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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12582/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025,
Il giudice Patrizia Bellettati vista l'assegnazione del fascicolo in data 6.11.2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente il 21.11.2025 e del mancato deposito da parte delle altre parti;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12582/2024 promossa da:
nato a [...], il [...] Parte_1
nato a [...] - Argentina), il 23/02/1993, Parte_2
nata a [...], il [...] Parte_3
nato a [...], il [...], Parte_4
nato a [...], il [...], Parte_5
nata a [...] - Argentina), il 22/07/1986 Parte_6
nato a [...] - Argentina), Parte_7 tutti con il patrocinio dell'avv. D'ANTUONO GERARDO elettivamente domiciliato in VIA ULPIANO 29 ROMA presso il difensore avv. D'ANTUONO GERARDO
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, nel merito, attesa la natura documentale della controversia, in accoglimento del presente atto e con ogni pronunzia connessa, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che i sig.ri - nato a [...], il Parte_1 12/07/1964; - nato a [...] - Argentina), il 23/02/1993; - Parte_2
nata a [...], il [...]; - Parte_3 Parte_4 nato a [...], il [...]; - nato a [...]_5 (Argentina), il 21/05/1986; - nata a [...] - Argentina), Parte_6 il 22/07/1986; - nato a [...] - Argentina), il Parte_7 27/06/1988; sono cittadini italiani, discendenti di antenato italiana (nonna e bisnonna) nata nel 1910, nonché del suo discendente (padre e nonno dei ricorrenti) nato nel 1931, il quale ha dunque acquisito lo stato di cittadina italiana per averla riacquistata, anche se da discendenza materna, il 1° gennaio 1948 e poi trasmessa, rispettivamente, a Parte_1 Parte_2 Pt_1 Pt_3
, e Per
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 l'effetto, ordinare altresì al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti pagina 2 di 6 provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, traduzioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese, compensi e onorari.” A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 9 settembre 2024 i ricorrenti tutti cittadini argentini hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano italiana, nata in [...] Parte_8 il 16/11/1886, emigrata in Argentina ove aveva contratto matrimonio con il Persona_1 14/10/1909 (cfr. all. n. 3) naturalizzata il 9 marzo 1936 dopo la nascita della figlia Persona_2
, il 29/11/1910 in EN RE (cfr. all. 6) .
[...] Con decreto del 6/02/2025 e successivi provvedimenti veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 25/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 10.02.2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia Controparte_1 non essendosi costituito in giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte attrice ha depositato note di trattazione il 21/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda e la causa veniva poi all'udienza del 25.11.2025 trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc 2. La domanda è accolta. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
aveva contratto matrimonio con il Parte_8 Persona_1 14/10/1909 (cfr. all. n. 3).e dalla loro unione nasceva nata il Persona_2 29/11/1910 in EN RE (cfr. all. 6)
si sposava con (cfr. all. 7) e da tale unione Persona_2 Controparte_2 nasceva in data 19/10/1931, nella città di Resistencia (cfr. all. n. 9). Persona_3 Il sig. si sposava in data 15/04/1958, con (cfr. all. 10) e da tale Persona_3 Persona_4 ultima unione nascevano: A. In data 10/02/1959 la sig.ra (cfr. all. 12) odierna ricorrente Parte_3 a. Dall'unione tra lei e il proprio convivente more uxorio ( ) nascevano gli Persona_5 ulteriori due ricorrenti: - il 21/05/1986 il sig. (cfr. all. 15); - L'1/02/1988 Parte_5 il sig. (cfr. all. 16). Parte_4
B. il 10/04/1960 la sig.ra (cfr. all. 13) che contraeva matrimonio con Controparte_3 Parte_2 (cfr. all. 17) e dalla loro unione nascevano tre odierni ricorrenti: - il 22/07/1986 la sig.ra Parte_9 (cfr. all. 18); - il 27/06/1988 il sig. (cfr. all. 19); - il 23/02/1993 il sig. Parte_7 Parte_2 (cfr. all. 20) C.
- il 12/09/1964 il sig. (cfr. all. 14) odierno ricorrente. Parte_1
3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con pagina 3 di 6 modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Cento, in provincia di Ferrara Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, deve essere dichiarata in questa sede la contumacia del resistente)
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
5. Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia in Venezuela né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. B. NEL MERITO
1. pagina 4 di 6 I ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano la quale pur naturalizzandosi in data Parte_8 9/03/1936 ha prima trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla propria figlia
[...]
, nata il [...] in [...]. Persona_2
La sussistenza dello status civitatis italiano in capo alla sig.ra fino alla data del 1936, Parte_8 quando la sua discendente era oramai già maggiorenne ed aveva pertanto ereditato dalla madre lo status, è attestata dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale - Potere Giudiziario della Nazione Argentina (cfr. all. 5), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille
- al pari di tutti i certificati esteri che depositati - nel quale si legge che, appunto, la medesima ha acquistato la cittadinanza Argentina nel 1936 ed è stata iscritta nelle liste elettorali il nel 1949. In quanto italiana, dunque, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza Parte_8 alla figlia nata il [...] in [...] (cfr. all. 6), avendo la Persona_2 madre rinunciato allo status civitatis solo nel mese di marzo del 1936. Sul punto, si evidenzia fin da subito come l'art. 7 della Legge 555/1912, vigente al tempo della richiamata naturalizzazione, sia indirizzato a garantire il principio di nazionalità nell'assegnazione dello status civitatis. Tale disposizione consentiva al figlio di cittadino italiano, nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, a nulla rilevando che il genitore ne fosse incorso nella perdita, purché ciò avvenisse in seguito alla nascita del minore interessato (come nel caso di specie, ove la discendente aveva ben oltrepassato la maggiore età) La riferita norma, dunque, derogava tanto al principio dell'unicità della cittadinanza quanto a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quello dei genitori – e segnatamente, all'epoca, da quello del padre – sancito in via ordinaria dall'art. 12 della medesima legge (id est Legge 555/1912) e da ciò conseguiva che un soggetto, nato da genitore italiano in uno Stato dove vigeva lo ius soli, trasmettesse direttamente ai discendenti la cittadinanza italiana, acquisita in derivazione. Peraltro, anche le disposizioni normative succedutesi a quella appena citata emanata nel 1912, prescrivono che deve ritenersi italiano il discendente di cittadino, seppur nato all'estero ed ivi sempre residente La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda i discendenti dell'avo non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317).
2. Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Parte_8
3. Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a , nata il [...] di talché appare Persona_2 necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui pagina 5 di 6 rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. C.SULLE SPESE DI LITE
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
nato a [...], il [...] Parte_1
nato a [...] - Argentina), il 23/02/1993, Parte_2
nata a [...], il [...] Parte_3
nato a [...], il [...], Parte_4
nato a [...], il [...], Parte_5
nata a [...] - Argentina), il 22/07/1986 Parte_6
nato a [...] - Argentina), Parte_7 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 27/11/2025
dott. Patrizia Bellettati
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025,
Il giudice Patrizia Bellettati vista l'assegnazione del fascicolo in data 6.11.2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente il 21.11.2025 e del mancato deposito da parte delle altre parti;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12582/2024 promossa da:
nato a [...], il [...] Parte_1
nato a [...] - Argentina), il 23/02/1993, Parte_2
nata a [...], il [...] Parte_3
nato a [...], il [...], Parte_4
nato a [...], il [...], Parte_5
nata a [...] - Argentina), il 22/07/1986 Parte_6
nato a [...] - Argentina), Parte_7 tutti con il patrocinio dell'avv. D'ANTUONO GERARDO elettivamente domiciliato in VIA ULPIANO 29 ROMA presso il difensore avv. D'ANTUONO GERARDO
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, nel merito, attesa la natura documentale della controversia, in accoglimento del presente atto e con ogni pronunzia connessa, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che i sig.ri - nato a [...], il Parte_1 12/07/1964; - nato a [...] - Argentina), il 23/02/1993; - Parte_2
nata a [...], il [...]; - Parte_3 Parte_4 nato a [...], il [...]; - nato a [...]_5 (Argentina), il 21/05/1986; - nata a [...] - Argentina), Parte_6 il 22/07/1986; - nato a [...] - Argentina), il Parte_7 27/06/1988; sono cittadini italiani, discendenti di antenato italiana (nonna e bisnonna) nata nel 1910, nonché del suo discendente (padre e nonno dei ricorrenti) nato nel 1931, il quale ha dunque acquisito lo stato di cittadina italiana per averla riacquistata, anche se da discendenza materna, il 1° gennaio 1948 e poi trasmessa, rispettivamente, a Parte_1 Parte_2 Pt_1 Pt_3
, e Per
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 l'effetto, ordinare altresì al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti pagina 2 di 6 provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, traduzioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese, compensi e onorari.” A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 9 settembre 2024 i ricorrenti tutti cittadini argentini hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano italiana, nata in [...] Parte_8 il 16/11/1886, emigrata in Argentina ove aveva contratto matrimonio con il Persona_1 14/10/1909 (cfr. all. n. 3) naturalizzata il 9 marzo 1936 dopo la nascita della figlia Persona_2
, il 29/11/1910 in EN RE (cfr. all. 6) .
[...] Con decreto del 6/02/2025 e successivi provvedimenti veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 25/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 10.02.2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia Controparte_1 non essendosi costituito in giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte attrice ha depositato note di trattazione il 21/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda e la causa veniva poi all'udienza del 25.11.2025 trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc 2. La domanda è accolta. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
aveva contratto matrimonio con il Parte_8 Persona_1 14/10/1909 (cfr. all. n. 3).e dalla loro unione nasceva nata il Persona_2 29/11/1910 in EN RE (cfr. all. 6)
si sposava con (cfr. all. 7) e da tale unione Persona_2 Controparte_2 nasceva in data 19/10/1931, nella città di Resistencia (cfr. all. n. 9). Persona_3 Il sig. si sposava in data 15/04/1958, con (cfr. all. 10) e da tale Persona_3 Persona_4 ultima unione nascevano: A. In data 10/02/1959 la sig.ra (cfr. all. 12) odierna ricorrente Parte_3 a. Dall'unione tra lei e il proprio convivente more uxorio ( ) nascevano gli Persona_5 ulteriori due ricorrenti: - il 21/05/1986 il sig. (cfr. all. 15); - L'1/02/1988 Parte_5 il sig. (cfr. all. 16). Parte_4
B. il 10/04/1960 la sig.ra (cfr. all. 13) che contraeva matrimonio con Controparte_3 Parte_2 (cfr. all. 17) e dalla loro unione nascevano tre odierni ricorrenti: - il 22/07/1986 la sig.ra Parte_9 (cfr. all. 18); - il 27/06/1988 il sig. (cfr. all. 19); - il 23/02/1993 il sig. Parte_7 Parte_2 (cfr. all. 20) C.
- il 12/09/1964 il sig. (cfr. all. 14) odierno ricorrente. Parte_1
3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con pagina 3 di 6 modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Cento, in provincia di Ferrara Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, deve essere dichiarata in questa sede la contumacia del resistente)
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
5. Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia in Venezuela né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. B. NEL MERITO
1. pagina 4 di 6 I ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano la quale pur naturalizzandosi in data Parte_8 9/03/1936 ha prima trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla propria figlia
[...]
, nata il [...] in [...]. Persona_2
La sussistenza dello status civitatis italiano in capo alla sig.ra fino alla data del 1936, Parte_8 quando la sua discendente era oramai già maggiorenne ed aveva pertanto ereditato dalla madre lo status, è attestata dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale - Potere Giudiziario della Nazione Argentina (cfr. all. 5), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille
- al pari di tutti i certificati esteri che depositati - nel quale si legge che, appunto, la medesima ha acquistato la cittadinanza Argentina nel 1936 ed è stata iscritta nelle liste elettorali il nel 1949. In quanto italiana, dunque, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza Parte_8 alla figlia nata il [...] in [...] (cfr. all. 6), avendo la Persona_2 madre rinunciato allo status civitatis solo nel mese di marzo del 1936. Sul punto, si evidenzia fin da subito come l'art. 7 della Legge 555/1912, vigente al tempo della richiamata naturalizzazione, sia indirizzato a garantire il principio di nazionalità nell'assegnazione dello status civitatis. Tale disposizione consentiva al figlio di cittadino italiano, nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, a nulla rilevando che il genitore ne fosse incorso nella perdita, purché ciò avvenisse in seguito alla nascita del minore interessato (come nel caso di specie, ove la discendente aveva ben oltrepassato la maggiore età) La riferita norma, dunque, derogava tanto al principio dell'unicità della cittadinanza quanto a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quello dei genitori – e segnatamente, all'epoca, da quello del padre – sancito in via ordinaria dall'art. 12 della medesima legge (id est Legge 555/1912) e da ciò conseguiva che un soggetto, nato da genitore italiano in uno Stato dove vigeva lo ius soli, trasmettesse direttamente ai discendenti la cittadinanza italiana, acquisita in derivazione. Peraltro, anche le disposizioni normative succedutesi a quella appena citata emanata nel 1912, prescrivono che deve ritenersi italiano il discendente di cittadino, seppur nato all'estero ed ivi sempre residente La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda i discendenti dell'avo non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317).
2. Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Parte_8
3. Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a , nata il [...] di talché appare Persona_2 necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui pagina 5 di 6 rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. C.SULLE SPESE DI LITE
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
nato a [...], il [...] Parte_1
nato a [...] - Argentina), il 23/02/1993, Parte_2
nata a [...], il [...] Parte_3
nato a [...], il [...], Parte_4
nato a [...], il [...], Parte_5
nata a [...] - Argentina), il 22/07/1986 Parte_6
nato a [...] - Argentina), Parte_7 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 27/11/2025
dott. Patrizia Bellettati
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