Art. 2.
Il Fondo previsto dal precedente articolo e' alimentato:
a) dalla somma di lire 1000 milioni da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo - per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1959-60;
b) dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi relativi ai mutui concessi in applicazione della presente legge, e della leggi 29 luglio 1949, numero 481, e 28 giugno 1952, n. 677 ;
c) a decorrere dall'esercizio 1957-58 fino all'esercizio 1970-71, dagli stanziamenti di cui all' art. 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452 , e successive modificazioni, ridotti - a modifica di quanto stabilito dal secondo capoverso dell' art. 2, lettera a), della legge 29 luglio 1949, n. 481 -- della somma occorrente per provvedere ai pagamenti previsti dall'art. 3, n. 1, del suindicato regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452 ;
d) dalle disponibilita' che possono verificarsi sui fondi di cui al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452 , al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 339 , ed alle leggi 29 luglio 1949, n. 481, e 28 giugno 1952, n. 677 , nonche' dai recuperi disposti a qualsiasi titolo sulle provvidenze concesse in base a detti provvedimenti legislativi e alla presente legge;
e) dagli interessi prodotti dalle disponibilita' giacenti nel Fondo;
f) dalle somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge e dei provvedimenti legislativi citati nelle precedenti lettere.
Il Fondo previsto dal precedente articolo e' alimentato:
a) dalla somma di lire 1000 milioni da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo - per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1959-60;
b) dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi relativi ai mutui concessi in applicazione della presente legge, e della leggi 29 luglio 1949, numero 481, e 28 giugno 1952, n. 677 ;
c) a decorrere dall'esercizio 1957-58 fino all'esercizio 1970-71, dagli stanziamenti di cui all' art. 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452 , e successive modificazioni, ridotti - a modifica di quanto stabilito dal secondo capoverso dell' art. 2, lettera a), della legge 29 luglio 1949, n. 481 -- della somma occorrente per provvedere ai pagamenti previsti dall'art. 3, n. 1, del suindicato regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452 ;
d) dalle disponibilita' che possono verificarsi sui fondi di cui al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452 , al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 339 , ed alle leggi 29 luglio 1949, n. 481, e 28 giugno 1952, n. 677 , nonche' dai recuperi disposti a qualsiasi titolo sulle provvidenze concesse in base a detti provvedimenti legislativi e alla presente legge;
e) dagli interessi prodotti dalle disponibilita' giacenti nel Fondo;
f) dalle somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge e dei provvedimenti legislativi citati nelle precedenti lettere.