Articolo 5 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 4Articolo 6
Versione
10 marzo 1948
Art. 5.
Salva la competenza, prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facolta' di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:
a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi
b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
c) antichita' e belle arti;
d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.
Entrata in vigore il 10 marzo 1948
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