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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 03/02/2026, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1553/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAMONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6281/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190145342733 IRPEF-ALTRO 2016 proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972019022949877000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 761/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Indirizzo_1Il Condominio proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate, Uff. delle Entrate di Civitavecchia, contestando:
1. cartella esattoriale n 09720190145342733 000 avente ad oggetto il mancato pagamento delle Ritenute alla fonte per redditi di lavoro autonomo arti e professioni, per l'anno d'imposta 2015, per la somma di € 437,24.
2. cartella esattoriale n 0972019022949877000 avente ad oggetto il mancato pagamento delle Ritenute alla fonte per redditi di lavoro autonomo arti e professioni, per l'anno d'imposta 2014, per la somma di € 50,64; Concludeva chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore dichiaratosi antistatario”
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate la quale comunicava che, nell'esaminare il ricorso, aveva provveduto in data 04/04/2025 ad emettere due provvedimenti di sgravio totale sulle partite contestate.
• N. 2025P3571 per la partita di ruolo N. 097 2019 00229498 77 (2014);
• N.2025P3570 per la partita di ruolo N. 097201901455342733 (2015). Concludeva chiedendo estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica prende atto dell'intervenuto sgravio totale delle due cartelle oggetto di contestazione:
• N. Numero_1 per la partita di ruolo N. 097 2019 00229498 77 (2014); Numero_2• N. per la partita di ruolo N. 097201901455342733 (2015). Consegue il pieno accoglimento delle richieste del ricorrente. Il giudizio, pertanto, deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono essere addebitate all'Ente impositore, Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 350,00 Difensore_1oltre accessori di legge da distrarsi a favore del difensore avv. dichiaratosi antistatario.
Roma, 27 gennaio 2026. Il giudice monocratico
IO MO
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAMONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6281/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190145342733 IRPEF-ALTRO 2016 proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972019022949877000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 761/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Indirizzo_1Il Condominio proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate, Uff. delle Entrate di Civitavecchia, contestando:
1. cartella esattoriale n 09720190145342733 000 avente ad oggetto il mancato pagamento delle Ritenute alla fonte per redditi di lavoro autonomo arti e professioni, per l'anno d'imposta 2015, per la somma di € 437,24.
2. cartella esattoriale n 0972019022949877000 avente ad oggetto il mancato pagamento delle Ritenute alla fonte per redditi di lavoro autonomo arti e professioni, per l'anno d'imposta 2014, per la somma di € 50,64; Concludeva chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore dichiaratosi antistatario”
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate la quale comunicava che, nell'esaminare il ricorso, aveva provveduto in data 04/04/2025 ad emettere due provvedimenti di sgravio totale sulle partite contestate.
• N. 2025P3571 per la partita di ruolo N. 097 2019 00229498 77 (2014);
• N.2025P3570 per la partita di ruolo N. 097201901455342733 (2015). Concludeva chiedendo estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica prende atto dell'intervenuto sgravio totale delle due cartelle oggetto di contestazione:
• N. Numero_1 per la partita di ruolo N. 097 2019 00229498 77 (2014); Numero_2• N. per la partita di ruolo N. 097201901455342733 (2015). Consegue il pieno accoglimento delle richieste del ricorrente. Il giudizio, pertanto, deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono essere addebitate all'Ente impositore, Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 350,00 Difensore_1oltre accessori di legge da distrarsi a favore del difensore avv. dichiaratosi antistatario.
Roma, 27 gennaio 2026. Il giudice monocratico
IO MO