Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
SPESE A CANICO DE. L. 40 DEL 6-3-98 AR). MATERIA: ESPULSIONE STRAN REPUBBLICA ITALIANA 0 3 35 3 / 03LA CORTE L IN DEL CIVILSEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 10647/01 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron.Dott. Mario ADAMO Consigliere 7674 Dott.Salvatore SALVACO Consigliere Rep. ud. 12/02/03Dott. Lu igi MACIOCE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12 presso Cla Ministero dell'Interno Prefetto di Torino, ]'Avvocatura Generale dello Stato - ricorrente
contro
JU MI intimato avverso il decreto 20.9.00 n.2890 del Tribunale di Torino. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.02.03 dal Relatore Cons. Luigi Macioce;
Sostituto ir persona del Proc. Gen.le Udito il P.M., Dctt.Raffaele Ceniccola che ha concluso perché sia 3 6 3 Z dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero ed accolto quello della Prefeitura. SVOLGIMENTO DEL PROCES30 decreto 8.9.2000 il Prefetto di Torino disponeva Con l'espulsione dal Territorio nazionale del cittadino rumeno UR MI il quale si opponeva all'espulsione deducendo la avvenuta violazione delle norme sull'obbligo di traduzione del decreto in lingua conosciuta dall'espellendo. L'adito Tribunale di Torino con decreto 20.9.2000 annullava l'espulsione affermando che il decreto era stato rotificato con testo italianc ed inglese, che 11 Prefetto non aveva provato che il JU MI conoscesse tali Lingue, che 1' aver dichiarato a verbale di comprendere l'italiano [lon integrava il requisito imposto dalla norma (la dichiarazione avendo ad oggetto proprio la stessa conoscenza della lingua da provare), che in tal senso la giurisprudenza si era espressa. Per la cassazione di tale dccreto il Ministero ed il Prefetto hanno proposto ricorso il 12.1.2001 ccn un solo motivo. L'intimato ncn ha espletato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE del Ministro deve essere dichiara Lo T1 ricorso inammissibile, per essere stato proposto da Autorità ron legittimata (art. 4 del D. Leg. 113/99 che, con 1'inserimento nel T. U. dell'art. 13 bis, ha previsto che innanzi al Giudice di merizo possa scare in giudizio personalmente od a mezzo delegato l'Autorità (Prefetto) adottante l'espulsione, con la conseguenza por la quale questa Corte ha ripetutamente affermato essere stata introdotta una legittimazione esclusiva del Prefecto anche nel giudizio di legittimità: ex muitis Cass, 4847/02-2036/02-5537/01- S. . ord. 18/00). Il ricorso del Frefetto deve parimenti dichiararsi inammissibile, ma con riguardo alla assenza del necessario contenuto impugnatorio del provvedimento fatto segno a gravame: la ratio del decreto impugnato len (dianzi sintetizzata) non risulta contestata né tampoco compresa nel ricorso del Prefetto, il quale, di contro, muovendo dalla premessa per la quale la legge non imporrebbe affatto la traduzione nella lingua nazionale addebi La al Giudice di non aver dell'espellendo, la noima avrebbe richiesto solo la compresa come traduzione in una delle tre lingue "veicolari". Con il ché è evidente che l'impugnante non ha compreso che il Giudice del merito si è interrogato sulla conoscenza della Lingua italiana da parte dell'espulso (sull'esatto assunto che in caso positivo il requisito di legge sarebbe stato soddisfatto ed ha dato risposta negativa sulla base di una valutazione afferente 1'inidoneità a ta fine della "dichiarazione confessoria" dell'interessalo. Ed invece di contestare la Logicità di tale valutazione, il ricorrente ha inteso solo ribadire la propria interpretazione della norma, in tal guisa non cogliendo nei segno la ralio del decreto impugnato ÷ pertanto proponendo ricorso affatto inammissibile. Non è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricoISO. Così deciso in Roma, il 12.2.2003 Il residenleresiden I Cons.est. CORTE SUPR A Pub Vivile Depositat novoelleria IL CANCELLERE - 6 MAR. 2003 SA TT ilove feminar il... LIERE