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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/11/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 885 /2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1 ) dott. Lucia Schiaretti Presidente
2) dott. Michele Sirgiovanni Giudice relatore
3) dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta a ruolo al N. 885 /2024 R.G, promossa da :
(c.f. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
CA , NO (PO), e (c.f.: ), nato in [...] il Parte_2 C.F._2
20/01/1975 e residente in [...] Interno 4, NO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Cappellini e Paola Parretti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Prato, Viale Montegrappa n.278/E , giuste procure allegate al ricorso;
E Pec: vvocati.prato. ; vvocati.prato.it Email_1 Email_3
Ricorrenti Visto del Pubblico Ministero del 07/10/2025 Oggetto: scioglimento del matrimonio (ricorso con cumulo di domande di separazione personale e divorzio ex art. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.) FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10/07/2024 e Parte_1 [...] proponevano domand ne Parte_2 nonche di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in NO (PO) in data 31/05/2007, atto trascritto nei registri del Comune di NO, Atto di Matrimonio N. 13 Parte 1, Anno 2007. Con sentenza non definitiva n. 203/2024, passata in giudicato, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rimettendo, con separata ordinanza, gli atti al giudice relatore e disponendo la sospensione del processo sulla domanda di scioglimento del matrimonio. Divenuta procedibile la domanda di divorzio, le parti con ricorso depositato in data 11/07/2025 hanno chiesto di pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- che la separazione e ininterrotta e non vi e alcuna possibilita o reciproca volonta di riconciliazione o di ripresa della convivenza, integrando i presupposti di cui all'art. 5 della Legge 06.03.1987, n. 74 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio come sopra contratto. Sulla scorta di tali deduzioni, in vista dell'udienza tenuta in forma cartolare in data 15/10/2025, richiamavano quanto stabilito nel ricorso introduttivo, nulla opponendo il Pubblico Ministero;
- che, in particolare, le conclusioni congiunte erano quelle di seguito riportate:
1 CONCLUSIONI
-“ 1) Pronunciare sentenza di divorzio del matrimonio civile celebrato in NO (PO) in data 31 Maggio 2007, atto trascritto nei registri del Comune di NO Atto di Matrimonio Numero 13 Part 1 Anno 2007 in regime di comunione dei beni (doc.1) con ordine ai competenti Ufficiali dello stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge 2) Confermare che la ex abitazione coniugale ubicata in 59015 NO (PO) Via CAlvecchio n. 5 Int.4 è di proprietà del Sig. che resterà nella sua esclusiva Parte_2 disponibilità, AFFIDAMEN E E PIANO GENITORIALE 3) Confermare l'affidamento congiunto del figlio minore ad Persona_1 entrambi i genitori secondo le regole dell'affido c ne prevalente e con nuova residenza anagrafica presso la madre 4) Confermare che la responsabilità genitoriale viene esercitata disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi in cui il figlio permane con l'uno o con l'altro. I genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale e concordando le scelte relative all'educazione del figlio, impegnandosi a collaborare nel miglior modo possibile per salvaguardare gli interessi del minore e tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute fisica e psicologica, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore stesso 5) Confermare che i genitori sono impegnati reciprocamente a darsi tempestiva comunicazione dei fatti della vita del figlio rilevanti ai fini del suo sviluppo fisico e psicologico e si impegnano altresì a far mantenere al figlio un rapporto costante e sereno con le rispettive famiglie d'origine 6) Confermare che fatto salvo ogni ulteriore diverso e migliorativo accordo fra i genitori, anche in relazione alle future esigenze lavorative di entrambi, i coniugi stabiliscono che vi è un incontro ogni giorno padre-figlio con l'utilizzo di modalità di video chiamate, skype e/o altri sistemi e programmi di chat per assicurare un costante rapporto famigliare e stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé in Italia ogni anno per l'intero periodo che va dalla fine della scuola, ovvero orientativamente dalla fine del mese di giugno fino al mese di agosto compreso. Per le vacanze natalizie e pasquali le stesse, compatibilmente con le esigenze scolastiche e lavorative dei genitori, sono equamente ripartiti tra i genitori 7) Confermare che i coniugi, in ogni caso, precisano che le modalità di permanenza del figlio con il padre possono, comunque, avvenire con maggior frequenza, autonomia e libertà, previo accordo fra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici del minore 8) Confermare che il padre deve contribuire al mantenimento ordinario del figlio con la cifra mensile di Euro 300,00= (trecento euro) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il 15 di ogni mese mediante bonifico 9) Confermare che tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extrascolastiche) dovranno essere preventivamente concordate e documentate mediante scambio di idonea documentazione al riguardo e previo specifico accettazione e riconoscimento di entrambi e verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno ACCORDI ECONOMICI FRA CONIUGI 10) Confermare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsivoglia richiesta di
2 mantenimento l'uno nei confronti dell'altro 11) Confermare che i coniugi hanno suddiviso fra di loro i beni mobili e comunque hanno definito i rapporti economici tra loro pendenti già dal di fuori del presente atto 12) Confermare che i coniugi si danno l'un l'altro reciproco assenso affinché gli stessi possano disgiuntamente richiedere autorizzazioni amministrative per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto individuale, e della carta d'identità valida per l'espatrio con reciproco consenso, altresì, all'inserimento del figlio minore in tali documenti. Le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti.”
Rileva il Tribunale che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale che non e stata sollevata eccezione della interruzione di tale stato. In esito alle conclusioni delle parti, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volonta manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. Per quanto esposto e documentato, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volonta manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. Quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, occorre fare riferimento al regolamento (UE) n.1259/2010 del Consiglio del 21 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, il cui carattere universale e stato riconosciuto da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza di merito. Infatti, in mancanza di un accordo tra i coniugi sulla legge applicabile, l'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1259/2010, prevede che “in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza, d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso in esame, deve essere applicata la legge italiana venendo in considerazione il criterio della legge dello Stato in cui si trova il Tribunale adito (cfr. art. 8, lettera b), sopra citato), nonche la competenza territoriale di questo Tribunale, in relazione alla residenza delle parti alla data di introduzione del processo. Accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge, la domanda deve essere accolta. La domanda congiunta dei coniugi, nei termini prospettati, indica compiutamente gli accordi tra i coniugi e, ad avviso del Collegio, le condizioni relative possono ritenersi conformi ad equita . In definitiva, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, accoglie le conclusioni concordate, dichiarando integralmente compensate le spese del procedimento.
3
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara Lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 celebrato a NO (PO), in data 31/05/2007, come risulta dal registro
[...] ti di matrimonio di tale Comune al n.13, P. 1, anno 2007; Conferma
le condizioni riportate in parte motiva ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Prende atto delle condizioni riportate in parte motiva ai nn. 10, 11, 12; Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2025, su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni dott. Lucia Schiaretti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1 ) dott. Lucia Schiaretti Presidente
2) dott. Michele Sirgiovanni Giudice relatore
3) dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta a ruolo al N. 885 /2024 R.G, promossa da :
(c.f. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
CA , NO (PO), e (c.f.: ), nato in [...] il Parte_2 C.F._2
20/01/1975 e residente in [...] Interno 4, NO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Cappellini e Paola Parretti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Prato, Viale Montegrappa n.278/E , giuste procure allegate al ricorso;
E Pec: vvocati.prato. ; vvocati.prato.it Email_1 Email_3
Ricorrenti Visto del Pubblico Ministero del 07/10/2025 Oggetto: scioglimento del matrimonio (ricorso con cumulo di domande di separazione personale e divorzio ex art. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.) FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10/07/2024 e Parte_1 [...] proponevano domand ne Parte_2 nonche di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in NO (PO) in data 31/05/2007, atto trascritto nei registri del Comune di NO, Atto di Matrimonio N. 13 Parte 1, Anno 2007. Con sentenza non definitiva n. 203/2024, passata in giudicato, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rimettendo, con separata ordinanza, gli atti al giudice relatore e disponendo la sospensione del processo sulla domanda di scioglimento del matrimonio. Divenuta procedibile la domanda di divorzio, le parti con ricorso depositato in data 11/07/2025 hanno chiesto di pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- che la separazione e ininterrotta e non vi e alcuna possibilita o reciproca volonta di riconciliazione o di ripresa della convivenza, integrando i presupposti di cui all'art. 5 della Legge 06.03.1987, n. 74 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio come sopra contratto. Sulla scorta di tali deduzioni, in vista dell'udienza tenuta in forma cartolare in data 15/10/2025, richiamavano quanto stabilito nel ricorso introduttivo, nulla opponendo il Pubblico Ministero;
- che, in particolare, le conclusioni congiunte erano quelle di seguito riportate:
1 CONCLUSIONI
-“ 1) Pronunciare sentenza di divorzio del matrimonio civile celebrato in NO (PO) in data 31 Maggio 2007, atto trascritto nei registri del Comune di NO Atto di Matrimonio Numero 13 Part 1 Anno 2007 in regime di comunione dei beni (doc.1) con ordine ai competenti Ufficiali dello stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge 2) Confermare che la ex abitazione coniugale ubicata in 59015 NO (PO) Via CAlvecchio n. 5 Int.4 è di proprietà del Sig. che resterà nella sua esclusiva Parte_2 disponibilità, AFFIDAMEN E E PIANO GENITORIALE 3) Confermare l'affidamento congiunto del figlio minore ad Persona_1 entrambi i genitori secondo le regole dell'affido c ne prevalente e con nuova residenza anagrafica presso la madre 4) Confermare che la responsabilità genitoriale viene esercitata disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi in cui il figlio permane con l'uno o con l'altro. I genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale e concordando le scelte relative all'educazione del figlio, impegnandosi a collaborare nel miglior modo possibile per salvaguardare gli interessi del minore e tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute fisica e psicologica, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore stesso 5) Confermare che i genitori sono impegnati reciprocamente a darsi tempestiva comunicazione dei fatti della vita del figlio rilevanti ai fini del suo sviluppo fisico e psicologico e si impegnano altresì a far mantenere al figlio un rapporto costante e sereno con le rispettive famiglie d'origine 6) Confermare che fatto salvo ogni ulteriore diverso e migliorativo accordo fra i genitori, anche in relazione alle future esigenze lavorative di entrambi, i coniugi stabiliscono che vi è un incontro ogni giorno padre-figlio con l'utilizzo di modalità di video chiamate, skype e/o altri sistemi e programmi di chat per assicurare un costante rapporto famigliare e stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé in Italia ogni anno per l'intero periodo che va dalla fine della scuola, ovvero orientativamente dalla fine del mese di giugno fino al mese di agosto compreso. Per le vacanze natalizie e pasquali le stesse, compatibilmente con le esigenze scolastiche e lavorative dei genitori, sono equamente ripartiti tra i genitori 7) Confermare che i coniugi, in ogni caso, precisano che le modalità di permanenza del figlio con il padre possono, comunque, avvenire con maggior frequenza, autonomia e libertà, previo accordo fra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici del minore 8) Confermare che il padre deve contribuire al mantenimento ordinario del figlio con la cifra mensile di Euro 300,00= (trecento euro) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il 15 di ogni mese mediante bonifico 9) Confermare che tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extrascolastiche) dovranno essere preventivamente concordate e documentate mediante scambio di idonea documentazione al riguardo e previo specifico accettazione e riconoscimento di entrambi e verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno ACCORDI ECONOMICI FRA CONIUGI 10) Confermare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsivoglia richiesta di
2 mantenimento l'uno nei confronti dell'altro 11) Confermare che i coniugi hanno suddiviso fra di loro i beni mobili e comunque hanno definito i rapporti economici tra loro pendenti già dal di fuori del presente atto 12) Confermare che i coniugi si danno l'un l'altro reciproco assenso affinché gli stessi possano disgiuntamente richiedere autorizzazioni amministrative per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto individuale, e della carta d'identità valida per l'espatrio con reciproco consenso, altresì, all'inserimento del figlio minore in tali documenti. Le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti.”
Rileva il Tribunale che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale che non e stata sollevata eccezione della interruzione di tale stato. In esito alle conclusioni delle parti, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volonta manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. Per quanto esposto e documentato, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volonta manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. Quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, occorre fare riferimento al regolamento (UE) n.1259/2010 del Consiglio del 21 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, il cui carattere universale e stato riconosciuto da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza di merito. Infatti, in mancanza di un accordo tra i coniugi sulla legge applicabile, l'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1259/2010, prevede che “in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza, d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso in esame, deve essere applicata la legge italiana venendo in considerazione il criterio della legge dello Stato in cui si trova il Tribunale adito (cfr. art. 8, lettera b), sopra citato), nonche la competenza territoriale di questo Tribunale, in relazione alla residenza delle parti alla data di introduzione del processo. Accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge, la domanda deve essere accolta. La domanda congiunta dei coniugi, nei termini prospettati, indica compiutamente gli accordi tra i coniugi e, ad avviso del Collegio, le condizioni relative possono ritenersi conformi ad equita . In definitiva, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, accoglie le conclusioni concordate, dichiarando integralmente compensate le spese del procedimento.
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P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara Lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 celebrato a NO (PO), in data 31/05/2007, come risulta dal registro
[...] ti di matrimonio di tale Comune al n.13, P. 1, anno 2007; Conferma
le condizioni riportate in parte motiva ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Prende atto delle condizioni riportate in parte motiva ai nn. 10, 11, 12; Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2025, su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni dott. Lucia Schiaretti
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