalità in sede di rinnovazione, l’assunzione di provvedimenti in violazione di tale obbligo può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza, o nell’ambito dello stesso; se invece rimangono margini di discrezionalità, in cui sono stati esternati ulteriori e diversi motivi negativi, si è al di fuori dello spazio coperto dalla sentenza e gli atti successivamente emanati dalla P.A., pur riferiti ad un'attività rinnovata ora per allora, sono soggetti all’ordinario regime di impugnazione, in quanto è configurabile solo un vizio di legittimità, rilevabile e prospettabile nelle sedi proprie (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, n. 3309/2024, cit.; Sez. VI, n. 5425/2020, cit.; Sez. V, 13 settembre 2018, n. 5371; Sez. IV, 28 maggio 2013 n. 2899) ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 13 maggio 2024, n. 4259).
11.3. Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso di specie non sussistono i lamentati vizi di violazione/elusione del giudicato e dunque non risultano meritevoli di condivisione le censure svolte dalla ricorrente.
In effetti, alla stregua dell’interpretazione sistematica della sentenza azionata l’effetto conformativo della stessa si è esaurito nell’ordine all’amministrazione di attribuire all’odierna ricorrente il punteggio previsto per gli ulteriori corsi in relazione alla voce n. 4 dei titoli (Formazione professionale nel settore oggetto dell’incarico) , facendo espressamente salve “ le ulteriori determinazioni che l’amministrazione resistente vorrà assumere all’esito della rinnovata attività istruttoria ” e non statuendo direttamente sul punteggio che avrebbe dovuto necessariamente essere attribuito alla ricorrente in relazione a ciascuna delle voci in discussione.
Vale a dire che il giudicato azionato nulla ha statuito circa il punteggio da attribuire per le voci n. 2 (Dottorato, master, corsi di specializzazione post laurea) e 6 (Valutazione complessiva del Cv) dei titoli, ragion per cui non si può ritenere in alcun modo che l’attività istruttoria, di rivalutazione e di riduzione dei relativi punteggi posta in essere dall’amministrazione sul punto (rispettivamente da 1,00 a 0,50 quanto alla prima voce e da 9,00 a 8,50 quanto alla seconda voce) si ponga in violazione e/o elusione del giudicato.
Ne consegue che tali censure sono volte a stigmatizzare vizi che si pongono al di fuori della violazione/elusione del giudicato e che, pertanto, andranno separatamente vagliate con la successiva sentenza con la quale sarà decisa l’azione di annullamento.
Del pari sono certamente ed a maggior ragione al di fuori del perimetro dell’ottemperanza le doglianze della ricorrente relative: alla violazione dell’art. 21 novies della L. 241/1990; al punteggio attribuito al controinteressato per la voce n. 6 (Valutazione complessiva del Cv); all’asserita necessità della prevalenza del curriculum della ricorrente rispetto a quello del controinteressato; all’avvenuta violazione da parte della commissione esaminatrice del punteggio per la voce 6b) per avvenuta prestazione del relativo servizio da parte del controinteressato presso il Comune e non già presso una società privata.
12. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso in ottemperanza va respinto.
Le censure ricadenti nell’orbita dell’azione di annullamento vanno decise nel rispetto delle scansioni proprie del relativo rito con separata sentenza all’esito dell’udienza pubblica fissata sin d’ora come da dispositivo.
Le spese dei giudizi riuniti saranno liquidate direttamente nella sentenza da pronunciarsi all’esito dell’udienza pubblica fissata come da dispositivo, in occasione della quale il presente giudizio sarà integralmente definito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), parzialmente pronunciando sui ricorsi riuniti come in epigrafe proposti:
A) Respinge il ricorso in ottemperanza;
B) Fissa per la trattazione del merito dell’azione di annullamento l’udienza pubblica del 9.6.2026;
C) Spese alla sentenza definitiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UI US, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
LL PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL PO | UI US |
IL SEGRETARIO