Art. 2.
All'onere di lire 800 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1979, utilizzando per lire 250 milioni lo specifico accantonamento e per lire 550 milioni parte dell'accantonamento predisposto per "Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sulle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale della scuola".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.
All'onere di lire 800 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1979, utilizzando per lire 250 milioni lo specifico accantonamento e per lire 550 milioni parte dell'accantonamento predisposto per "Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sulle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale della scuola".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.