TAR Bari, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 315
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/90. Violazione e falsa applicazione Tabella n. 3 del Bando pubblicato in data 24.03.2000. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione, omessa valutazione dei presupposti, abnormità procedimentale. Sulla esclusione delle spese per lo Studio di fattibilità

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento di obblighi, di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/90. Violazione e falsa applicazione Tabella n. 3 del Bando pubblicato in data 24.03.2000. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione, omessa valutazione dei presupposti, abnormità procedimentale. Sull’esclusione della spesa per l’acquisto del veicolo

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento di obblighi, di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/90. Violazione e falsa applicazione Tabella n. 3 del Bando pubblicato in data 24.03.2000. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione, omessa valutazione dei presupposti, abnormità procedimentale. Sulla esclusione delle spese per materiale informatico e arredi

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento di obblighi, di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 97 Cost.; Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241/90 nonché del principio comunitario del legittimo affidamento. Eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili, atteso l’enorme lasso di tempo (quindici anni) trascorso tra la concessione del contributo e la sua revoca.

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento di obblighi, di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento di obblighi, di competenza del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 315
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 315
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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