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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2489/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
AR ND, RE
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11130/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Napoli Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Resistente_1 - 06520871218
elettivamente domiciliato presso S.a.p.n.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000941506000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000941506000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000941506000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000941506000 TA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000941506000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000941506000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1913/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
L'AVVOCATO Nominativo_1 chiede rinvio oltre Aprile 2026, per poter formulare istanza di rottamazione .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento numero 07/01/2025 9000941506000 notificatagli dall'Agenzia delle entrate riscossione il 24 Aprile 2025 limitatamente a n.13 cartelle di pagamento relative a Irpef addizionali comunali e regionale, Iva oltre sanzioni e interessi anno
2014 per euro 15.955,63; cartella relativa a ritenute alla fonte e ritenute Irpef anno 2014 per euro 408,81; cartella relativa a Irap oltre sanzioni e interessi anno 2015 per euro 741,83; cartella relativa a Imposta di registro anno 2016 oltre sanzioni e interessi per euro 319,50; cartella relativa a diritti camerali anno 2015 oltre sanzioni e interessi per euro 85,85; cartella relativa a Irpef e Iva anno 2015 oltre sanzioni e interessi per euro 6.822,21; cartella relativa a imposta di registro anno 2016 oltre sanzioni e interessi per euro
113,38 cartella relativa a diritti annuali camerali anno 2017 oltre sanzioni e interessi per euro 83,03; cartella relativa a tassa ambientale rifiuti e servizi anno 2013 per euro 529,32; cartella relativa canone
RAI anno 2015 per euro 143,84 cartella relativa a TARI anno 2015 per euro 731, 59; cartella relativa a diritti annuali camerali anno 2018, oltre sanzioni e interessi per euro 78,91; ed infine cartella relativa a tassa rifiuti solidi urbani e quota provinciale rifiuti indifferenziati Tari 2012 pari ad euro 622,41.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha eccepito l'inesistenza/omessa o illegittima notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti portati nelle cartelle, in particolare la prescrizione quinquennale dei tributi relativi ai diritti camerali anni 2015-2016, tassa rifiuti anno 2013, canoni radioaudizioni anno
2015 e Tari anno 2015, diritti camerali anno 2018 ed infine Tari 2012.
In via subordinata il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale delle sole sanzioni e interessi riferiti alle annualità 2014, 2015, 2016 virgola e 2017.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI deducendo di aver correttamente notificato la cartella di pagamento relativa a Irpef 2017 in data 11 Febbraio 2018, segnatamente di aver notificato all'indirizzo pec Email_7 e che, a seguito della mancata consegna all' indirizzo Pec effettuata ai sensi dell'articolo 26 comma 2 DPR 612/73, aveva proceduto al deposito telematico in data 25 gennaio 2018 dell'atto nell'area riservata del sito Internet della società Società_2, con pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito web della società il cui destinatario era stato informato con comunicazione del 29 gennaio 2018 nr. 61455591335- 7; la cartella di pagamento sempre relativa Irpef anno 2018 era stata anch'essa notificata a seguito di mancata consegna della pec al predetto indirizzo notificata allo stesso modo con le modalità da ultimo indicate, in data 16 Marzo 2018; la cartella di pagamento relativa ad Irap Anno 2015 era stata notificata invece il 20 maggio 2019 ai sensi dell'articolo
140 non seguita dal ritiro del plico nel termine previsto;
la cartella di pagamento numero 07/01/2019
008163977000 relativa imposta di registro era stata invece notificata ai sensi dell'articolo 140 in data 7 giugno 2019; la cartella di pagamento numero 07/01/2019 0008164078000 relativa a Camera di
Commercio era stata anch'essa notificata il 7 giugno 2019 ai sensi dell'articolo 140 CPC;
la cartella di pagamento relativa ad Irpef 2015 era stata notificata il 5 luglio 2019 ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.; la cartella di pagamento relativa a imposta di registro anno 2016 era stata regolarmente notificata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. in data 10 novembre 2021; la cartella di pagamento relativa ai diritti camerali anno
2017 era stata effettuata con raccomandata il 27 ottobre 2022 e regolarmente ricevuta;
la cartella di pagamento relativa a tassa ambientale rifiuti anno 2013 ES era stata regolarmente notificata il 27 ottobre 2022 a mezzo raccomandata regolarmente ricevuta;
la cartella di pagamento relativa al canone
Rai anno 2015 era stata regolarmente notificata il 29 giugno 2023 a mezzo pec ed infine la cartella di pagamento relativa a Tari anno 2015 era stata regolarmente notificata il 30 gennaio a mezzo raccomandata regolarmente ricevuta;
la cartella di pagamento relativa a Tari anno 2015 era stata regolarmente notificata il 30 gennaio a mezzo raccomandata regolarmente ricevuta;
la cartella di pagamento relativa a diritti annuali camerali anno 2018 era stata regolarmente notificata il 12 dicembre
2022 a mezzo pec ed infine la cartella di pagamento relativa a Tari anno 2012 era stata regolarmente notificata il 5 ottobre 2023 a mezzo raccomandata regolarmente ricevuta.
L'Agenzia della riscossione ha, inoltre, evidenziato il mancato decorso dei termini prescrizionali anche quinquennali avendo proceduto a notificare l'intimazione di pagamento relativa a tutte le cartelle numero
07012023 9035352954000 in data 10 novembre 2023 a mezzo raccomandata regolarmente ricevuta.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e delle eccezioni di prescrizione sollevate dal ricorrente.
Si sono altresì costituiti in giudizio il Comune di Napoli e l'Agenzia delle entrate quali enti impositori chiedendo il rigetto del ricorso stante la documentazione prodotta in atti dall'Agente della riscossione da cui si evince la rituale notifica degli atti interruttivi e degli atti prodromici all'atto impugnato.
All'udienza del 2 febbraio 2026 fissata per la trattazione del ricorso, il ricorrente chiedeva rinvio onde procedere alla richiesta di rottamazione quinquies delle cartelle, prevista dalla Legge di Bilancio 2026, richiesta che veniva respinta dalla Corte, posto che la sospensione del procedimento fino al pagamento della prima rata presuppone da parte del contribuente una rinuncia al ricorso, nella specie non formulata;
indi la Corte di Giustizia di primo grado ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
In via preliminare ed assorbente va rilevato che dalla documentazione versata in atti dalla resistente
Agenzia Entrate riscossione emerge la rituale notifica degli atti presupposti e degli atti interruttivi delle prescrizioni relative ai tributi cui è riferita l'intimazione di pagamento impugnata.
In particolare, per ciò che attiene alle imposte Irpef, IVA , Irap, di natura decennale, i termini di prescrizione sono stati ritualmente interrotti dalla notifica degli atti presupposti suindicati, come comprovato dalla documentazione prodotta in atti.
Da quanto affermato discende anche il rigetto della eccezione di prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi stante la rituale notifica dell'atto intimazione di pagamento successiva alle notifiche dei precedenti atti interruttivi , intervenuta nel 2023, notifica regolarmente ricevuta dal ricorrente e mai impugnata.
L'Agente della riscossione, quale organo indiretto della Pubblica Amministrazione, ha, quindi, correttamente osservato tutte le norme che trovano il loro naturale contenimento nello statuto del contribuente (legge n. 212/2000), i cui principi si applicano pacificamente anche all'Agente della riscossione, così come previsto dall'art. 17 della menzionata legge.
L'Agente della riscossione, nella veste riconosciutagli, è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 7 dello Statuto, al fine di garantire al contribuente la conoscenza di tutti gli atti a lui diretti.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
AR ND, RE
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11130/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Napoli Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Resistente_1 - 06520871218
elettivamente domiciliato presso S.a.p.n.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000941506000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000941506000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000941506000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000941506000 TA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000941506000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000941506000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1913/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
L'AVVOCATO Nominativo_1 chiede rinvio oltre Aprile 2026, per poter formulare istanza di rottamazione .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento numero 07/01/2025 9000941506000 notificatagli dall'Agenzia delle entrate riscossione il 24 Aprile 2025 limitatamente a n.13 cartelle di pagamento relative a Irpef addizionali comunali e regionale, Iva oltre sanzioni e interessi anno
2014 per euro 15.955,63; cartella relativa a ritenute alla fonte e ritenute Irpef anno 2014 per euro 408,81; cartella relativa a Irap oltre sanzioni e interessi anno 2015 per euro 741,83; cartella relativa a Imposta di registro anno 2016 oltre sanzioni e interessi per euro 319,50; cartella relativa a diritti camerali anno 2015 oltre sanzioni e interessi per euro 85,85; cartella relativa a Irpef e Iva anno 2015 oltre sanzioni e interessi per euro 6.822,21; cartella relativa a imposta di registro anno 2016 oltre sanzioni e interessi per euro
113,38 cartella relativa a diritti annuali camerali anno 2017 oltre sanzioni e interessi per euro 83,03; cartella relativa a tassa ambientale rifiuti e servizi anno 2013 per euro 529,32; cartella relativa canone
RAI anno 2015 per euro 143,84 cartella relativa a TARI anno 2015 per euro 731, 59; cartella relativa a diritti annuali camerali anno 2018, oltre sanzioni e interessi per euro 78,91; ed infine cartella relativa a tassa rifiuti solidi urbani e quota provinciale rifiuti indifferenziati Tari 2012 pari ad euro 622,41.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha eccepito l'inesistenza/omessa o illegittima notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti portati nelle cartelle, in particolare la prescrizione quinquennale dei tributi relativi ai diritti camerali anni 2015-2016, tassa rifiuti anno 2013, canoni radioaudizioni anno
2015 e Tari anno 2015, diritti camerali anno 2018 ed infine Tari 2012.
In via subordinata il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale delle sole sanzioni e interessi riferiti alle annualità 2014, 2015, 2016 virgola e 2017.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI deducendo di aver correttamente notificato la cartella di pagamento relativa a Irpef 2017 in data 11 Febbraio 2018, segnatamente di aver notificato all'indirizzo pec Email_7 e che, a seguito della mancata consegna all' indirizzo Pec effettuata ai sensi dell'articolo 26 comma 2 DPR 612/73, aveva proceduto al deposito telematico in data 25 gennaio 2018 dell'atto nell'area riservata del sito Internet della società Società_2, con pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito web della società il cui destinatario era stato informato con comunicazione del 29 gennaio 2018 nr. 61455591335- 7; la cartella di pagamento sempre relativa Irpef anno 2018 era stata anch'essa notificata a seguito di mancata consegna della pec al predetto indirizzo notificata allo stesso modo con le modalità da ultimo indicate, in data 16 Marzo 2018; la cartella di pagamento relativa ad Irap Anno 2015 era stata notificata invece il 20 maggio 2019 ai sensi dell'articolo
140 non seguita dal ritiro del plico nel termine previsto;
la cartella di pagamento numero 07/01/2019
008163977000 relativa imposta di registro era stata invece notificata ai sensi dell'articolo 140 in data 7 giugno 2019; la cartella di pagamento numero 07/01/2019 0008164078000 relativa a Camera di
Commercio era stata anch'essa notificata il 7 giugno 2019 ai sensi dell'articolo 140 CPC;
la cartella di pagamento relativa ad Irpef 2015 era stata notificata il 5 luglio 2019 ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.; la cartella di pagamento relativa a imposta di registro anno 2016 era stata regolarmente notificata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. in data 10 novembre 2021; la cartella di pagamento relativa ai diritti camerali anno
2017 era stata effettuata con raccomandata il 27 ottobre 2022 e regolarmente ricevuta;
la cartella di pagamento relativa a tassa ambientale rifiuti anno 2013 ES era stata regolarmente notificata il 27 ottobre 2022 a mezzo raccomandata regolarmente ricevuta;
la cartella di pagamento relativa al canone
Rai anno 2015 era stata regolarmente notificata il 29 giugno 2023 a mezzo pec ed infine la cartella di pagamento relativa a Tari anno 2015 era stata regolarmente notificata il 30 gennaio a mezzo raccomandata regolarmente ricevuta;
la cartella di pagamento relativa a Tari anno 2015 era stata regolarmente notificata il 30 gennaio a mezzo raccomandata regolarmente ricevuta;
la cartella di pagamento relativa a diritti annuali camerali anno 2018 era stata regolarmente notificata il 12 dicembre
2022 a mezzo pec ed infine la cartella di pagamento relativa a Tari anno 2012 era stata regolarmente notificata il 5 ottobre 2023 a mezzo raccomandata regolarmente ricevuta.
L'Agenzia della riscossione ha, inoltre, evidenziato il mancato decorso dei termini prescrizionali anche quinquennali avendo proceduto a notificare l'intimazione di pagamento relativa a tutte le cartelle numero
07012023 9035352954000 in data 10 novembre 2023 a mezzo raccomandata regolarmente ricevuta.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e delle eccezioni di prescrizione sollevate dal ricorrente.
Si sono altresì costituiti in giudizio il Comune di Napoli e l'Agenzia delle entrate quali enti impositori chiedendo il rigetto del ricorso stante la documentazione prodotta in atti dall'Agente della riscossione da cui si evince la rituale notifica degli atti interruttivi e degli atti prodromici all'atto impugnato.
All'udienza del 2 febbraio 2026 fissata per la trattazione del ricorso, il ricorrente chiedeva rinvio onde procedere alla richiesta di rottamazione quinquies delle cartelle, prevista dalla Legge di Bilancio 2026, richiesta che veniva respinta dalla Corte, posto che la sospensione del procedimento fino al pagamento della prima rata presuppone da parte del contribuente una rinuncia al ricorso, nella specie non formulata;
indi la Corte di Giustizia di primo grado ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
In via preliminare ed assorbente va rilevato che dalla documentazione versata in atti dalla resistente
Agenzia Entrate riscossione emerge la rituale notifica degli atti presupposti e degli atti interruttivi delle prescrizioni relative ai tributi cui è riferita l'intimazione di pagamento impugnata.
In particolare, per ciò che attiene alle imposte Irpef, IVA , Irap, di natura decennale, i termini di prescrizione sono stati ritualmente interrotti dalla notifica degli atti presupposti suindicati, come comprovato dalla documentazione prodotta in atti.
Da quanto affermato discende anche il rigetto della eccezione di prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi stante la rituale notifica dell'atto intimazione di pagamento successiva alle notifiche dei precedenti atti interruttivi , intervenuta nel 2023, notifica regolarmente ricevuta dal ricorrente e mai impugnata.
L'Agente della riscossione, quale organo indiretto della Pubblica Amministrazione, ha, quindi, correttamente osservato tutte le norme che trovano il loro naturale contenimento nello statuto del contribuente (legge n. 212/2000), i cui principi si applicano pacificamente anche all'Agente della riscossione, così come previsto dall'art. 17 della menzionata legge.
L'Agente della riscossione, nella veste riconosciutagli, è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 7 dello Statuto, al fine di garantire al contribuente la conoscenza di tutti gli atti a lui diretti.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
500,00 oltre accessori di legge.