Articolo 43 della Legge 11 febbraio 1971, n. 50
Articolo 42Articolo 44
Versione
2 aprile 1971
>
Versione
15 settembre 2005
Art. 43.

L' articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 52. - (Tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto).
L'ammissione agli esami peri il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto e' subordinata al pagamento di una tassa:
a) di lire 10.000 se l'abilitazione concerne il comando o la condotta di imbarcazione da diporto;
b) di lire 50.000 se l'abilitazione concerne il comando di navi da diporto;
c) di lire 3.000 se l'abilitazione concerne la condotta di motori.
((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
- Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del presente provvedimento, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 del medesimo D.Lgs.
- Il regolamento di cui all' art. 66, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e' stato emanato con Decreto 2 agosto 2016, n. 182, pubblicato in G.U. 20/09/2016, n. 220.
Entrata in vigore il 15 settembre 2005