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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 03/02/2026, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 944/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RU CE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3374/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N. 51 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130015593937001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130015593937001 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra SS Ricorrente_1 ha impugnato con il ricorso in epigrafe la cartella di pagamento relativa ad Irpef dell'anno 2009, per l'importo complessivo di euro 1.881,86, conosciuta in data 13/3/2024 al momento in cui ha ricevuto notifica della intimazione di pagamento emessa per sollecitarne l'adempimento.
La ricorrente assume di non aver ricevuto rituale notifica della cartella indicata nell'intimazione; deduce di conseguenza che l'intimazione ricevuta nell'anno 2024 costituisca il primo atto rivolto alla riscossione dell'Irpef del 2009; conclude sostenendo che il debito Irpef sia ormai estinto per prescrizione.
Chiede anche la condanna della controparte alle spese del giudizio da distrarre in favore del proprio difensore.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate-riscossione che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso dichiarando e dimostrando che la cartella sottesa all'odierna intimazione di pagamento era stata notificata, a mani della stessa ricorrente, in data 27/8/2013.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
In primo luogo, va rilevato che l'Agenzia resistente ha fornito prova della notifica della cartella relativa ad
Irpef del 2009, avvenuta in data 27/8/2013 a mani della ricorrente. Ne consegue l'infondatezza della tesi secondo la quale l'intimazione oggi avversata sarebbe il primo atto con il quale è stata manifestata la pretesa impositiva.
Nemmeno può essere condivisa la tesi dell'avvenuta prescrizione del debito tributario. Infatti, l'ipotetica tardiva notifica della cartella rispetto all'insorgenza dell'obbligazione tributaria avrebbe dovuto essere dedotta con ricorso da presentare entro sessanta giorni dal 27/8/2013; ma tale impugnazione non è stata proposta.
Inoltre, la teorica prescrizione del debito, decorrente da quest'ultima data (cd. “prescrizione successiva”), non è stata esplicitamente dedotta dalla ricorrente;
ma, anche ammesso che il ricorso possa essere interpretato quale veicolo di tale specifica censura, essa si rivela infondata. Infatti, il tributo in questione è assoggettato a prescrizione decennale;
il termine ordinario sarebbe quindi scaduto il 27/8/2023; ad esso deve aggiungersi la proroga di 542 giorni prevista dal combinato disposto degli artt. 68 del D.L. 18/2020 e
12 del D. Lgs. 159/2015 (sul punto, v. da ultimo, Cass. Trib. 34336/2025), con la conseguenza che la notifica della intimazione di pagamento è avvenuta prima del decorso del termine di prescrizione, come prorogato ex lege.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RU CE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3374/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N. 51 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130015593937001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130015593937001 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra SS Ricorrente_1 ha impugnato con il ricorso in epigrafe la cartella di pagamento relativa ad Irpef dell'anno 2009, per l'importo complessivo di euro 1.881,86, conosciuta in data 13/3/2024 al momento in cui ha ricevuto notifica della intimazione di pagamento emessa per sollecitarne l'adempimento.
La ricorrente assume di non aver ricevuto rituale notifica della cartella indicata nell'intimazione; deduce di conseguenza che l'intimazione ricevuta nell'anno 2024 costituisca il primo atto rivolto alla riscossione dell'Irpef del 2009; conclude sostenendo che il debito Irpef sia ormai estinto per prescrizione.
Chiede anche la condanna della controparte alle spese del giudizio da distrarre in favore del proprio difensore.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate-riscossione che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso dichiarando e dimostrando che la cartella sottesa all'odierna intimazione di pagamento era stata notificata, a mani della stessa ricorrente, in data 27/8/2013.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
In primo luogo, va rilevato che l'Agenzia resistente ha fornito prova della notifica della cartella relativa ad
Irpef del 2009, avvenuta in data 27/8/2013 a mani della ricorrente. Ne consegue l'infondatezza della tesi secondo la quale l'intimazione oggi avversata sarebbe il primo atto con il quale è stata manifestata la pretesa impositiva.
Nemmeno può essere condivisa la tesi dell'avvenuta prescrizione del debito tributario. Infatti, l'ipotetica tardiva notifica della cartella rispetto all'insorgenza dell'obbligazione tributaria avrebbe dovuto essere dedotta con ricorso da presentare entro sessanta giorni dal 27/8/2013; ma tale impugnazione non è stata proposta.
Inoltre, la teorica prescrizione del debito, decorrente da quest'ultima data (cd. “prescrizione successiva”), non è stata esplicitamente dedotta dalla ricorrente;
ma, anche ammesso che il ricorso possa essere interpretato quale veicolo di tale specifica censura, essa si rivela infondata. Infatti, il tributo in questione è assoggettato a prescrizione decennale;
il termine ordinario sarebbe quindi scaduto il 27/8/2023; ad esso deve aggiungersi la proroga di 542 giorni prevista dal combinato disposto degli artt. 68 del D.L. 18/2020 e
12 del D. Lgs. 159/2015 (sul punto, v. da ultimo, Cass. Trib. 34336/2025), con la conseguenza che la notifica della intimazione di pagamento è avvenuta prima del decorso del termine di prescrizione, come prorogato ex lege.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.