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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1136/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6022/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2952023013564131000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170000253119000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170014759200000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 295 2023 90135641 31/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-SS, Agente della riscossione notificata in data 20.5.2025, con la quale gli è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di €.
812,60, a seguito dell'asserito mancato pagamento delle seguenti cartelle:
- n. 29520170000253119000, asseritamente notificata in data 20.4.2017, emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012;
- n. 29520170014759200000, asseritamente notificata in data 14.12.2017, emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2013.
Nel ricorso eccepisce:
1. la mancata notifica delle predette cartelle;
2. la prescrizione.
Ciò premesso, chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate- SS, costituitasi in giudizio, ha depositato la prova della notifica delle cartelle in questione (avvenuta nel 2017) e di una precedente intimazione di pagamento n.
29520249012961331000 (avvenuta nel 2024); conseguentemente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente non le ha impugnate determinando il cristallizzzarsi della pretesa tributaria.
Inoltre, ha aggiunto che l'art. 68, comma 1, del D.L.18/2020 ha disposto per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali;
inoltre, la lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, ha disciplinato i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso
31dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
Infine, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per le attività riferibili all'Ente impositore.
Ciò premesso ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento, la resistente ha depositato la prova della notifica delle cartelle in questione (avvenuta nel 2017) e di una precedente intimazione di pagamento n. 29520249012961331000
(avvenuta nel 2024), tutte non impugnate. Ciò ha determinato e ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente non le ha impugnate determinando il cristallizzzarsi della pretesa tributaria.
Inoltre, l'art. 68, comma 1, del D.L.18/2020 ha disposto per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali;
inoltre, la lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, ha disciplinato i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso
31dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
In conseguenza nessun termine prescrizionale è decorso.
Il ricorso va quindi respinto e le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano in € 200,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di Agenzia delle Entrate- SS.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, Sezione undicesima, di Messina, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso, annulla e liquida, per spese di giudizio, € 200,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di Agenzia delle Entrate- SS.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6022/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2952023013564131000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170000253119000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170014759200000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 295 2023 90135641 31/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-SS, Agente della riscossione notificata in data 20.5.2025, con la quale gli è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di €.
812,60, a seguito dell'asserito mancato pagamento delle seguenti cartelle:
- n. 29520170000253119000, asseritamente notificata in data 20.4.2017, emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012;
- n. 29520170014759200000, asseritamente notificata in data 14.12.2017, emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2013.
Nel ricorso eccepisce:
1. la mancata notifica delle predette cartelle;
2. la prescrizione.
Ciò premesso, chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate- SS, costituitasi in giudizio, ha depositato la prova della notifica delle cartelle in questione (avvenuta nel 2017) e di una precedente intimazione di pagamento n.
29520249012961331000 (avvenuta nel 2024); conseguentemente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente non le ha impugnate determinando il cristallizzzarsi della pretesa tributaria.
Inoltre, ha aggiunto che l'art. 68, comma 1, del D.L.18/2020 ha disposto per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali;
inoltre, la lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, ha disciplinato i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso
31dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
Infine, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per le attività riferibili all'Ente impositore.
Ciò premesso ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento, la resistente ha depositato la prova della notifica delle cartelle in questione (avvenuta nel 2017) e di una precedente intimazione di pagamento n. 29520249012961331000
(avvenuta nel 2024), tutte non impugnate. Ciò ha determinato e ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente non le ha impugnate determinando il cristallizzzarsi della pretesa tributaria.
Inoltre, l'art. 68, comma 1, del D.L.18/2020 ha disposto per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali;
inoltre, la lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, ha disciplinato i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso
31dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
In conseguenza nessun termine prescrizionale è decorso.
Il ricorso va quindi respinto e le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano in € 200,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di Agenzia delle Entrate- SS.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, Sezione undicesima, di Messina, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso, annulla e liquida, per spese di giudizio, € 200,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di Agenzia delle Entrate- SS.