Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2002, n. 4343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4343 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
Aula B 04 34 3 / 0 2 RE PUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: SUPREMA D I CA S SAZ IONE Lavoro LA CORTE SEZIONE LAVORO R.G.n.18722/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 20715/99 Dott. Vincenzo Mileo Presidente Cron. 10126 Consigliere Rel.- Rep. Prestipino Giovanni "T Ud. 3.12.2001 " Antonio Lamorgese D'Agostino "1 Giancarlo 11 - Coletti TF Gabriella ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso n. 18722/99 proposto da AZIENDA SPECIALE CONSORZIO DEL MIRESE, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Pacuvio n. 34, presso lo studio dell'Avv. Guido Romanelli, che unitamente all'Avv. Marina Marinoni la e difende per procura speciale a marginerappresenta del ricorso. 9698
- Ricorrente -
contro
FR, elett.te dom.to in Roma, Via De RA Otranto n. 36, presso 10 studio dell'Avv. Mario Massano, che unitamente all'Avv. Enrico Cornelio lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso. - Controricorrente e ricorrente incidentale - e
contro
SOCIETA' COOPERATIVA a r.
1. LINEA VERDE. Intimata e sul ricorso n. 20715/99 proposto da FR, come sopra elettivamente De RA rappresentato e difeso. Ricorrente incidentale -
contro
AZIENDA SPECIALE CONSORZIO DEL MIRESE, come sopra elettivamente rappresentata e difesa. - Controricorrente al ricorso incidentale e
contro
SOCIETA' COOPERATIVA a r.
1. LINEA VERDE. - Intimata per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Venezia n. 75 del 27.9.1999 (R.G.n. 183/98); Sentita nella pubblica udienza del 3.12.2001 la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Marina Marinoni per l'Azienda Speciale Consorzio del Mirese;
2 Udito il P.M., nella persona del Dott. Federico Generale presso la Sorrentino, Sostituto Procuratore che ha concluso per Corte Suprema di Cassazione, il rigetto dei motivi primo e secondo del ricorso principale e per la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con ricorso del 20 marzo 1997 FR De RA conveniva davanti al Pretore del lavoro di Venezia il Consorzio del Mirese e la s.r.l. Cooperativa Linea Verde ed esponeva: che dal 10 giugno 1990 al 31 luglio 1993 (quando era licenziato con un atto di recesso intimatogli stato in base a plurimi rapporti a tempo verbalmente) determinato lavoro aveva prestato attività di subordinato alle dipendenze del Consorzio, il quale aveva sempre avuto la natura di un'azienda municipalizzata nel settore acquedottistico di natura privata;
che nel corso del rapporto aveva maturato differenze retributive per non essere stato applicato nei suoi confronti il contratto collettivo nazionale di lavoro della Federgasacqua;
- che successivamente al licenziamento, a decorrere dal 1° settembre 1993, era divenuto socio della Cooperativa 3 di lavoro Linea Verde, ma di fatto aveva continuato a svolgere la medesima attività a favore del Consorzio, dato che la Cooperativa aveva assunto con l'ente pubblico l'appalto della lettura dei contatori dei singoli utenti (compito che era stato in precedenza da lui svolto quando era in corso il rapporto di lavoro subordinato); che, per conseguenza, attesa l'interposizione nelle prestazioni di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, il rapporto alle dipendenze del Consorzio era proseguito, come doveva ritenersi, anche nel periodo nel quale egli aveva formalmente acquisito la qualità di socio della Cooperativa Linea Verde;
che in ogni caso egli aveva diritto di percepire, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge n. 1369 del 1960, la retribuzione corrisposta ai dipendenti del Consorzio. cheTutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva fosse dichiarata la nullità ○ l'inefficacia sia del licenziamento, sia della apposizione del termine ai singoli contratti e che, accertato che il rapporto di lavoro con il Consorzio era proseguito con decorrenza dal 1° settembre 1993, il convenuto fosse condannato a pagargli tutte le retributive, previadifferenze 4 applicazione del suddetto contratto collettivo di lavoro. Rimasta contumace la Cooperativa Linea Verde, si costituiva in giudizio l'Azienda speciale Consorzio del Mirese, la quale in via pregiudiziale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nonché la sua mancanza di legittimazione passiva es nel merito, contestava la fondatezza delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto. Con sentenza non definitiva del 23 maggio 1998, il Pretore rigettava sia le due eccezioni pregiudiziali dedotte dall'Azienda, sia la domanda con la quale il lavoratore aveva chiesto la condanna della controparte al pagamento di differenze retributive collegate all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della Federgasacqua. Questa pronuncia, impugnata con appello principale Consorzio del Mirese e con appellodall'Azienda incidentale dal lavoratore, veniva riformata dal Tribunale di Venezia con sentenza del 13 maggio 1999, con la quale veniva "limitato al periodo anteriore al 1° luglio 1995 il rigetto della domanda di accertamento dell'applicabilità del ccnl Federgasacqua". Il Tribunale, quanto all'appello principale proposto dall'Azienda, in primo luogo che, Osservava 5 essendo stata dedotta in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura privata con una azienda municipalizzata, si doveva dichiarare, in base al criterio del petitum sostanziale, la giurisdizione del giudice ordinario;
e, in secondo luogo, rilevava che l'Azienda Consorzio del Mirese era la sua legittimata а stare in giudizio, attesa derivazione, a seguito di trasformazione, dall'ormai soppresso omonimo Consorzio e dato che l'art. 38 del suo statuto espressamente prevedeva il suo subentro nei rapporti di lavoro facenti capo all'ente soppresso. In relazione all'impugnazione incidentale del lavoratore, poi, il giudice dell'appello affermava che quest'ultimo parziale acquiescenza alla decisione aveva fatto impugnata, nel senso che aveva riconosciuto la non applicabilità del contratto collettivo di lavoro sopra indicato nel periodo precedente al 1° luglio 1995 e che era fondata, dovendosi ammettere l'impugnazione applicabilità del medesimo contratto l'astratta collettivo per il periodo successivo. Questa sentenza è stata impugnata per cassazione dall'Azienda speciale Consorzio del Mirese, che ha dedotto cinque distinti motivi. Ha resistito con controricorso il De RA, che ha proposto ricorso incidentale articolato in due 6 motivi, cui ha resistito con controricorso 1'Azienda speciale Consorzio del Mirese. La società Cooperativa Linea Verde non ha svolto attività difensiva. èPoiché da parte della ricorrente principale stata di nuovo prospettata l'eccezione di difetto di giurisdizione giurisdizione del giudice ordinario, tale determinato l'assegnazione della causa questione ha alle Sezioni Unite della Corte, le quali con sentenza del 20 settembre 2001, riuniti i ricorsi, in parziale accoglimento del quinto motivo del ricorso principale conseguenza, dichiarati assorbiti i motivi(e, per terzo e quarto del medesimo ricorso), hanno dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le pretese del De RA relative al periodo antecedente il 6 febbraio 1997, mentre hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario per le pretese relative al periodo successivo, rimettendo gli atti alla Sezione Lavoro per l'esame degli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale. L'Azienda ricorrente ha depositato varie memorie. Motivi della decisione Dopo la decisione emessa dalle Sezioni Unite debbono essere esaminati, oltre al ricorso incidentale, solamente i motivi primo e secondo del ricorso 7 principale, e questi ultimi, essendo connessi, debbono essere congiuntamente trattati. Con tali motivi, che attengono alla pronuncia con la quale il giudice di appello ha asserito che, fondata essendo l'impugnazione per il periodo successivo al 1° luglio 1995, il lavoratore aveva fatto parziale acquiescenza alla decisione impugnata con riferimento al periodo precedente alla data sopra indicata dato - che lo stesso aveva riconosciuto la non applicabilità del contratto nazionale collettivo di lavoro della laFedergasacqua per tale periodo precedente ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 1324, 1362 e segg. c.c., 100, 329, 333, 334, 343, 345, 437 c.p.c., oltre a vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostiene che il Tribunale, nel ritenere che il De RA avesse proposto un appello incidentale, non ha considerato che, avendo il lavoratore dichiarato di voler accettare la decisione di primo grado per il periodo precedente al 1° luglio 1995, l'atto, sotto il profilo processuale, altro non era che l'accettazione della sentenza del primo giudice, mentre sotto il profilo sostanziale integrava una rinuncia alla domanda. Senonché - aggiunge l'Azienda ricorrente sia all'accettazione che alla rinuncia non poteva essere 8 riconosciuta valenza giuridica, dal momento che le stesse erano state sottoscritte solamente dal procuratore alla lite e non dalla parte personalmente, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto tenere ferma la pronuncia del Pretore, il quale aveva giudicato previo esame della documentazione esibita in giudizio, anche perché la rinuncia integrava una domanda nuova in appello, come tale inammissibile. Tutte queste censure sono prive di fondamento. Preliminarmente Va rilevato che, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., nel giudizio di cassazione non è ammesso il deposito di documenti che non attengano alla nullità della sentenza impugnata o alla ammissibilità del ricorso e del controricorso, con la conseguenza che alla Corte è impedito l'esame dei documenti depositati dall'Azienda ricorrente, non riguardando il loro due ipotesi presecontenuto alcuna delle in considerazione dalla norma sopra indicata. Passando all'esame delle censure dedotte nei due motivi del ricorso, va Osservato che il Tribunale di a dir poco, singolare, probabilmenteVenezia in modo, - a ciò indotto dalla corrispondente decisione emessa dal primo giudice ha emesso su questo punto della causa una pronuncia sottoposta а condizione sospensiva, avendo affermato che "l'astratta applicabilità del 9 ccn1" era ovviamente "condizionata in concreto della pretesa di merito pendente dall'accoglimento ancora in primo grado". Peraltro, poiché su questo è stata da particolare aspetto della questione non alcuna delle parti proposta impugnazione, la Corte deve limitarsi ad esaminare le suddette censure dedotte dalla ricorrente principale, senza che si possa tenere conto delle (diverse) argomentazioni difensive esposte dalla medesima ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 del codice di rito. Orbene, poiché con tali censure vengono (anche) denunciati veri e propri errores in procedendo, in relazione ai quali questa Corte ha il potere-dovere di esaminare gli atti di causa, risulta dalla memoria di costituzione del lavoratore nel giudizio di secondo grado che quest'ultimo con l'appello incidentale aveva sostenuto che, mentre non poteva essere censurata la decisione emessa dal primo giudice con riferimento al periodo fino al 1° luglio 1995, viceversa a decorrere 1'applicabilità al da quest'ultima data era certa rapporto di lavoro del contratto collettivo della Federgasacqua, dal momento che "il Consorzio con delibera n. 7737 del 25 giugno 1996 aveva deciso di il contratto applicare ai dipendenti dal 01.07.1995 Federgasacqua". 10 Bastano questi richiami per disattendere tutte le censure dedotte dalla ricorrente principale e collegate ai suddetti errores in procedendo, ove si consideri: 1) che, essendo stata la sentenza del Pretore, su questo punto della controversia, impugnata limitatamente alle statuizioni relative al periodo successivo al 1° luglio è evidente che sulla parte non investita 1995, dall'appello incidentale si era formato un giudicato interno;
2) che bene ha fatto, quindi, il Tribunale a parlare di parziale acquiescenza per indicare che la pronuncia, inerente alla applicabilità del suddetto contratto collettivo, per il periodo precedente al 1° luglio 1995, in mancanza di impugnazione, era passata in giudicato;
3) che l'atto di appello, come qualsiasi altro atto processuale, era stato sottoscritto dal procuratore che aveva ricevuto regolare mandato dal a costui, BO e direttamente facevaquindi, è il richiamo fatto riferimento;
4) che errato dall'Azienda ricorrente agli istituti della rinuncia e della domanda nuova nel giudizio di appello, dato che tali istituti nulla hanno a che fare con la situazione derivata dal giudizio di primo grado. Infine, quanto al denunciato vizio di motivazione, sufficiente Osservare, per un verso, che il è Tribunale, per ritenere applicabili al rapporto di 11 lavoro "le disposizioni per lo meno economiche del suddetto accordo collettivo", ha fatto riferimento proprio alla delibera del 25 giugno 1995, indicata nell'atto di appello per contrastare la decisione emessa dal primo giudice e, per altro verso, che una siffatta motivazione non ha formato oggetto di censura da parte della ricorrente principale. ricorsoCiò posto, passando all'esame del incidentale, va rilevato che con entrambi i motivi di tale ricorso viene investita la pronuncia con la quale il giudice di appello ha liquidato le spese del giudizio di secondo grado. Ambedue i motivi debbono essere dichiarati assorbiti nella decisione emessa dalle Sezioni Unite, dal momento che la cassazione, ancorché parziale, della pronuncia resa sulla giurisdizione dal Tribunale di Venezia ha fatto venir meno anche la pronuncia accessoria inerente alle spese del giudizio. Di tal che, dovendo su dette spese provvedersi in questo giudizio di legittimità, delle stesse deve essere disposta, attesa la reciproca soccombenza, l'integrale compensazione fra le parti e, per la stessa ragione, identica decisione deve essere emanata sia con riferimento al giudizio di primo grado, sia riguardo alle spese del giudizio di cassazione. 12
P. Q. M.
secondo del ricorso La Corte rigetta i motivi primo e principale, dichiara assorbito nella pronuncia emessa dalle Sezioni Unite della Corte il ricorso incidentale e compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2001 معضله مختصه Il Presidente: Il Consigliere estensore: и'Now IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 26 MAR. 2002 oggi, UL CANCELLIERE 13