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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 290/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4832/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Autorita'Ricorrente_1 - 97076950589
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6034/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 03/05/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230060791478000 CONTRIBUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2367/2025 depositato il 19/09/2025
Svolgimento del processo _1La società S.A., società anonima di diritto francese, con sede legale in Parigi (Francia) Boulevard des Italiens n. 16, identificata al SIREN di Parigi col numero 662.042.449, e con Indirizzo_1sede secondaria in Milano, , codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Milano 04449690157 - quale incorporante (cfr. atto di fusione _1del 29 giugno 2022 in Allegato 1) di già con sede in Parigi, Indirizzo_2 e già con codice fiscale P.IVA_1 impugnava la cartella di pagamento n. 06820230060791478000 dell'Agenzia delle entrate-Riscossione della provincia di Milano emessa per conto dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato su ruolo n. 2023/004540 reso esecutivo in data 10/01/2023 dell'importo di € 132.084,58 per contributo oneri di funzionamento AGCM di cui all'art. 10C. 7ter e 7 quater della legge 287/90 e relativi interessi per ritardato pagamento anno 2022. La ricorrente chiedeva, in via principale, l'annullamento degli atti impugnati dichiarando non dovuto il Contributo 2022 con essi richiesto, in forza dell'avvenuto versamento del Contributo nella misura massima da parte della capogruppo. Evidenziava che la norma impositrice del Contributo era contenuta nell'art. 10 della legge 287 del 1990, ed in particolare nel comma 7-ter, a mente del quale “all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima”. Il successivo comma 7quater specificava, poi, che,
“a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter”. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della stessa legge, richiamato dal sopra riportato comma 7-ter, “per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine”; per questa categoria di imprese, dunque, la soglia di contribuzione era fissata in un minimo di 500 milioni di Euro di attivo patrimoniale, esclusi i conti d'ordine (la norma di legge era riflessa nelle FAQ pubblicate da AGCM, e in particolare alla risposta C.10, secondo cui, ai fini della verifica del superamento della soglia di contribuzione, per le banche e gli istituti finanziari, “occorre fare riferimento al criterio del decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine”). La legge, dunque, individuava i soggetti passivi (le società di capitale con ricavi o attivo patrimoniale superiore alla soglia su indicata) e la misura massima della contribuzione, rimettendo poi all'autonomia dell'AGCM la disciplina degli aspetti di dettaglio della contribuzione. Nell'ambito di tale sfera di competenza, l'AGCM aveva statuito che, per il 2022, il contributo fosse pari allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato e che “la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 275.000,00 euro” (così la Delibera AGCM n. 30033/2022, Allegato 5). Con riguardo alle imprese estere, l'AGCM (FAQ B.3) aveva chiarito che “le società straniere sono tenute al versamento del contributo solo nell'ipotesi in cui esse abbiano in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile soggette ad obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese”: la stessa FAQ B.3 specificava che “in tal caso la base di calcolo del contributo è costituita dall'ammontare complessivo della voce ricavi A1 del conto economico (o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo principi contabili internazionali), del bilancio della stabile organizzazione se redatto, ovvero della voce corrispondente ai ricavi realizzati dalla stabile organizzazione italiana nel bilancio della casa madre”. Dal complesso della normativa relativa si ricavava che un singolo gruppo societario non poteva essere tenuto a versare, complessivamente, un importo superiore a Euro 275.000, rimanendo irrilevante quale delle sue società provvedesse materialmente al versamento (normalmente, era la capogruppo, specie se essa stessa era già tenuta, per via del suo fatturato, a pagare il contributo nella misura massima). Ulteriori, specifiche regole erano dettate, poi, per i gruppi che avevano come capogruppo un'impresa estera. Società_1La società aveva fatto parte – fino alla data del 29 giugno 2022, in cui era stata fusa per incorporazione come da documento già allegato 1) - del gruppo societario che faceva riferimento alla società di diritto francese _1 s.a., con sede in Francia, a Parigi (“AN”), e con sede _1 ANsecondaria in Italia, a Milano (“ quale stabile organizzazione di , era regolarmente iscritta al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 04449690157 (cfr. visura ANcamerale di , in Allegato 7). La Società, pertanto, era, sino alla data di incorporazione, da considerarsi controllata da AN ai sensi dell'art. 2359, n. 1, cod. civ., e facente parte del medesimo ANgruppo. Per l'annualità 2022 in data 13 luglio 2022, aveva tempestivamente versato – mediante pagamento del bollettino Banca_3 ricevuto da AGCM – il Contributo per l'annualità 2022 nella misura massima fissata dalla delibera AGCM del 22 febbraio 2022 n. 30033, pari ad Euro 275.000 (se ne produceva evidenza in Allegato 8 segnalando, al contempo, che AN aveva versato il contributo per un ammontare di Euro 239.266,38, ovvero in misura esattamente pari all'importo indicato nel Banca_3bollettino c.d. “ ” ricevuto dall'AGCM per l'anno in questione. Come era noto, il bollettino Banca_3 non era modificabile autonomamente dal suo destinatario. AN, tuttavia, manifestava ampia disponibilità a versare la differenza, fino a concorrenza dell'importo di euro 275.000 (ovvero dell'importo massimo previsto in ambito di gruppo). Questa era stata la ragione per cui la stessa Società_1 non aveva versato, per l'annualità 2022 qui in discussione, il proprio Contributo “singolo”. Il comportamento della ricorrente era stato sempre ritenuto corretto, ma con l'ultima comunicazione riferita al Contributo per il 2020 l'AGCM aveva sostenuto che “il pagamento effettuato dalla stabile organizzazione italiana _1 SA nella misura massima di 275.000 euro non vale ad esonerare dall'obbligo di contribuzione le società italiane appartenenti al gruppo di diritto francese _1 SA”. Ciò perché, in base alla FAQ D.
4-bis (nella versione del 24 marzo 2021 e precedenti), “in presenza di un rapporto di controllo riconducibile a una società capogruppo di diritto estero, non opera l'esonero dal versamento del contributo per le società controllate di nazionalità italiana”. Deduceva pertanto come motivi: I) Illegittimità della posizione dell'AGCM per violazione dei principi di diritto europeo in tema di non discriminazione e libertà di stabilimento;
violazione degli articoli 18 e da 49 a 55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. II) Violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva (art. 3 e 53 Cost.), dal momento che la posizione dell'AGCM trattava in maniera diversa situazioni identiche. III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 7- ter, della legge 287 del 1990. Violazione del principio del tetto massimo contributivo di gruppo (di cui alla FAQ D.4). IV) Illogicità e irragionevole contraddittorietà della posizione dell'AGCM, laddove attribuiva a AN soggettività passiva a fini contributivi, senza riconoscerla quale capogruppo ai fini dell'applicazione del Cap di gruppo. Secondo la difesa di AGCM le società estere non residenti erano tenute al pagamento del contributo all'Autorità in quanto vi fosse una stabile organizzazione in Italia e limitatamente al (solo) fatturato prodotto in Italia, secondo quanto previsto dalla FAQ B.
3. La situazione che si veniva a delineare era dunque diversa da quella del gruppo “a vertice italiano”, giacché mentre la controllante a vertice italiano, quale holding di partecipazione, pagava un contributo pari al decimo del proprio intero attivo netto, per la controllante estera il contributo richiesto era solo pari al decimo dell'attivo della sua stabile organizzazione. La localizzazione all'estero della sede faceva si dunque che a pagare il contributo non fosse più la holding nella sua interezza, ma solo la sua stabile organizzazione nazionale, che, tra l'altro, non aveva alcun rapporto di controllo con le controllate nazionali. Chi esercitava il potere di controllo sulle società italiane del gruppo era comunque la capogruppo estera _1 AN( SA), non la sua struttura operativa italiana ( 11 Branch) – che restava una mera articolazione organizzativa, creata al fine di collegare allo Stato italiano il reddito derivante dall'attività economica svolta sul suo territorio da parte della società non residente - rispetto a cui, dunque, non poteva trovare applicazione il criterio oggettivo rappresentato dall'art. 2359 c.c. Correttamente, pertanto, l'Autorità aveva ritenuto che non si potesse applicare il limite massimo di contribuzione, che era previsto nel caso di gruppi di società solo per le società italiane controllate da una capogruppo italiana e non anche per quelle controllate direttamente dalla società estera. Nel caso di specie, _1 SA, in qualità di società estera non residente, aveva provveduto al pagamento del contributo limitatamente al fatturato prodotto in Italia dalla stabile organizzazione _1 , contributo ammontante ad € 239.266, 38, pari al decimo dell'attivo di detta stabile organizzazione. La CGT di primo grado accoglieva il ricorso con sentenza n. n. 6034/2024 del 24 aprile 2024. Contro tale decisione ha proposto appello l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Deduce l'erroneità della decisione impugnata. Richiama casi analoghi e assai recenti: Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (sentenza n. 1620/2024, depositata in data 11 marzo 2024 e sentenza n. 5505/2023, depositata il 4 ottobre 2023) e Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, le quali hanno integralmente rigettato ricorsi del tutto analoghi a quello di cui si discute (sentenza n. 5152/2024, depositata il 16 aprile 2024; sentenza n. 3401/2024, depositata il 12 marzo 2024; sentenza n. 2121/2024, depositata il 14 febbraio 2024; sentenza n. 14072/2022, depositata il 12 dicembre 2022; sentenza n. 8515/2022, depositata il 14 luglio 2022; sentenza n. 6701/2022, depositata il 3 giugno 2022; sentenza n. 10332/2021, depositata il 19 settembre 2021; sentenza n. 7967/2020, del 14 ottobre 2020). Sostiene la piena conformità del sistema di finanziamento dell'Autorità alle norme costituzionali ed ai principi europei, recentemente confermata anche dalla Corte di cassazione, la quale con sentenza del 7 giugno 2024, n. 15963, richiamando i principi espressi dalla suindicata sentenza della Corte Costituzionale n. 269/2017, ha ribadito la piena ragionevolezza, equità e proporzionalità delle disposizioni legislative di cui all'art. 10, comma 7 ter della citata legge n. 287/90. Relativamente a quanto chiarito dall'Autorità con la FAQ D.4, nella quale si precisa che “i gruppi di società di cui all'art. 2359 del codice civile [...] – le cui società siano soggette al versamento in quanto singolarmente eccedenti la soglia dei 50 milioni di euro per i ricavi – hanno come limite massimo della contribuzione cento volte l'importo minimo, pari, per il 2022, a 275.000,00 euro” (cfr. doc. 2 del fascicolo di primo grado), osserva che con il rinvio alla nozione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., l'Autorità ha inteso definire l'ambito di applicazione della misura massima della contribuzione riferita ai gruppi di imprese, facendo riferimento all'esistenza di una situazione “oggettiva” in cui un unico soggetto ha la capacità di influire in modo determinante sulle scelte operate da un altro soggetto (e sempre che tutti gli enti costituenti il gruppo siano effettivamente tenuti al pagamento del contributo). Infine, proprio sulla base di tale ragionamento, l'Autorità ha previsto un ulteriore chiarimento per l'ipotesi in cui il gruppo di società che realizza fatturato in Italia risulti una “diramazione” nazionale di un gruppo di società facente capo ad una società estera. Ciò avviene laddove una società estera controlli due (o più) società italiane delle quali una sia “capogruppo” di altre società italiane e l'altra (o le altre) siano controllate dalla società estera, ma non dalla capogruppo italiana. In tale ipotesi è stato stabilito che “il pagamento del contributo da parte della capogruppo italiana non esonera la o le società italiane, controllate direttamente dalla società estera ma non controllate dalla capogruppo italiana, dal pagamento del contributo” (cfr. FAQ D.4 bis - doc. 2 del fascicolo di primo grado). Pertanto, la o le società italiane non direttamente riconducibili al controllo di una capogruppo italiana sono soggette al pagamento della contribuzione, con la conseguenza che il versamento della contribuzione massima, prevista per i gruppi di società, da parte della società capogruppo italiana anche per conto delle sue controllate italiane non vale ad esonerare dall'obbligo di contribuzione le società italiane assoggettate (insieme alla capogruppo italiana) al controllo della società estera. Ciò posto, evidenzia che nel caso di specie ai fini dell'onere di contribuzione, il potere di controllo _1sulle società italiane del gruppo è esercitato da una società estera non residente, ossia S.A., avente una sede secondaria in Italia, a Milano (nel ricorso introduttivo definita “_1”). Sicchè in tale contesto non rimarrebbe alcuno spazio per applicare al “gruppo” così delineato il tetto unitario, che si riconosce solo in relazione ai gruppi il cui vertice di controllo è ubicato in Italia. Obietta che il giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione che la situazione dei gruppi esteri e nazionali non è in realtà identica. Le società estere non residenti sono tenute al pagamento del contributo all'Autorità in quanto vi sia una stabile organizzazione in Italia e limitatamente al (solo) fatturato prodotto in Italia, secondo quanto previsto dalla FAQ B.3 che la Sentenza omette del tutto di considerare. La situazione che si viene a delineare è dunque diversa da quella del gruppo “a vertice italiano”, giacché mentre la controllante a vertice italiano paga un contributo parametrato ai propri dati di bilancio, per la controllante estera il contributo richiesto è determinato avendo riguardo ai soli dati contabili della sua stabile organizzazione in Italia. La localizzazione all'estero della sede fa dunque sì che a pagare il contributo non sia la holding, ma solo la sua stabile organizzazione nazionale, che non ha alcun rapporto di controllo con le controllate nazionali. Chi esercita il potere di controllo sulle società italiane del gruppo è infatti la capogruppo estera (_1 S.A.), non la sua struttura operativa italiana – che resta una mera articolazione organizzativa, creata al fine di collegare allo Stato italiano il reddito derivante dall'attività economica svolta sul suo territorio da parte della società non residente - rispetto a cui, dunque, non può trovare applicazione il criterio oggettivo rappresentato dall'art. 2359 c.c. Correttamente, pertanto, si sostiene, l'Autorità ha ritenuto che non si potesse applicare il limite massimo di contribuzione, che è previsto nel caso di gruppi di società solo per le società italiane controllate da una capogruppo italiana e non anche per quelle controllate direttamente dalla società estera. Richiama la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 1620 dell'11 marzo 2024, in cui detta Corte si è pronunciata su analoga controversia a quella di cui si discute, _1riferita all'annualità contributiva del 2019 dovuta da una società dello stesso gruppo Nonché altri arresti favorevoli (sentenza CGT I grado n. 5505, del 4 ottobre 2023, n. 3401/2024 del 12 marzo 2024 n. 2121/2024 del 14 febbraio 2024; CTP di Roma n. 7485 del 21 giugno 2022. In presenza di una società estera con rappresentanza stabile in Italia, dunque, il contributo al funzionamento dell'Autorità viene pagato dalla stabile organizzazione in modo commisurato esclusivamente al fatturato conseguito nel territorio nazionale e limitatamente ad esso (cfr. FAQ B.
3 - doc. 2 del fascicolo di primo grado). Ed infatti, il contributo per l'annualità 2022 richiesto alla stabile _1organizzazione della società estera S.A. è stato calcolato sulla base dei soli dati contabili riferibili alla sede secondaria italiana facendo, in particolare, applicazione del criterio - di cui alla FAQ C.9 (cfr. doc. 2 cit.). In sostanza, quindi, ad essere incisa dal contributo è stata solo la “quota parte” di attività della società estera realizzata nel territorio nazionale e non il ben più rilevante intero ammontare dell'attivo dello stato patrimoniale della stessa. Ciò in ossequio anche ad un principio pacifico per cui, da un punto di vista fiscale, la stabile organizzazione è un autonomo centro di imputazione di ricavi e costi e viene tassata per i redditi prodotti nello stato in cui si trova (cfr. Cassazione, 22 luglio 2011, n. 16106). Si tratta di una situazione chiaramente differente da quella in cui si viene a trovare una società di diritto italiano e, in particolare, una controllante italiana che, realizzando per intero la propria attività economica in Italia, è direttamente incisa - questa sì - dall'onere contributivo per tutta l'attività ivi complessivamente svolta (e non solo per una “quota parte”). A cui andrebbe ad aggiungersi il contributo per l'(intera) attività svolta nel territorio nazionale dalle società dalla stessa controllate. In tale situazione è perfettamente ragionevole che trovi applicazione il limite massimo di contribuzione previsto per i gruppi di imprese onde “contenere il carico economico posto a carico del singolo operatore e quella di evitare che alcuni operatori possano trasformarsi in “super-finanziatori” dell'Autorità, finendo per comprometterne di fatto l'indipendenza” (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 269/2017 cit. par. 10.3). Conclude chiedendo che, in accoglimento dei motivi di ricorso, di annullare e/o riformare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 6034/2024, pronunciata in data 24 aprile 2024 e depositata il 3 maggio 2024. Con vittoria di spese ed onorari di lite. Si è costituita in giudizio _1 S.A. ANEspone che nelle more della presente controversia la capogruppo (incorporante ed odierna resistente), ha versato l'ammontare della cartella notificata a BPS per l'ammontare di un ammontare di euro 132.078,70, accresciuta di ulteriori interessi (si veda, in particolare, la quietanza del 1° febbraio 2024 allegata sub 7 alla memoria illustrativa al ricorso introduttivo). _1La resistente e capogruppo SA, in altre parole, ha versato la complessiva somma di euro 371.343,08 (Euro 239.264,38 + euro 132.078,70), ovvero - da sola - una somma di molto superiore alla soglia massima di contribuzione all'AGCM. Sostiene pertanto che nell'ottica del raggiungimento del cap di gruppo la contestazione relativa alla cartella di pagamento qui in discussione dovrebbe intendersi riferita alla somma che costituisce la ANdifferenza tra il cap di gruppo (euro 275.000,00) e quanto versato da con la cartella ad essa notificata (euro 239.264,38). Società_1In buona sostanza, per quanto concerne la cartella di pagamento notificata a della quale si discorre in questa sede, la somma di euro 35.735,63, necessaria per raggiungere il CAP di gruppo, non viene contestata. È, per contro, contestata la differenza di euro 96.343,07 (pari ad euro 132.078,70 - euro 35.735,63). In via pregiudiziale eccepisce il PASSAGGIO IN GIUDICATO della sentenza n. 14139 del 29 novembre 2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha statuito in senso favorevole Banca_4 _2 PA (entità giuridica appartenente al gruppo ) che ha impugnato la cartella notificatale per gli anni 2017, 2018 e 2019 per le medesime ragioni di merito qui in discussione. Eccepisce l'inammissibilità dell'appello di AGCM per violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992; deduce la formazione del giudicato interno non avendo parte appellante impugnato tutte le autonome statuizioni della decisione che costituiscono autonome rationes decidendi, idonee, ciascuna singolarmente considerata, a motivare la nullità della pretesa di AGCM. Ciò posto, evidenzia il conforme orientamento dell'AGCM, sempre mantenuto negli anni scorsi, laddove AGCM ha ritenuto esonerate dall'obbligo contributivo le società del Gruppo AN, proprio in ANragione del versamento del Contributo nella misura massima da parte della capogruppo . In altri termini, era la stessa AGCM ad invitare AN (che, “singolarmente”, non avrebbe dovuto _1pagare il Contributo, in ragione dell'attivo patrimoniale di ) a versare il Contributo nella ANmisura massima, in modo da esonerare le altre società del Gruppo tenute al versamento dal loro obbligo contributivo. Avvisi di eguale tenore sono stati notificati a AN dall'AGCM per l'anno 2016 (Allegato 10 al ricorso introduttivo), per l'anno 2017 (Allegato 11 al ricorso introduttivo) e per l'anno 2018. Evidenzia che la Società non contesta la debenza del contributo in sé, né la sua coerenza – in generale – con la normativa europea (tanto è vero che essa non ha impugnato la cartella che le è stata notificata recante la richiesta di pagamento di Euro 239.264,38). Quello che la resistente ha, invece, contestato è la decisione di AGCM di non applicare il Cap di gruppo al Gruppo AN, e in ANparticolare la motivazione di tale decisione, incentrata sulla nazionalità estera della capogruppo e sulla irrilevanza dell'esistenza di _1 , che invece è stata ritenuta soggetto passivo (assolvendo essa il contributo nella misura massima di gruppo). Sostiene la non conferenza della FAQ D.
4-bis e dei precedenti invocati da parte appellante. Richiama altri precedenti giurisprudenziali favorevoli. Conclude chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile o rigettato per i motivi indicati, la conferma della decisione impugnata e per l'effetto di dichiarare non dovuto il contributo richiesto per l'anno 2022 in forza dell'avvenuto versamento nella misura massima eseguito dalla capogruppo (nei limiti della differenza tra la somma iscritta a ruolo nella cartella di pagamento notificata a AN e il raggiungimento del CAP di gruppo); di annullare la cartella di pagamento n. 068 2023 00607914 78 000; di ordinare all'AGCM la restituzione delle somme iscritte a ruolo e versate dalla Società dopo la proposizione del ricorso introduttivo. Con vittoria di spese ex art. 15, d.lgs. 546 del 1992. Con successiva memoria la società appellata si è richiamata ad ulteriori arresti sopravvenuti favorevoli alla ricorrente (sentenza n. 1050/2025; sentenza n. 7684/2024; sentenza n. 1658/2025; sentenza n. 1906/2025; sentenza n. 4383/2025, nonché altre della CGT di primo grado (n. 2336/2025, n. 2338/2025, n. 5410/2025). All'udienza odierna è comparso il rappresentante di parte appellata che, dopo aver discusso la causa ha confermato le proprie conclusioni. Motivi della decisione L'appello è infondato e deve essere respinto. Questa Corte condivide interamente la decisione impugnata ed intende inoltre uniformarsi ai precedenti arresti favorevoli alle tesi della società ricorrente anche richiamati nella ultima memoria depositata. Va premesso che la disciplina sul finanziamento dell'AGCM è stabilita dall'art.10, della L. n. 287 del 1990, comma 7-ter, ai sensi del quale “all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima”.
Il successivo comma 7-quater specifica, poi, che, “a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter”.
In particolare, detta soglia massima è stata fissata – per l'anno 2022 - in € 275.000,00 (Delibera AGCM n. 30033/2022. La tesi dell'AGCM è innanzi tutto inaccoglibile in quanto si pone in evidente contrasto con il principio di non discriminazione, attuato in materia di diritto di stabilimento, dall'art. 49, TFUE, risolvendosi, nella sostanza, come esattamente osservato dalla società ricorrente, nel differenziare tra i gruppi con ANcapogruppo italiana, ai quali si applicherebbe il Cap di gruppo, e i gruppi – come il Gruppo – con capogruppo estera, ai quali non si applicherebbe il Cap di gruppo, nonostante quest'ultima sia ritenuta soggetto passivo e abbia versato il contributo nella misura massima. Infatti, nel caso di specie la capogruppo estera (AN) è ritenuta soggetto passivo dell'onere contributivo in virtù dell'esistenza _1della sua stabile organizzazione ( ), che ha pagato il contributo massimo per l'anno 2022. Da quanto sopra già si evidenzia la assenza di ogni fondamento giuridico della FAQ D.
4-bis (che esamina il caso di una società estera che controlla due o più società italiane di cui una è capogruppo di altre società italiane, mentre le altre sono controllate direttamente dalla società estera, ma non dalla capogruppo Nominativo_1) proprio perché la fattispecie considerata da tale FAQ non tiene conto che il _1contributo è già stato corrisposto nel suo importo massimo dalla stabile organizzazione ( ) della capogruppo estera. In ogni caso, come già evidenziato dai numerosi precedenti richiamati dalla società ricorrente, tali FAQ si risolvono in regole poste dalla stessa AGCM e quindi in realtà prive di ogni valenza giuridica ai fini della determinazione dell'obbligo contributivo. Ma sebbene, come visto, nemmeno strettamente pertinente con il caso di specie, tale FAQ, proprio perché priva di ogni valore giuridico, non potrebbe in ogni caso giustificare l'evidente mutamento di atteggiamento assunto dall'AGCM rispetto le annualità precedenti, come posto in evidenza dalla società appellata, sicchè, eventuali cambiamenti in tal senso, avrebbero dovuto trovare collocazione in una fonte normativa quantomeno di rango secondario. Quanto poi al richiamo del “criterio oggettivo del controllo ex art. 2359 c.c.”, osserva questo Collegio che, esclusa a priori ogni discriminazione in ragione del principio di libertà di stabilimento, questo deve essere parimenti applicato sia alle società con controllante estera che a quelle con controllante italiana. Nel caso di specie parte ricorrente ha dimostrato di versare in tale situazione. Società_1Infatti, come esposto dalla società appellata, ha fatto parte – fino alla data dell'incorporazione di cui si è detto innanzi - del gruppo societario che fa riferimento alla società di diritto francese _1 AN AN s.a., con sede in Francia, a Parigi (“ ”), e con sede secondaria in Italia, a Milano (“ _1; _1 , quale stabile organizzazione di AN, è regolarmente iscritta al Registro ANImprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 04449690157 (si veda la visura camerale di , in Allegato 7 al ricorso introduttivo). Nell'atto di fusione allegato sub 1 al ricorso introduttivo (nella parte in inglese, posta nella colonna di destra), al paragrafo 3 riportato a pag. 3 (“Relations existing between the Parties”, ovvero relazione esistente fra le parti), si legge che “As of the date of this agreement, the share capital of BP2S is 95% owned by _1”, ovvero: alla data del presente Società_1 _1atto, il capitale sociale di (cioè di ) è posseduto da _1 per il 95% del suo ammontare. La Società, pertanto, è (rectius, era sino alla data di ANincorporazione) da considerarsi controllata da ai sensi dell'art. 2359, n. 1, cod. civ., e facente parte del medesimo gruppo. Per tali motivi l'appello deve essere respinto, dovendo trovare integrale conferma la decisione impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio - Roma, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Autorità Garante Della Concorrenza e Del Mercato e conferma la sentenza di primo grado. Condanna parte appellante alla refusione delle spese del grado liquidate in favore di _1 Sa in euro 8.000,00 oltre 15% spese generali, oltre esposti ed accessori di legge se dovuti. Così deciso in Roma, 17 settembre 2025 Il Cons. estensore dott. Paolo Novelli La presidente dott. Giuliana Passero
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4832/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Autorita'Ricorrente_1 - 97076950589
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6034/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 03/05/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230060791478000 CONTRIBUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2367/2025 depositato il 19/09/2025
Svolgimento del processo _1La società S.A., società anonima di diritto francese, con sede legale in Parigi (Francia) Boulevard des Italiens n. 16, identificata al SIREN di Parigi col numero 662.042.449, e con Indirizzo_1sede secondaria in Milano, , codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Milano 04449690157 - quale incorporante (cfr. atto di fusione _1del 29 giugno 2022 in Allegato 1) di già con sede in Parigi, Indirizzo_2 e già con codice fiscale P.IVA_1 impugnava la cartella di pagamento n. 06820230060791478000 dell'Agenzia delle entrate-Riscossione della provincia di Milano emessa per conto dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato su ruolo n. 2023/004540 reso esecutivo in data 10/01/2023 dell'importo di € 132.084,58 per contributo oneri di funzionamento AGCM di cui all'art. 10C. 7ter e 7 quater della legge 287/90 e relativi interessi per ritardato pagamento anno 2022. La ricorrente chiedeva, in via principale, l'annullamento degli atti impugnati dichiarando non dovuto il Contributo 2022 con essi richiesto, in forza dell'avvenuto versamento del Contributo nella misura massima da parte della capogruppo. Evidenziava che la norma impositrice del Contributo era contenuta nell'art. 10 della legge 287 del 1990, ed in particolare nel comma 7-ter, a mente del quale “all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima”. Il successivo comma 7quater specificava, poi, che,
“a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter”. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della stessa legge, richiamato dal sopra riportato comma 7-ter, “per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine”; per questa categoria di imprese, dunque, la soglia di contribuzione era fissata in un minimo di 500 milioni di Euro di attivo patrimoniale, esclusi i conti d'ordine (la norma di legge era riflessa nelle FAQ pubblicate da AGCM, e in particolare alla risposta C.10, secondo cui, ai fini della verifica del superamento della soglia di contribuzione, per le banche e gli istituti finanziari, “occorre fare riferimento al criterio del decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine”). La legge, dunque, individuava i soggetti passivi (le società di capitale con ricavi o attivo patrimoniale superiore alla soglia su indicata) e la misura massima della contribuzione, rimettendo poi all'autonomia dell'AGCM la disciplina degli aspetti di dettaglio della contribuzione. Nell'ambito di tale sfera di competenza, l'AGCM aveva statuito che, per il 2022, il contributo fosse pari allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato e che “la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 275.000,00 euro” (così la Delibera AGCM n. 30033/2022, Allegato 5). Con riguardo alle imprese estere, l'AGCM (FAQ B.3) aveva chiarito che “le società straniere sono tenute al versamento del contributo solo nell'ipotesi in cui esse abbiano in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile soggette ad obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese”: la stessa FAQ B.3 specificava che “in tal caso la base di calcolo del contributo è costituita dall'ammontare complessivo della voce ricavi A1 del conto economico (o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo principi contabili internazionali), del bilancio della stabile organizzazione se redatto, ovvero della voce corrispondente ai ricavi realizzati dalla stabile organizzazione italiana nel bilancio della casa madre”. Dal complesso della normativa relativa si ricavava che un singolo gruppo societario non poteva essere tenuto a versare, complessivamente, un importo superiore a Euro 275.000, rimanendo irrilevante quale delle sue società provvedesse materialmente al versamento (normalmente, era la capogruppo, specie se essa stessa era già tenuta, per via del suo fatturato, a pagare il contributo nella misura massima). Ulteriori, specifiche regole erano dettate, poi, per i gruppi che avevano come capogruppo un'impresa estera. Società_1La società aveva fatto parte – fino alla data del 29 giugno 2022, in cui era stata fusa per incorporazione come da documento già allegato 1) - del gruppo societario che faceva riferimento alla società di diritto francese _1 s.a., con sede in Francia, a Parigi (“AN”), e con sede _1 ANsecondaria in Italia, a Milano (“ quale stabile organizzazione di , era regolarmente iscritta al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 04449690157 (cfr. visura ANcamerale di , in Allegato 7). La Società, pertanto, era, sino alla data di incorporazione, da considerarsi controllata da AN ai sensi dell'art. 2359, n. 1, cod. civ., e facente parte del medesimo ANgruppo. Per l'annualità 2022 in data 13 luglio 2022, aveva tempestivamente versato – mediante pagamento del bollettino Banca_3 ricevuto da AGCM – il Contributo per l'annualità 2022 nella misura massima fissata dalla delibera AGCM del 22 febbraio 2022 n. 30033, pari ad Euro 275.000 (se ne produceva evidenza in Allegato 8 segnalando, al contempo, che AN aveva versato il contributo per un ammontare di Euro 239.266,38, ovvero in misura esattamente pari all'importo indicato nel Banca_3bollettino c.d. “ ” ricevuto dall'AGCM per l'anno in questione. Come era noto, il bollettino Banca_3 non era modificabile autonomamente dal suo destinatario. AN, tuttavia, manifestava ampia disponibilità a versare la differenza, fino a concorrenza dell'importo di euro 275.000 (ovvero dell'importo massimo previsto in ambito di gruppo). Questa era stata la ragione per cui la stessa Società_1 non aveva versato, per l'annualità 2022 qui in discussione, il proprio Contributo “singolo”. Il comportamento della ricorrente era stato sempre ritenuto corretto, ma con l'ultima comunicazione riferita al Contributo per il 2020 l'AGCM aveva sostenuto che “il pagamento effettuato dalla stabile organizzazione italiana _1 SA nella misura massima di 275.000 euro non vale ad esonerare dall'obbligo di contribuzione le società italiane appartenenti al gruppo di diritto francese _1 SA”. Ciò perché, in base alla FAQ D.
4-bis (nella versione del 24 marzo 2021 e precedenti), “in presenza di un rapporto di controllo riconducibile a una società capogruppo di diritto estero, non opera l'esonero dal versamento del contributo per le società controllate di nazionalità italiana”. Deduceva pertanto come motivi: I) Illegittimità della posizione dell'AGCM per violazione dei principi di diritto europeo in tema di non discriminazione e libertà di stabilimento;
violazione degli articoli 18 e da 49 a 55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. II) Violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva (art. 3 e 53 Cost.), dal momento che la posizione dell'AGCM trattava in maniera diversa situazioni identiche. III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 7- ter, della legge 287 del 1990. Violazione del principio del tetto massimo contributivo di gruppo (di cui alla FAQ D.4). IV) Illogicità e irragionevole contraddittorietà della posizione dell'AGCM, laddove attribuiva a AN soggettività passiva a fini contributivi, senza riconoscerla quale capogruppo ai fini dell'applicazione del Cap di gruppo. Secondo la difesa di AGCM le società estere non residenti erano tenute al pagamento del contributo all'Autorità in quanto vi fosse una stabile organizzazione in Italia e limitatamente al (solo) fatturato prodotto in Italia, secondo quanto previsto dalla FAQ B.
3. La situazione che si veniva a delineare era dunque diversa da quella del gruppo “a vertice italiano”, giacché mentre la controllante a vertice italiano, quale holding di partecipazione, pagava un contributo pari al decimo del proprio intero attivo netto, per la controllante estera il contributo richiesto era solo pari al decimo dell'attivo della sua stabile organizzazione. La localizzazione all'estero della sede faceva si dunque che a pagare il contributo non fosse più la holding nella sua interezza, ma solo la sua stabile organizzazione nazionale, che, tra l'altro, non aveva alcun rapporto di controllo con le controllate nazionali. Chi esercitava il potere di controllo sulle società italiane del gruppo era comunque la capogruppo estera _1 AN( SA), non la sua struttura operativa italiana ( 11 Branch) – che restava una mera articolazione organizzativa, creata al fine di collegare allo Stato italiano il reddito derivante dall'attività economica svolta sul suo territorio da parte della società non residente - rispetto a cui, dunque, non poteva trovare applicazione il criterio oggettivo rappresentato dall'art. 2359 c.c. Correttamente, pertanto, l'Autorità aveva ritenuto che non si potesse applicare il limite massimo di contribuzione, che era previsto nel caso di gruppi di società solo per le società italiane controllate da una capogruppo italiana e non anche per quelle controllate direttamente dalla società estera. Nel caso di specie, _1 SA, in qualità di società estera non residente, aveva provveduto al pagamento del contributo limitatamente al fatturato prodotto in Italia dalla stabile organizzazione _1 , contributo ammontante ad € 239.266, 38, pari al decimo dell'attivo di detta stabile organizzazione. La CGT di primo grado accoglieva il ricorso con sentenza n. n. 6034/2024 del 24 aprile 2024. Contro tale decisione ha proposto appello l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Deduce l'erroneità della decisione impugnata. Richiama casi analoghi e assai recenti: Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (sentenza n. 1620/2024, depositata in data 11 marzo 2024 e sentenza n. 5505/2023, depositata il 4 ottobre 2023) e Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, le quali hanno integralmente rigettato ricorsi del tutto analoghi a quello di cui si discute (sentenza n. 5152/2024, depositata il 16 aprile 2024; sentenza n. 3401/2024, depositata il 12 marzo 2024; sentenza n. 2121/2024, depositata il 14 febbraio 2024; sentenza n. 14072/2022, depositata il 12 dicembre 2022; sentenza n. 8515/2022, depositata il 14 luglio 2022; sentenza n. 6701/2022, depositata il 3 giugno 2022; sentenza n. 10332/2021, depositata il 19 settembre 2021; sentenza n. 7967/2020, del 14 ottobre 2020). Sostiene la piena conformità del sistema di finanziamento dell'Autorità alle norme costituzionali ed ai principi europei, recentemente confermata anche dalla Corte di cassazione, la quale con sentenza del 7 giugno 2024, n. 15963, richiamando i principi espressi dalla suindicata sentenza della Corte Costituzionale n. 269/2017, ha ribadito la piena ragionevolezza, equità e proporzionalità delle disposizioni legislative di cui all'art. 10, comma 7 ter della citata legge n. 287/90. Relativamente a quanto chiarito dall'Autorità con la FAQ D.4, nella quale si precisa che “i gruppi di società di cui all'art. 2359 del codice civile [...] – le cui società siano soggette al versamento in quanto singolarmente eccedenti la soglia dei 50 milioni di euro per i ricavi – hanno come limite massimo della contribuzione cento volte l'importo minimo, pari, per il 2022, a 275.000,00 euro” (cfr. doc. 2 del fascicolo di primo grado), osserva che con il rinvio alla nozione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., l'Autorità ha inteso definire l'ambito di applicazione della misura massima della contribuzione riferita ai gruppi di imprese, facendo riferimento all'esistenza di una situazione “oggettiva” in cui un unico soggetto ha la capacità di influire in modo determinante sulle scelte operate da un altro soggetto (e sempre che tutti gli enti costituenti il gruppo siano effettivamente tenuti al pagamento del contributo). Infine, proprio sulla base di tale ragionamento, l'Autorità ha previsto un ulteriore chiarimento per l'ipotesi in cui il gruppo di società che realizza fatturato in Italia risulti una “diramazione” nazionale di un gruppo di società facente capo ad una società estera. Ciò avviene laddove una società estera controlli due (o più) società italiane delle quali una sia “capogruppo” di altre società italiane e l'altra (o le altre) siano controllate dalla società estera, ma non dalla capogruppo italiana. In tale ipotesi è stato stabilito che “il pagamento del contributo da parte della capogruppo italiana non esonera la o le società italiane, controllate direttamente dalla società estera ma non controllate dalla capogruppo italiana, dal pagamento del contributo” (cfr. FAQ D.4 bis - doc. 2 del fascicolo di primo grado). Pertanto, la o le società italiane non direttamente riconducibili al controllo di una capogruppo italiana sono soggette al pagamento della contribuzione, con la conseguenza che il versamento della contribuzione massima, prevista per i gruppi di società, da parte della società capogruppo italiana anche per conto delle sue controllate italiane non vale ad esonerare dall'obbligo di contribuzione le società italiane assoggettate (insieme alla capogruppo italiana) al controllo della società estera. Ciò posto, evidenzia che nel caso di specie ai fini dell'onere di contribuzione, il potere di controllo _1sulle società italiane del gruppo è esercitato da una società estera non residente, ossia S.A., avente una sede secondaria in Italia, a Milano (nel ricorso introduttivo definita “_1”). Sicchè in tale contesto non rimarrebbe alcuno spazio per applicare al “gruppo” così delineato il tetto unitario, che si riconosce solo in relazione ai gruppi il cui vertice di controllo è ubicato in Italia. Obietta che il giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione che la situazione dei gruppi esteri e nazionali non è in realtà identica. Le società estere non residenti sono tenute al pagamento del contributo all'Autorità in quanto vi sia una stabile organizzazione in Italia e limitatamente al (solo) fatturato prodotto in Italia, secondo quanto previsto dalla FAQ B.3 che la Sentenza omette del tutto di considerare. La situazione che si viene a delineare è dunque diversa da quella del gruppo “a vertice italiano”, giacché mentre la controllante a vertice italiano paga un contributo parametrato ai propri dati di bilancio, per la controllante estera il contributo richiesto è determinato avendo riguardo ai soli dati contabili della sua stabile organizzazione in Italia. La localizzazione all'estero della sede fa dunque sì che a pagare il contributo non sia la holding, ma solo la sua stabile organizzazione nazionale, che non ha alcun rapporto di controllo con le controllate nazionali. Chi esercita il potere di controllo sulle società italiane del gruppo è infatti la capogruppo estera (_1 S.A.), non la sua struttura operativa italiana – che resta una mera articolazione organizzativa, creata al fine di collegare allo Stato italiano il reddito derivante dall'attività economica svolta sul suo territorio da parte della società non residente - rispetto a cui, dunque, non può trovare applicazione il criterio oggettivo rappresentato dall'art. 2359 c.c. Correttamente, pertanto, si sostiene, l'Autorità ha ritenuto che non si potesse applicare il limite massimo di contribuzione, che è previsto nel caso di gruppi di società solo per le società italiane controllate da una capogruppo italiana e non anche per quelle controllate direttamente dalla società estera. Richiama la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 1620 dell'11 marzo 2024, in cui detta Corte si è pronunciata su analoga controversia a quella di cui si discute, _1riferita all'annualità contributiva del 2019 dovuta da una società dello stesso gruppo Nonché altri arresti favorevoli (sentenza CGT I grado n. 5505, del 4 ottobre 2023, n. 3401/2024 del 12 marzo 2024 n. 2121/2024 del 14 febbraio 2024; CTP di Roma n. 7485 del 21 giugno 2022. In presenza di una società estera con rappresentanza stabile in Italia, dunque, il contributo al funzionamento dell'Autorità viene pagato dalla stabile organizzazione in modo commisurato esclusivamente al fatturato conseguito nel territorio nazionale e limitatamente ad esso (cfr. FAQ B.
3 - doc. 2 del fascicolo di primo grado). Ed infatti, il contributo per l'annualità 2022 richiesto alla stabile _1organizzazione della società estera S.A. è stato calcolato sulla base dei soli dati contabili riferibili alla sede secondaria italiana facendo, in particolare, applicazione del criterio - di cui alla FAQ C.9 (cfr. doc. 2 cit.). In sostanza, quindi, ad essere incisa dal contributo è stata solo la “quota parte” di attività della società estera realizzata nel territorio nazionale e non il ben più rilevante intero ammontare dell'attivo dello stato patrimoniale della stessa. Ciò in ossequio anche ad un principio pacifico per cui, da un punto di vista fiscale, la stabile organizzazione è un autonomo centro di imputazione di ricavi e costi e viene tassata per i redditi prodotti nello stato in cui si trova (cfr. Cassazione, 22 luglio 2011, n. 16106). Si tratta di una situazione chiaramente differente da quella in cui si viene a trovare una società di diritto italiano e, in particolare, una controllante italiana che, realizzando per intero la propria attività economica in Italia, è direttamente incisa - questa sì - dall'onere contributivo per tutta l'attività ivi complessivamente svolta (e non solo per una “quota parte”). A cui andrebbe ad aggiungersi il contributo per l'(intera) attività svolta nel territorio nazionale dalle società dalla stessa controllate. In tale situazione è perfettamente ragionevole che trovi applicazione il limite massimo di contribuzione previsto per i gruppi di imprese onde “contenere il carico economico posto a carico del singolo operatore e quella di evitare che alcuni operatori possano trasformarsi in “super-finanziatori” dell'Autorità, finendo per comprometterne di fatto l'indipendenza” (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 269/2017 cit. par. 10.3). Conclude chiedendo che, in accoglimento dei motivi di ricorso, di annullare e/o riformare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 6034/2024, pronunciata in data 24 aprile 2024 e depositata il 3 maggio 2024. Con vittoria di spese ed onorari di lite. Si è costituita in giudizio _1 S.A. ANEspone che nelle more della presente controversia la capogruppo (incorporante ed odierna resistente), ha versato l'ammontare della cartella notificata a BPS per l'ammontare di un ammontare di euro 132.078,70, accresciuta di ulteriori interessi (si veda, in particolare, la quietanza del 1° febbraio 2024 allegata sub 7 alla memoria illustrativa al ricorso introduttivo). _1La resistente e capogruppo SA, in altre parole, ha versato la complessiva somma di euro 371.343,08 (Euro 239.264,38 + euro 132.078,70), ovvero - da sola - una somma di molto superiore alla soglia massima di contribuzione all'AGCM. Sostiene pertanto che nell'ottica del raggiungimento del cap di gruppo la contestazione relativa alla cartella di pagamento qui in discussione dovrebbe intendersi riferita alla somma che costituisce la ANdifferenza tra il cap di gruppo (euro 275.000,00) e quanto versato da con la cartella ad essa notificata (euro 239.264,38). Società_1In buona sostanza, per quanto concerne la cartella di pagamento notificata a della quale si discorre in questa sede, la somma di euro 35.735,63, necessaria per raggiungere il CAP di gruppo, non viene contestata. È, per contro, contestata la differenza di euro 96.343,07 (pari ad euro 132.078,70 - euro 35.735,63). In via pregiudiziale eccepisce il PASSAGGIO IN GIUDICATO della sentenza n. 14139 del 29 novembre 2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha statuito in senso favorevole Banca_4 _2 PA (entità giuridica appartenente al gruppo ) che ha impugnato la cartella notificatale per gli anni 2017, 2018 e 2019 per le medesime ragioni di merito qui in discussione. Eccepisce l'inammissibilità dell'appello di AGCM per violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992; deduce la formazione del giudicato interno non avendo parte appellante impugnato tutte le autonome statuizioni della decisione che costituiscono autonome rationes decidendi, idonee, ciascuna singolarmente considerata, a motivare la nullità della pretesa di AGCM. Ciò posto, evidenzia il conforme orientamento dell'AGCM, sempre mantenuto negli anni scorsi, laddove AGCM ha ritenuto esonerate dall'obbligo contributivo le società del Gruppo AN, proprio in ANragione del versamento del Contributo nella misura massima da parte della capogruppo . In altri termini, era la stessa AGCM ad invitare AN (che, “singolarmente”, non avrebbe dovuto _1pagare il Contributo, in ragione dell'attivo patrimoniale di ) a versare il Contributo nella ANmisura massima, in modo da esonerare le altre società del Gruppo tenute al versamento dal loro obbligo contributivo. Avvisi di eguale tenore sono stati notificati a AN dall'AGCM per l'anno 2016 (Allegato 10 al ricorso introduttivo), per l'anno 2017 (Allegato 11 al ricorso introduttivo) e per l'anno 2018. Evidenzia che la Società non contesta la debenza del contributo in sé, né la sua coerenza – in generale – con la normativa europea (tanto è vero che essa non ha impugnato la cartella che le è stata notificata recante la richiesta di pagamento di Euro 239.264,38). Quello che la resistente ha, invece, contestato è la decisione di AGCM di non applicare il Cap di gruppo al Gruppo AN, e in ANparticolare la motivazione di tale decisione, incentrata sulla nazionalità estera della capogruppo e sulla irrilevanza dell'esistenza di _1 , che invece è stata ritenuta soggetto passivo (assolvendo essa il contributo nella misura massima di gruppo). Sostiene la non conferenza della FAQ D.
4-bis e dei precedenti invocati da parte appellante. Richiama altri precedenti giurisprudenziali favorevoli. Conclude chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile o rigettato per i motivi indicati, la conferma della decisione impugnata e per l'effetto di dichiarare non dovuto il contributo richiesto per l'anno 2022 in forza dell'avvenuto versamento nella misura massima eseguito dalla capogruppo (nei limiti della differenza tra la somma iscritta a ruolo nella cartella di pagamento notificata a AN e il raggiungimento del CAP di gruppo); di annullare la cartella di pagamento n. 068 2023 00607914 78 000; di ordinare all'AGCM la restituzione delle somme iscritte a ruolo e versate dalla Società dopo la proposizione del ricorso introduttivo. Con vittoria di spese ex art. 15, d.lgs. 546 del 1992. Con successiva memoria la società appellata si è richiamata ad ulteriori arresti sopravvenuti favorevoli alla ricorrente (sentenza n. 1050/2025; sentenza n. 7684/2024; sentenza n. 1658/2025; sentenza n. 1906/2025; sentenza n. 4383/2025, nonché altre della CGT di primo grado (n. 2336/2025, n. 2338/2025, n. 5410/2025). All'udienza odierna è comparso il rappresentante di parte appellata che, dopo aver discusso la causa ha confermato le proprie conclusioni. Motivi della decisione L'appello è infondato e deve essere respinto. Questa Corte condivide interamente la decisione impugnata ed intende inoltre uniformarsi ai precedenti arresti favorevoli alle tesi della società ricorrente anche richiamati nella ultima memoria depositata. Va premesso che la disciplina sul finanziamento dell'AGCM è stabilita dall'art.10, della L. n. 287 del 1990, comma 7-ter, ai sensi del quale “all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima”.
Il successivo comma 7-quater specifica, poi, che, “a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter”.
In particolare, detta soglia massima è stata fissata – per l'anno 2022 - in € 275.000,00 (Delibera AGCM n. 30033/2022. La tesi dell'AGCM è innanzi tutto inaccoglibile in quanto si pone in evidente contrasto con il principio di non discriminazione, attuato in materia di diritto di stabilimento, dall'art. 49, TFUE, risolvendosi, nella sostanza, come esattamente osservato dalla società ricorrente, nel differenziare tra i gruppi con ANcapogruppo italiana, ai quali si applicherebbe il Cap di gruppo, e i gruppi – come il Gruppo – con capogruppo estera, ai quali non si applicherebbe il Cap di gruppo, nonostante quest'ultima sia ritenuta soggetto passivo e abbia versato il contributo nella misura massima. Infatti, nel caso di specie la capogruppo estera (AN) è ritenuta soggetto passivo dell'onere contributivo in virtù dell'esistenza _1della sua stabile organizzazione ( ), che ha pagato il contributo massimo per l'anno 2022. Da quanto sopra già si evidenzia la assenza di ogni fondamento giuridico della FAQ D.
4-bis (che esamina il caso di una società estera che controlla due o più società italiane di cui una è capogruppo di altre società italiane, mentre le altre sono controllate direttamente dalla società estera, ma non dalla capogruppo Nominativo_1) proprio perché la fattispecie considerata da tale FAQ non tiene conto che il _1contributo è già stato corrisposto nel suo importo massimo dalla stabile organizzazione ( ) della capogruppo estera. In ogni caso, come già evidenziato dai numerosi precedenti richiamati dalla società ricorrente, tali FAQ si risolvono in regole poste dalla stessa AGCM e quindi in realtà prive di ogni valenza giuridica ai fini della determinazione dell'obbligo contributivo. Ma sebbene, come visto, nemmeno strettamente pertinente con il caso di specie, tale FAQ, proprio perché priva di ogni valore giuridico, non potrebbe in ogni caso giustificare l'evidente mutamento di atteggiamento assunto dall'AGCM rispetto le annualità precedenti, come posto in evidenza dalla società appellata, sicchè, eventuali cambiamenti in tal senso, avrebbero dovuto trovare collocazione in una fonte normativa quantomeno di rango secondario. Quanto poi al richiamo del “criterio oggettivo del controllo ex art. 2359 c.c.”, osserva questo Collegio che, esclusa a priori ogni discriminazione in ragione del principio di libertà di stabilimento, questo deve essere parimenti applicato sia alle società con controllante estera che a quelle con controllante italiana. Nel caso di specie parte ricorrente ha dimostrato di versare in tale situazione. Società_1Infatti, come esposto dalla società appellata, ha fatto parte – fino alla data dell'incorporazione di cui si è detto innanzi - del gruppo societario che fa riferimento alla società di diritto francese _1 AN AN s.a., con sede in Francia, a Parigi (“ ”), e con sede secondaria in Italia, a Milano (“ _1; _1 , quale stabile organizzazione di AN, è regolarmente iscritta al Registro ANImprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 04449690157 (si veda la visura camerale di , in Allegato 7 al ricorso introduttivo). Nell'atto di fusione allegato sub 1 al ricorso introduttivo (nella parte in inglese, posta nella colonna di destra), al paragrafo 3 riportato a pag. 3 (“Relations existing between the Parties”, ovvero relazione esistente fra le parti), si legge che “As of the date of this agreement, the share capital of BP2S is 95% owned by _1”, ovvero: alla data del presente Società_1 _1atto, il capitale sociale di (cioè di ) è posseduto da _1 per il 95% del suo ammontare. La Società, pertanto, è (rectius, era sino alla data di ANincorporazione) da considerarsi controllata da ai sensi dell'art. 2359, n. 1, cod. civ., e facente parte del medesimo gruppo. Per tali motivi l'appello deve essere respinto, dovendo trovare integrale conferma la decisione impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio - Roma, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Autorità Garante Della Concorrenza e Del Mercato e conferma la sentenza di primo grado. Condanna parte appellante alla refusione delle spese del grado liquidate in favore di _1 Sa in euro 8.000,00 oltre 15% spese generali, oltre esposti ed accessori di legge se dovuti. Così deciso in Roma, 17 settembre 2025 Il Cons. estensore dott. Paolo Novelli La presidente dott. Giuliana Passero