CASS
Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/07/2023, n. 33356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33356 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/02/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza l'istanza di ricusazione presentata da CA UE (ed altri due coimputati) nei confronti del giudice per l'udienza preliminare di Napoli. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione UE CA per violazione di legge (art.606 lett.b in relazione all'art.38 cod. proc. pen.) nonché per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si lamenta che nel rigettare le istanze di patteggiamento nei confronti di tre coimputate il giudice procedente aveva implicitamente affermato la configurabilità di una associazione a delinquere che, inevitabilmente, avrebbe coinvolto anche l'istante CA che aveva chiesto il giudizio abbreviato. 3. Il Procuratore Generale con memoria depositata in Cancelleria ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Questo Collegio osserva che il ricorso è fondato. 4.1 L'esame del percorso argomentativo esposto dalla Corte di appello di Napoli a sostegno dell'ordinanza impugnata rende evidente che, a differenza di quanto affermato nel provvedimento stesso, l'istanza di ricusazione non recava motivi "manifestamente" infondati, Penale Sent. Sez. 2 Num. 33356 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 28/06/2023 ma esponeva, per corroborare l'affermazione volta ad escludere l'incompatibilità del magistrato ricusato, talune osservazioni che hanno portato la Corte di appello ad approfondire la propria analisi e a rassegnare valutazioni di merito piene. Per mezzo di esse la Corte negava l'ipotesi avanzata dalla ricusante circa l'avvenuta formulazione, ad opera del Giudice per l'Udienza Preliminare, in relazione alla posizione di alcune coimputate che avevano scelto la via del patteggiamento sulla premessa di un accordo con la pubblica accusa che escludeva l'imputazione ex art.416 c.p., di espressioni che potessero implicare logicamente l'affermazione della sussistenza della ipotesi associativa posta anche a suo carico nel processo ora in corso. 4.2 A fronte di una dichiarazione di ricusazione siffatta, la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto applicare l'art. 41, comma 2, cod. proc. pen., che per la decisione del merito della ricusazione richiama l'art. 127 cod. proc. pen., in base al quale deve essere disposta udienza in camera di consiglio. Ciò, al fine di assicurare il contraddittorio delle parti. 4.3 La decisione di inammissibilità con ordinanza emessa senza previa instaurazione di contraddittorio è infatti prevista, dall'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., solo per le diverse ipotesi - che non risultano sussistenti nel caso qui in esame - di dichiarazione di ricusazione proposta da chi non ne aveva diritto;
o senza l'osservanza dei termini e delle forme previste dall'art. art. 38 cod. proc. pen.; o sulla base di motivi manifestamente infondati. 5. Per le suddette ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato, rimanendo comunque libera di esprimere un giudizio di merito pieno circa la fondatezza o l'infondatezza della ricusazione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così d ciso in Roma, 28 giugno 2023 Il Con igliere relator AN RI ( I. Il Presi ente SE B LT
lette le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza l'istanza di ricusazione presentata da CA UE (ed altri due coimputati) nei confronti del giudice per l'udienza preliminare di Napoli. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione UE CA per violazione di legge (art.606 lett.b in relazione all'art.38 cod. proc. pen.) nonché per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si lamenta che nel rigettare le istanze di patteggiamento nei confronti di tre coimputate il giudice procedente aveva implicitamente affermato la configurabilità di una associazione a delinquere che, inevitabilmente, avrebbe coinvolto anche l'istante CA che aveva chiesto il giudizio abbreviato. 3. Il Procuratore Generale con memoria depositata in Cancelleria ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Questo Collegio osserva che il ricorso è fondato. 4.1 L'esame del percorso argomentativo esposto dalla Corte di appello di Napoli a sostegno dell'ordinanza impugnata rende evidente che, a differenza di quanto affermato nel provvedimento stesso, l'istanza di ricusazione non recava motivi "manifestamente" infondati, Penale Sent. Sez. 2 Num. 33356 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 28/06/2023 ma esponeva, per corroborare l'affermazione volta ad escludere l'incompatibilità del magistrato ricusato, talune osservazioni che hanno portato la Corte di appello ad approfondire la propria analisi e a rassegnare valutazioni di merito piene. Per mezzo di esse la Corte negava l'ipotesi avanzata dalla ricusante circa l'avvenuta formulazione, ad opera del Giudice per l'Udienza Preliminare, in relazione alla posizione di alcune coimputate che avevano scelto la via del patteggiamento sulla premessa di un accordo con la pubblica accusa che escludeva l'imputazione ex art.416 c.p., di espressioni che potessero implicare logicamente l'affermazione della sussistenza della ipotesi associativa posta anche a suo carico nel processo ora in corso. 4.2 A fronte di una dichiarazione di ricusazione siffatta, la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto applicare l'art. 41, comma 2, cod. proc. pen., che per la decisione del merito della ricusazione richiama l'art. 127 cod. proc. pen., in base al quale deve essere disposta udienza in camera di consiglio. Ciò, al fine di assicurare il contraddittorio delle parti. 4.3 La decisione di inammissibilità con ordinanza emessa senza previa instaurazione di contraddittorio è infatti prevista, dall'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., solo per le diverse ipotesi - che non risultano sussistenti nel caso qui in esame - di dichiarazione di ricusazione proposta da chi non ne aveva diritto;
o senza l'osservanza dei termini e delle forme previste dall'art. art. 38 cod. proc. pen.; o sulla base di motivi manifestamente infondati. 5. Per le suddette ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato, rimanendo comunque libera di esprimere un giudizio di merito pieno circa la fondatezza o l'infondatezza della ricusazione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così d ciso in Roma, 28 giugno 2023 Il Con igliere relator AN RI ( I. Il Presi ente SE B LT