Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00315/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01331/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2019, proposto da
CO AT Soc. Coop. Agr. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco La Torre, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi D’Ambrosio in Bari, Piazza Garibaldi, n. 23;
contro
Provincia di Foggia, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l'annullamento
- della determinazione del Responsabile del Patto Territoriale per la Pesca e l’Economia ittica della Provincia di Foggia n. 965 del 18 giugno 2019, comunicata alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 2 luglio 2019, con la quale è stato rideterminato in diminuzione il contributo già concesso;
- nonché di ogni altro atto al predetto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè non conosciuto, ivi compresa la comunicazione ex art. 10 bis , della legge n. 241/1990 di cui alla nota inviata dalla Provincia di Foggia in data 18 ottobre 2018, con la quale si comunicava l’avvio del procedimento di rideterminazione del contributo concedibile a titolo definitivo, nonché la nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese – Divisione IX Interventi per lo sviluppo locale, datata 20 giugno 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa MA IS RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente CO AT Soc. Coop. Agr. a r.l. (di seguito, anche solo CO AT) espone, in particolare, che:
- con deliberazione in data 11 novembre 1998, in attuazione dell’art. 10 del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173, il C.I.P.E. estendeva gli strumenti previsti per la programmazione negoziata all’agricoltura ed alla pesca;
- il 28 febbraio 2000, i promotori sottoscrivevano il protocollo di concertazione per il Patto Pesca della provincia di Foggia, individuando le linee programmatiche da porre alla base del patto stesso e sulle quali far convergere le risorse rese disponibili dal Ministero del Tesoro per uno sviluppo organico dell’area; l’area di intervento del Patto Territoriale Specializzato per la pesca e per l’economia ittica della provincia di Foggia era delimitata dai confini amministrativi dei comuni di Manfredonia, Lesina, Ischitella, Cagnano Varano, AT, Isole Tremiti, Vieste, Poggio Imperiale, Monte S. Angelo, oltre che dalla Camera di Commercio di Foggia, dalla provincia di Foggia, dall’ASI di Foggia, dalla società consortile Pattodifoggia p.a., nonché dalle organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;
- in data 10 aprile 2000, la Società ricorrente proponeva la domanda di agevolazioni a valere sul bando del 24 marzo 2000, ai sensi dell’art. 2, commi 203 e seguenti della legge n. 662/1996, riguardante un programma di investimenti riferito all’unità produttiva ubicata nel comune di AT (Foggia);
- la proposta della CO AT veniva avviata in istruttoria, all’esito della quale veniva determinato un contributo concedibile di euro 1.432.393,21, relativo ai beni da acquistare e/o da realizzare direttamente acquistati dall’impresa, erogabili in tre quote uguali, per un investimento ammesso di euro 1.909.857,61;
- con decreto del 20 marzo 2002, n. 22, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica approvava e finanziava il Patto territoriale specializzato nel Settore della Pesca e della Economia Ittica della provincia di Foggia;
- in data 25 giugno 2012, la CO AT inviava la documentazione finale di spesa del programma di investimento al Soggetto Responsabile; la relazione del 2 ottobre 2013 sullo stato finale del programma di investimenti, a seguito dell’intervenuta ultimazione del programma medesimo, evidenziava che il contributo, ricalcolato in base alla spesa ritenuta congrua ed ammissibile, risultava pari a euro 1.419.135,02, inferiore a quello originariamente concesso;
- questa decurtazione scaturiva dalla mancata ammissione delle spese consuntivate di euro 25.000,00 per lo studio di fattibilità nonché di euro 6.042,56, relativa all’acquisto di computer portatili e arredi, come da fatture documentate;
- con nota del 18 ottobre 2018, la provincia di Foggia, quale Soggetto Responsabile del Patto, comunicava alla Società deducente l’avvio del procedimento di rideterminazione del contributo sulla base delle risultanze del verbale del 7 novembre 2014, redatto dalla Commissione nominata con decreto ministeriale del 13 marzo 2014, da cui conseguiva una spesa ammessa di euro 1.849.180,03, con rideterminazione in diminuzione del contributo in euro 1.389.113,14;
- la CO AT presentava osservazioni;
- con determinazione del Responsabile del Patto Territoriale per la Pesca e l’Economia ittica della provincia di Foggia n. 965 del 18 giugno 2019 veniva rideterminato in diminuzione il contributo già concesso;
- con nota datata 20 giugno 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico comunicava al Soggetto Responsabile del Patto e alla Cassa Depositi e Prestiti il consuntivo con il saldo da erogare;
- a seguito di richiesta di accesso agli atti, la CO AT estraeva copia del predetto verbale del 7 novembre 2014, dal quale emergeva che, oltre alle decurtazioni effettuate dal soggetto istruttore, confermate dalla suddetta Commissione, quest’ultima riteneva non agevolabile l’ulteriore importo di euro 43.000,00, documentato da relativa fattura, per l’acquisto di un autocarro, ritenuto privo del requisito del “nuovo di fabbrica”.
1.1 - La Società ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, gli atti, la succitata determinazione n. 965 del 18 giugno 2019, in uno agli ulteriori atti, di cui in epigrafe.
Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1. - Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/90. Violazione e falsa applicazione Tabella n. 3 del Bando pubblicato in data 24.03.2000. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione, omessa valutazione dei presupposti, abnormità procedimentale. Sulla esclusione delle spese per lo Studio di fattibilità;
2. - Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/90. Violazione e falsa applicazione Tabella n. 3 del Bando pubblicato in data 24.03.2000. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione, omessa valutazione dei presupposti, abnormità procedimentale. Sull’esclusione della spesa per l’acquisto del veicolo;
3. - Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/90. Violazione e falsa applicazione Tabella n. 3 del Bando pubblicato in data 24.03.2000. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione, omessa valutazione dei presupposti, abnormità procedimentale. Sulla esclusione delle spese per materiale informatico e arredi;
4. - Violazione dell’art. 97 Cost.; Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241/90 nonché del principio comunitario del legittimo affidamento. Eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili, atteso l’enorme lasso di tempo (quindici anni) trascorso tra la concessione del contributo e la sua revoca.
1.2 - Si sono costituiti in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Prefettura di Foggia.
1.3 - All’udienza pubblica in data 8 ottobre 2025, è stato dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3 Cod. proc. amm., del possibile rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario. Indi, la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 19 novembre 2025.
1.4 - All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto Giudice Amministrativo.
3. - Osserva - in linea generale - il Collegio che le convenzioni e gli atti d’obbligo stipulati dalla Pubblica Amministrazione – nel cui ambito vanno ricondotti, tra l’altro, i patti territoriali, come quello in esame - costituiscono pur sempre espressione di un potere discrezionale della stessa Pubblica Amministrazione.
Tuttavia, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile si è progressivamente assestata nel reputare che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie di cui all’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo, concernenti “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni” debba essere scrutinata, attraverso l’impiego del consueto criterio del petitum sostanziale, a seconda che venga o meno in contestazione l’adozione di strumenti negoziali che siano sostitutivi dell’esercizio, appunto, di un potere autoritativo, e dunque la giurisdizione del giudice amministrativo non sussista laddove la controversia si radichi nel quadro di un rapporto ormai paritario collocato “a valle” dello strumento negoziale adottato in sostituzione del potere autoritativo. Ciò, in breve, si ripete, perchè la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si radica ove “l’amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi” (Corte Cost. n. 179 del 2016) (Cass. Civ., Sez. Unite, ordinanza 24 giugno 2022, n. 20464).
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, in riferimento a una fattispecie inerente alla successiva revoca di un contributo pubblico stanziato nell’ambito di un patto territoriale, attinente alla fase esecutiva del singolo rapporto di finanziamento, hanno condivisibilmente evidenziato che, Con specifico riferimento alla materia riguardante contributi e sovvenzioni pubbliche, costituisce ormai ius receptum (v. tra le altre su nn. 15867 del 2011, 150 del 2013 e da ultimo 25211 del 2015) la necessità di distinguere la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, nella quale la legge - salvi i casi in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione - attribuisce alla P.A. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse primario, con apprezzamento discrezionale, da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione ed all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.
È vero che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che tale regola può soffrire deroghe, ad esempio nei casi in cui la mancata erogazione (o il ritiro/revoca di essa) consegua all’esercizio di poteri di carattere autoritativo, espressione di autotutela della pubblica amministrazione, sia per vizi di legittimità, sia per contrasto, originario o sopravvenuto, con l’interesse pubblico.
Resta tuttavia, in ogni caso, attribuita alla cognizione del giudice ordinario ogni fattispecie che prenda le mosse, tra l’altro, dell’accertato inadempimento alle condizioni imposte in sede di erogazione del contributo, una volta che il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge ed alla P.A. sia demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza poter procedere ad apprezzamenti discrezionali di sorta circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione, nonchè ogni fattispecie che riguardi la revoca della già concessa agevolazione per ragioni non attinenti a vizi dell’atto amministrativo, bensì, come si assume nella specie, a comportamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella fase attuativa dell’intervento agevolato (cfr. sul punto s.u. n. 15941 del 2014), essendo conclusivamente da ribadire che nella controversia vertente sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico ad un soggetto privato, determinata dall’inadempimento, imputabile al beneficiario, delle prescrizioni indicate nell’atto concessorio, la giurisdizione del G.O. deve essere ravvisata tutte le volte che la contestazione faccia esclusivamente richiamo alle inadempienze del percettore senza in alcun modo coinvolgere il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid ed il quomodo dell’erogazione (in tal senso v. anche su n. 1776 del 2013 nonchè la già citata su n. 25211 del 2015) (Cass. civ., Sez. Unite, ord. 17 febbraio 2016, n. 3057).
3.1 - Orbene, la controversia in esame - al pari della fattispecie trattata da Cass. Civ., Sez. Unite n. 3057/2016, cit. - non evidenzia quale oggetto immediato l’accordo trasfuso nel patto territoriale né l’esecuzione degli impegni e dei compiti assunti con esso, in quanto la revoca parziale - e il diniego dell’integrale erogazione in sede di rendicontazione delle spese effettuate - del contributo originariamente concesso non costituisce il “precipitato” del patto territoriale né attiene alla regolazione del ridetto patto, ma si giustappone a esso dall’esterno, a prescindere dai contenuti del patto territoriale e senza disputa su questo: la Società beneficiaria ricorrente risulta essere destinataria di una revoca parziale di agevolazioni inizialmente concesse e in parte già erogate/percepite nell’ambito di un patto territoriale, in conseguenza di ritenuti inadempimenti delle condizioni imposte in sede di erogazione, attinenti alla corretta modalità di utilizzazione dei fondi da parte del beneficiario del singolo rapporto di finanziamento e a valle dell’ultimazione del progetto ammesso a contributo, senza particolare o comunque emerso grado di discrezionalità, così fuoriuscendo da quei casi di permanente ponderazione comparativa degli interessi il cui scrutinio non viene ripetuto, sostanziandosi i contestati rilievi - a prescindere dalla loro idoneità sanzionatoria, trattandosi di profilo attinente al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione - in requisiti necessitanti la misura stessa, in coerenza con la vincolatività del riscontro del ritenuto inadempimento del beneficiario alle presupposte condizioni concessive e del reputato sviamento nell’uso delle risorse (in omologa fattispecie, cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 28 luglio 2021, n. 21652).
In definitiva, non si ravvisa, nelle questioni oggetto di causa, alcun profilo di esercizio del potere autoritativo, vertendo la controversia ( petitum sostanziale, in funzione della causa petendi ) sulla sussistenza o meno del reclamato diritto soggettivo all’erogazione integrale - invece parzialmente diniegata - del singolo contributo pubblico originariamente accordato.
4. - Per quanto innanzi illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R., ai sensi degli artt. 9 e 11 Cod. proc. amm., sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario competente per territorio, innanzi al quale potrà essere riproposto il giudizio, nei perentori termini di legge.
5. - Sussistono i presupposti di legge (in particolare, l’esito di rito) per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione Prima), dichiara il ricorso, di cui in epigrafe, inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando, quale giudice munito di giurisdizione, il Giudice Ordinario competente per territorio, presso cui potrà essere riproposto il giudizio, nei perentori termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD AG, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
MA IS RO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IS RO | RD AG |
IL SEGRETARIO