Decreto cautelare 25 luglio 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00517/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01014/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2025, proposto da
IA DA, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Reni, Giovanna Longhi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
IA NE, AR SU, LA TI, LA NC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Direttore Generale n. 622 del 2.7.2025 con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato la graduatoria di merito relativa alla classe di concorso “ ADMM - POSTI DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO” per la regione Emilia-Romagna, nell’ambito del concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. n. 3059 del 10.12.2024, per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 10.677 posti vacanti nell’anno scolastico 2024/2025,
- degli atti adottati dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto n. 206 dell’11.3.2025, ed in particolare del riepilogo del punteggio della prof.ssa IA DA del 12.6.2025;
- degli avvisi prot. n. 27725 e n. 27726 del 14.07.2025 e prot. n. 27913 del 15.07.2025 con cui il Ministero ha dato avvio alla prima fase (assegnazione provincia) delle operazioni di nomina;
- dell’avviso prot. n. 28297 del 17.07.2025 con cui il Ministero ha pubblicato l’esito della prima fase delle operazioni di nomina ed ha avviato la seconda fase (assegnazione sede);
- del DDG n. 28573 del 19.7.2025 con cui il Ministero disponeva l’elenco dei docenti individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo, con decorrenza giuridica 01/09/2025 ed economica dall’effettiva presa di servizio, sulla rispettiva classe di concorso/grado di istruzione e nella provincia e nella sede riportata nel medesimo elenco;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente all’attribuzione di 5 punti nella valutazione del titolo di "Specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di SECONDO grado" conseguito il 11.6.2024 e conseguentemente all’attribuzione del punteggio complessivo per le prove relative al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 10.677 posti vacanti nell’anno scolastico 2024/2025 di cui al D.D.G. n. 3059 del 10.12.2024, per la classe di concorso “ADMM - POSTI DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO” per la regione Emilia-Romagna, di 213,50/250, e del conseguente diritto ad essere inserita nella relativa graduatoria di merito della procedura selettiva nella posizione più favorevole che risulterà di giustizia, con punteggio pari a 213,50, o alla diversa misura che risulterà di giustizia, con ogni conseguenza di legge;
nonché per la condanna
del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 10.677 posti vacanti nell’anno scolastico 2024/2025 di cui al D.D.G. n. 3059 del 10.12.2024, per la classe di concorso “ADMM - POSTI DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO” per la regione Emilia-Romagna, nella posizione più favorevole che risulterà di giustizia, con punteggio pari a 213,50 o alla diversa misura che risulterà di giustizia, con ogni conseguenza di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa SI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha agito in giudizio per l’annullamento del Decreto del Direttore Generale n. 622 del 2.7.2025 con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato la graduatoria di merito relativa alla classe di concorso “ADMM - POSTI DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO” per la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. n. 3059 del 10.12.2024 pubblicato ai sensi del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzato alla copertura di n. 10.677 posti vacanti nell’anno scolastico 2024/2025.
In fatto ha allegato di avere presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico, su base regionale, per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 10.677 posti vacanti nell’anno scolastico 2024/2025 ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 3059 del 10.12.2024.
Nel D.D.G. n. 3059 del 10.12.2024 veniva individuato, oltre al numero di posti complessivi messi a concorso, anche il numero di posti banditi per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna Regione, nonché il numero dei posti da destinare alle riserve di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale, con rinvio all’allegato 1 quale parte integrante del decreto;
per la Regione Emilia Romagna i posti di sostegno messi a bando nella scuola secondaria di I grado erano pari a n. 18.
La ricorrente presentava in data 23.12.2024 domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per la Regione Emilia Romagna, per le classi di concorso AM2C (ex AC25) Lingue e Culture Straniere nell'istruzione Secondaria di I Grado (Spagnolo), ADMM Sostegno Scuola Secondaria I Grado e ADSS Sostegno Scuola Secondaria II Grado, allegando i titoli di studio validi per l’accesso alla procedura concorsuale e per la valutazione dei titoli e del servizio prestato.
In particolare, come titoli validi all’accesso alla procedura, la ricorrente allegava: per le classi AM2C, ADMM e ADSS, la Laurea LM-37 Magistrale Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane e l’Abilitazione conseguita attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA come previsto dal DLGS 59/17, art. 2-bis, comma 2, e art. 2-ter, commi 4 e 4-bis; per la classe ADMM, la Specializzazione nel sostegno nella scuola Secondaria di I grado prevista dal D.M. 10/09/2010 n. 249 art. 13 conseguita il 12/06/2023; per la classe ADSS, la Specializzazione nel sostegno nella scuola Secondaria di II grado prevista dal D.M. 10/09/2010 n. 249 art. 13 conseguita il 08/06/2024.
Come titolo di servizio, la ricorrente indicava il servizio prestato con contratto a tempo determinato dall’1.9.2023 al 30.6.2024.
Come ulteriori titoli valutabili, la ricorrente indicava nuovamente i due titoli di specializzazione ex DM 249/2010 conseguiti per le classi ADMM e ADSS rispettivamente nel 2023 e nel 2024, nonché Certificazione linguistica in lingua straniera (Inglese) di Livello C2.
La ricorrente veniva ammessa alla procedura e, nell’ambito della classe di concorso ADMM – Sostegno Nella Scuola Secondaria di I Grado, superava la prova scritta con la votazione di 88/100 e la prova orale con la votazione di 90/100.
La Commissione esaminatrice nominata sulla classe di concorso ADMM procedeva alla valutazione dei suoi titoli, ed elaborava un primo riepilogo di valutazione del 7.6.2025 in cui considerava il titolo della Specializzazione ex D.M. 10/09/2010 n. 249 art. 13 relativa al sostegno nella scuola secondaria di I grado del 2023 quale titolo per l’accesso alla procedura, mentre riteneva “non valutabile per altro ordine scolastico” con attribuzione del punteggio premiale di 5 punti l’ulteriore Specializzazione ex D.M. 10/09/2010 n. 249 art. 13 relativa al sostegno per la scuola secondaria di II grado del 2024.
Considerando erronea tale valutazione la ricorrente in data 11.6.2025 inviava una mail alla Commissione esaminatrice ed alla Direzione dell’Emilia Romagna, chiedendo la correzione del punteggio, per la mancata valorizzazione dell’ulteriore titolo di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di II grado nell’ambito della classe di concorso per la scuola secondaria di I grado.
La Commissione esaminatrice elaborava il riepilogo di valutazione del 12.6.2025 dove riteneva “conforme al criterio B.4.9.” l’ulteriore Specializzazione ex D.M. 10/09/2010 n. 249 art. 13 relativa al sostegno per la scuola secondaria di II grado del 2024 posseduta dalla ricorrente, salvo poi attribuirle 0 punti anziché i 5 richiesti.
La ricorrente addiveniva in tal modo al punteggio complessivo di 208,50, venendo esclusa dalla graduatoria di merito nella classe specifica approvata con DDG n. 622 del 2.7.2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito per la classe “ADMM - POSTI DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO”.
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura, lamentando l’attribuzione da parte della Commissione di 0 punti in relazione all’ulteriore Specializzazione ex D.M. 10/09/2010 n. 249, art. 13 per il sostegno nelle scuole secondarie di II grado, anziché di 5 punti ai sensi di quanto previsto dall’Allegato B) al DM 205/2023, così da poter raggiungere il punteggio complessivo di 213,50 ed entrare nella graduatoria di merito del concorso per il sostegno nelle scuole secondarie di I grado.
In diritto ha articolato le seguenti doglianze.
Violazione ed erronea applicazione del Bando di Concorso e, in particolare, di quanto disposto dall’art. 11 del D.M. n. 205 del 26.10.2023: erroneità nella valutazione dei titoli di cui alla Tabella B allegata D.M. n. 205 del 26.10.2023 e conseguente erroneità nella attribuzione del relativo punteggio a parte ricorrente; eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa; violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione.
Lamenta la ricorrente che a fronte dei due distinti diplomi di specializzazione sul sostegno prodotti (uno relativo alla scuola secondaria di I grado conseguito nel 2023 e uno relativo alla scuola secondaria di II grado conseguito nel 2024), la Commissione nell’ambito della classe di concorso ADMM sostegno scuola secondaria di I grado, non abbia ritenuto quale titolo valido per l’accesso a tale classe di concorso il solo diploma di specializzazione sul sostegno relativo alla scuola secondaria di I grado conseguito nel 2023, attribuendole invece ex Allegato B del DM n. 205/2010, lettere A.2.1. e B.4.9. il punteggio premiale di 5 punti per il diverso ed ulteriore diploma di specializzazione sul sostegno relativo alla scuola secondaria di II grado conseguito nel 2024
Il Ministero si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va accolto.
L’art. 4 della D.D.G. n. 3059 del 10.12.2024 di indizione del concorso in esame stabilisce: “ Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli: i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ii. Abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa 4 vigente ” e precisa: “ Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 ”.
L’Allegato B del Decreto ministeriale n. 205 del 26.10.2023, in ordine ai titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e alla ripartizione dei relativi punteggi, per quanto di interesse nell’odierno giudizio, alla lettera B.4.9. con riguardo al “ Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (per ciascun titolo) ”, stabilisce: “ Il predetto titolo non è valutabile nelle procedure concorsuali per i posti di sostegno se costituisce titolo di accesso. Viene tuttavia valutato, anche nelle procedure per posti di sostegno, qualora si tratti di ulteriore titolo di specializzazione rispetto a quello che costituisce titolo di accesso ”.
Sulla base di tale disciplina, il diploma di specializzazione sul sostegno in possesso del candidato vale quindi letteralmente, come sostiene la ricorrente, solo “per lo specifico grado di istruzione” quale titolo di accesso alla procedura, mentre se riguardante un grado diverso (nell’ipotesi in cui il partecipante abbia conseguito più titoli di specializzazione) il secondo diploma deve ritenersi titolo ulteriore ex lettera B.4.9., con conseguente diritto al relativo punteggio premiale.
Peraltro, nel caso in esame la stessa Commissione, dopo la richiesta di correzione del punteggio da parte della ricorrente, aveva elaborato un nuovo riepilogo della valutazione, dando atto che tale titolo ulteriore veniva considerato come visto valido e “conforme B.4.9”, salvo poi lasciare erroneamente il punteggio 0.
Pertanto, il punteggio di 5 punti nell’ambito della classe di concorso ADMM sostegno scuola secondaria di I grado, a fronte del diploma di specializzazione sul sostegno relativo alla scuola secondaria di II grado conseguito nel 2024, ulteriore rispetto al diploma di specializzazione sul sostegno relativo alla scuola secondaria di I grado conseguito nel 2023 e valido come titolo d’accesso, spetta senz’altro alla ricorrente, addivenendosi in tal modo ad un punteggio finale di 213,50 punti, con conseguente inserimento della candidata nella graduatoria di merito della procedura selettiva per la classe di concorso ADMM sulla base di tale maggior punteggio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;
- condanna il Ministero al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di BE, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SI ON, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI ON | UG Di BE |
IL SEGRETARIO