CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 883/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7781/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Castrovillari - Via Muraca, Snc 87012 Castrovillari CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 002332/2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente istanza di reclamo-mediazione notificato in data 29.11.2024 alla pec del Tribunale di Castrovillari, Ricorrente_1 impugnava il provvedimento applicativo di sanzione per l'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, Numero Registro Recupero Crediti 002332/2024, notificata il 01/10/2024 con cui Equitalia Giustizia Spa intimava il pagamento dell'importo di € 711,00 a titolo di omesso pagamento dell'importo di € 355, dovuto per il processo iscritto innanzi al TRIBUNALE di CASTROVILLARI al n.
001595/2019
contro
U.T.G. PREFETTURA DI COSENZA. Deduceva il ricorrente di nulla dovere in quanto all'intimazione di pagamento di detto contributo, notificata l'08/12/2022, aveva risposto prontamente, allegando una scansione del contributo unificato già consegnato in cancelleria per cui la sanzione irrogatagli con l'atto impugnato era del tutto illegittima avendo regolarmente pagato il contributo unificato dovuto per il giudizio de quo depositato con l'iscrizione del giudizio. Concludeva per l'annullamento dell'atto con vittoria delle spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Nessuno si costituiva per il Tribunale di Castrovillari, destinatario della notifica del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'atto di irrogazione sanzione risulta emesso da Equitalia Giustizia spa per conto del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis il quale recita che “In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.
Il ricorso risulta invece notificato al Tribunale di Castrovillari che non ha legittimazione passiva propria, limitandosi a trasmettere il solo omesso adempimento dell'obblico contributivo, né, tampoco, quello che irroga la sanzione, limitandosi anche in questo caso a comunicare al soggetto istituzionalmente previsto per il recupero delle somme dovute al Ministero della Giustizia a titolo di contributo unificato.
Non ha quindi alcuna legittimaizone passiva nel caso che occupa questa Corte.
Peraltro, il fatto che la voce relativa al pagamento del contributo unificato della schermata della iscrizione telematica risulti spuntata dallo stesso iscrivente non è prova del suo effettivo versamento ed andava comunque opposta all'atto di recupero.
Da qui l'inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
c) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
d) nulla per le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7781/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Castrovillari - Via Muraca, Snc 87012 Castrovillari CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 002332/2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente istanza di reclamo-mediazione notificato in data 29.11.2024 alla pec del Tribunale di Castrovillari, Ricorrente_1 impugnava il provvedimento applicativo di sanzione per l'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, Numero Registro Recupero Crediti 002332/2024, notificata il 01/10/2024 con cui Equitalia Giustizia Spa intimava il pagamento dell'importo di € 711,00 a titolo di omesso pagamento dell'importo di € 355, dovuto per il processo iscritto innanzi al TRIBUNALE di CASTROVILLARI al n.
001595/2019
contro
U.T.G. PREFETTURA DI COSENZA. Deduceva il ricorrente di nulla dovere in quanto all'intimazione di pagamento di detto contributo, notificata l'08/12/2022, aveva risposto prontamente, allegando una scansione del contributo unificato già consegnato in cancelleria per cui la sanzione irrogatagli con l'atto impugnato era del tutto illegittima avendo regolarmente pagato il contributo unificato dovuto per il giudizio de quo depositato con l'iscrizione del giudizio. Concludeva per l'annullamento dell'atto con vittoria delle spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Nessuno si costituiva per il Tribunale di Castrovillari, destinatario della notifica del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'atto di irrogazione sanzione risulta emesso da Equitalia Giustizia spa per conto del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis il quale recita che “In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.
Il ricorso risulta invece notificato al Tribunale di Castrovillari che non ha legittimazione passiva propria, limitandosi a trasmettere il solo omesso adempimento dell'obblico contributivo, né, tampoco, quello che irroga la sanzione, limitandosi anche in questo caso a comunicare al soggetto istituzionalmente previsto per il recupero delle somme dovute al Ministero della Giustizia a titolo di contributo unificato.
Non ha quindi alcuna legittimaizone passiva nel caso che occupa questa Corte.
Peraltro, il fatto che la voce relativa al pagamento del contributo unificato della schermata della iscrizione telematica risulti spuntata dallo stesso iscrivente non è prova del suo effettivo versamento ed andava comunque opposta all'atto di recupero.
Da qui l'inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
c) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
d) nulla per le spese.