CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2212/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
BONAVENTURA MARIA, Relatore
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6135/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Roma - Via Iv Novembre, 119-A 00187 Roma RM
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6 ET NE - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 170 IPT-IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 544/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Città metropolitana di Roma Capitale in data 14.2.2025, depositato in Corte in data 10.3.2025 , la Ricorrente_1 S.r.l., già Società_4 S.r.l., c.f. P.IVA_1, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott.ssa Rappresentante_2 e in persona dell'amministratrice Nominativo_1 Dott.Ssa Rappresentante_1, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal Dott. Comm. Difensore_1 e dagli avv.ti Difensore_2, Difensore_4 e Difensore_3, ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'avviso di accertamento n. 170 del 2024 – Prot. CMRC-2024-0217533 di Euro 2.773.819,17, (di cui Euro 1.994.571,78 a titolo di IPT, Euro 598.371,53 a titolo di sanzione per omesso versamento nella misura del 30% e Euro 180.873,86 a titolo di interessi) oltre a spese di notifica relativa a Imposta Provinciale di Trascrizione “IPT” relativa all'anno di imposta 2019, notificata a mezzo p.e.c. il 18 dicembre 2024. chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e instando per la sospensiva.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente, premesso di aver trasferito nel 2013 la propria sede legale a
Trento, ove aveva aperto l'anno precedente una sede secondaria, lasciando la sede di Roma come sede secondaria, e di aver provveduto a versare l'IPT in sede di immatricolazione a Trento delle auto oggetto dell'attività di noleggio, ha addotto la insussistenza della pretesa relativa alla medesima imposta su Roma, senza neppure la detrazione di quanto versato a Trento, considerato che tale scelta non aveva alcun scopo elusivo, tanto che in analoghi giudizi la CGT aveva accolto le richieste della ricorrente annullando gli atti impositivi per gli anni 2016, 2017 e 2017, così come quelli emessi nei confronti di altre società di noleggio, ritenendo non configurabile un abuso del diritto fiscale per la presenza di rapporti economici nella sede legale e la validità commerciale dell'operazione di trasferimento. Ha quindi ripercorso la disciplina statale dell'ITP, quella dettata da Roma Capitale e dalla Provincia autonoma di Trento, e addotto 1) la illegittimità dell'atto essendo stato notificato oltre il termine di decadenza di tre anni dalla data in cui le formalità sono state eseguite previsto dal comma 4 dell'art. 56 del d.lgs. n. 446/1997;2) la illegittimità per carenza di motivazione;
3) la infondatezza nel merito della pretesa per inesistenza dell'asserito abuso del diritto fiscale, risultando pienamente configurata l'esimente della sussistenza di valide ragioni extrafiscali per il trasferimento della sede legale di Ricorrente_1 da Roma a Trento, quali il risparmio assicurativo, e comunque per legittimità dell'immatricolazione dei veicoli e della loro iscrizione al P.R.A. della provincia in cui una persona giuridica abbia anche solo una sede secondaria. In subordine ha evidenziato come l'ente territoriale può recuperare soltanto il risparmio d'imposta netto effettivamente ottenuto mediante l'operazione asseritamente abusiva anche laddove il contribuente abbia pagato imposte a un ente diverso da quello accertatore con riduzione della pretesa a € 871.927,12 avendo versato nel 2019 l'IPT a favore della Provincia Autonoma di
Trento per Euro 982.213,00. Ha rilevato che comunque andavano escluse le formalità eseguite nel 2019 relative ai veicoli Kw compresi entro i 53, poiché in relazione a tutte tali formalità il trasferimento della sede legale della Ricorrente da Roma a Trento non ha generato alcun vantaggio fiscale, avendo versato la medesima IPT (fissa). Ha altresì richiesto l'annullamento delle sanzioni attesa le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono e in quanto l'imposta già versata ad altro ente diverso da quello competente o quantomeno ridotta in forza dello ius superveniens recato dall'art. 2 del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87.
Si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 12.3.2025 la Città Metropolitana di Roma Capitale contestando la fondatezza del proposto gravame di cui chiedeva rigetto, richiamando in tal senso la decisione della stessa CGT di Roma in relazione all'accertamento del 2021. Quindi, dopo aver ripercorso il quadro normativo, l'organizzazione della Ricorrente_1 con lo spostamento della sede a Trento, peraltro priva di personale amministrativo e operativo, finanche di personale stabile, gli esiti degli accertamenti avviati da Roma Capitale, ha evidenziato la infondatezza dell'eccezione di decadenza, vigendo in materia il termine quinquennale che decorre dal momento della nascita dell'obbligazione tributaria e del relativo omesso versamento e non dal trasferimento a Trento, nonché la infondatezza di quella di carenza di motivazione, risultando enunciati in forma chiara e precisa i riferimenti normativi e i presupposti di fatto, allegati i dati ACI e la ricevuta di iscrizione, nonché il criterio di calcolo adottato. Ha ribadito la natura elusiva del trasferimento a Trento, peraltro nello stesso immobile ove altre 8 società di noleggio hanno sede, con conseguente natura indebita del vantaggio fiscale goduto anche per la inesistenza di vantaggi extrafiscali, come riferito dalla Motorizzazione e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, e conseguentemente la non rilevanza dell'effettuato pagamento a Trento
e la correttezza dell'applicazione delle sanzioni, non essendovi incertezza e non applicandosi la normativa sopravvenuta
In data 7.4.2025 la Città Metropolitana resistente depositava nuova documentazione e in data 29.12.2025 memoria in cui nell'aggiornare sullo stato del fenomeno di trasferimento a Trento, ha ribadito le argomentazioni già spese, richiamando ulteriori decisioni sia della CGT di Roma che di Milano e di altri uffici, anche in appello, e la non opponibilità dei versamenti operati a favore di Enti impositivi essendo onere della
Società avviare le più opportune azioni di rimborso nei confronti degli Enti a favore dei quali sia stata versata l'IPT.
Con memoria depositata in data 9.1.2026 la società ricorrente insisteva nelle doglianze approfondendo e ulteriormente argomentando, nonché dando conto dei numerosissimi precedenti della CGT di Roma e CGT
Lazio che avevano annullato tanto gli analoghi avvisi di accertamento emessi a carico della stessa Ricorrente per precedenti periodi d'imposta, quanto gli analoghi avvisi di accertamento emessi dalla stessa a carico di altre società di autonoleggio, che allegava.
All'udienza odierna, all'esito della pubblica discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere disatteso.
Preliminarmente va rilevata la infondatezza della doglianza in tema di decadenza in quanto il dies a quo non va individuato, come erroneamente pretende la ricorrente, nell'anno 2013, allorquando si era realizzato il trasferimento della sede legale da Roma a Trento, bensì nel 2019, anno di imposta in cui il pagamento dell'IPT avrebbe dovuto essere effettuato, essendo il presupposto impositivo costituito dall'espletamento di formalità al PRA per ciascun veicolo. Inoltre il termine triennale che parte ricorrente invoca si applica solo alla imposta suppletiva, non a quella principale (C. Cass., Ord. n. 25620/2022; Cass. Sent. n. 10489/2016
e nota del Ministero delle finanze prot. n. 3263 del 16 gennaio 2024). Quanto al lamentato difetto di motivazione, va ribadito che l'avviso di accertamento enuncia in forma chiara e precisa sia i riferimenti normativi che i presupposti di fatto della ripresa a tassazione enunciando in maniera analitica gli elementi che - come si dirà in seguito - hanno portato a ritenere sussistente un abuso del diritto rilevante ai sensi dell'art.10 bis L.212/2000. Come prescritto dal citato art. 10 bis, comma 8, l'atto impositivo
è stato specificamente motivato in relazione “alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente”. Quanto poi in particolare, ai richiamati dati ACI in relazione ai veicoli elencati nell'allegato n. 1, la società ricorrente si limita ad una generica contestazione, ma non fornisce alcun documento contrastante con la bontà di tali dati. La ricevuta di iscrizione elaborata dall'ACI viene consegnata alla stessa proprietaria, Ricorrente_1, che ne è in possesso e che, sebbene richiesta dall'Ufficio, non ha inteso condividerne i dati. Inoltre i dati ACI possono agevolmente essere confrontati con quelli del PRA. Non solo, ma va anche ribadito che è stato comunque garantito alla parte il più ampio esercizio del diritto di difesa, di cui è dimostrazione l'impugnazione tempestiva, rituale ed analitica da parte del contribuente dell'avviso di accertamento.
Nel merito, appaiono al riguardo pienamente condivisibili le argomentazioni spese da questa Corte di Giustizia
Tributaria nella decisione emessa nell'ambito di analogo giudizio relativo ad accertamento per il diverso anno di imposta 2021 ( sent.n. 2176/2025) in relazione alla natura elusiva dello spostamento della sede legale della società ricorrente
Come è noto, l'art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, istitutiva dell'IPT, stabilisce che “le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio” e il Regolamento IPT della Città Metropolitana di Roma pro tempore vigente prevede, all'art. 1, che “è istituita l'Imposta Provinciale di Trascrizione sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico…avente competenza nel territorio della
Provincia di Roma…” e, all'art. 5, che il versamento dell'imposta “per le formalità di prima iscrizione dei veicoli al PRA, deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione” e “per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti al PRA deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto”. Con il D.lgs. 6 maggio 2011 n. 68 sono state modificate le modalità di determinazione della tariffa dell'IPT - con efficacia a partire dall'entrata in vigore del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge
14 settembre 2011, n. 148 - per gli atti soggetti ad IVA: la previgente tassazione in misura fissa degli atti soggetti ad IVA ai fini IPT è stata sostituita, per gli autoveicoli di potenza superiore a 53 Kw, da un regime di tassazione proporzionale basato sul numero dei Kw dei veicoli, con un'equiparazione alla tassazione prevista per gli atti non soggetti ad IVA. Tale modifica legislativa non ha tuttavia interessato le Province autonome tra cui la Provincia Autonoma di Trento - che hanno potuto mantenere operante, nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta, il previgente e più vantaggioso regime, basato sulla determinazione dell'I.P.T. in misura fissa. Ciò ha indotto moltissime società di noleggio a spostare la propria sede in tale provincia.
La Ricorrente_1, fin dalla sua costituzione nel 1996, ha avuto la propria sede legale a Roma, in Indirizzo_1, presso un imponente complesso immobiliare, tutt'ora completamente occupato dal Società_1, la cui porzione ad uso esclusivo della Ricorrente_1 è un intero piano, per un canone annuo di € 75.000,00 e una consistenza di circa 262 mq. Facendo seguito alle già citate modifiche legislative del 2011 che introducevano il calcolo in misura proporzionale della tariffa IPT, con mantenimento della misura fissa nella sola provincia Autonoma di Trento, nel 2012, la Ricorrente_1 istituiva una sede secondaria a Trento e, nel 2013, trasferiva da Roma a Trento la propria sede legale, lasciando a Roma una sede secondaria.
Peraltro a tale formale trasferimento di sede legale non ha fatto seguito alcun riassetto organizzativo, in quanto, in particolare, come risulta dalla documentazione prodotta dalla Città Metropolitana resistente e come ricostruito dettagliatamente nell'altra sentenza emessa da questa CGT in relazione anno di imposta
2021 sopra richiamata: tutti i dipendenti continuano a svolgere le proprie mansioni presso la sede secondaria di Roma mentre priva di personale risulta la sede di Trento;
il Consiglio di Amministrazione risulta domiciliato presso la sede secondaria di Roma;
i verbali dei CdA e le Assemblee dei Soci di approvazione dei Bilanci si sono tenuti a Roma;
i Procuratori, con esclusione di Società_2 S.p.A., risultano tutti ancora domiciliati per la carica presso la sede di Roma;
il revisore legale dei conti è stato riconfermato per le successive annualità in Società_3 S.p.A., sede di Roma;
Ricorrente_1 continua ad usufruire dei servizi professionali dei medesimi Notai appartenenti al distretto territoriale di Roma;
le altre Società del Società_1, con le quali Ricorrente_1 ha stretti rapporti di collaborazione, o presso la quale rifornisce il proprio parco circolante, hanno la propria sede legale a Roma, alla Indirizzo_2 Nominativo_2.
Inoltre, come emerge dal processo verbale della G.d.F. di Trento prodotto dalla medesima parte resistente,
e come anche sotto tale aspetto ricostruito nel precedente giudiziario relativo all'accertamento per l'anno di imposta 2021, l'accesso, in data 8 luglio 2021, presso la sede di Trento al fine di reperire documentazione contabile ed extra contabile per il periodo di imposta 2018, gli operatori della G.d.F. venivano informati dall'unica dipendente di Società_2 S.p.A. presente in loco che, presso la sede di Trento non era impiegato personale Ricorrente_1, ma che vi si recava saltuariamente un suo procuratore, Dott. Nominativo_3. Veniva altresì accertato che non erano presenti sulle scrivanie ivi allocate documenti, pc o telefoni. Contattato telefonicamente il Dott. Nominativo_3 affermava che “presso la sede legale si reca saltuariamente la Responsabile Amministrativa, dott.ssa Sella CICCOPAOLI”. In assenza di qualsiasi dipendente e/o referente della Ricorrente_1 e constatato che nessuno avrebbe potuto raggiungere la sede di Trento nel corso della giornata – l'accesso è stato eseguito nuovamente in data 14 luglio 2021 alla presenza dell'Amministratore delegato. Nessuna attività amministrativa e di direzione di Ricorrente_1 viene quindi svolta presso la sede legale. Società_2
si impegna a fornire servizi di ricezione della corrispondenza postale, atti fiscali, giudiziari o amministrativi e a predisporre, con cadenza settimanale, un unico plico, contenente gli Atti ricevuti, da inviare tramite Corriere Espresso MBCW presso la sede di Roma in Indirizzo_1. A partire dal 1 gennaio 2024, del resto, la Ricorrente_1 ha riportato la sede legale a Roma.
E' chiara quindi la totale assenza di sostanza economica dell'operazione di trasferimento della sede legale da Roma a Trento, con l'unica funzione di versare l'IPT in misura fissa presso la Provincia autonoma di
Trento, anziché in misura proporzionale a Roma e conseguentemente palese la condotta di abuso del diritto rilevante ai sensi dell'art. 10 bis L.212/2000.
Non vi è alcun dubbio che la sede stabilita formalmente dalla società, è quella che conta, ai fini della imposizione, salvo che essa costituisca un abuso del diritto o salvo che essa sia fittizia. Ma non è sufficiente la mera indicazione della sede legale se la stessa non rappresenta la realtà, siccome sostenuto dalla società ricorrente. Invero la sede legale è il luogo in cui la società ha stabilito il centro dei propri affari e tale non può sicuramente ritenere quella formalmente indicata ma non utilizzata dalla società, in quanto non ha personale, non riceve posta e non svolge attività. Il trasferimento invero ha costituito un espediente per sottrarsi alla imposta dell'effettivo luogo di sede, in favore di una meno gravosa imposizione. Una volta ammesso che il trasferimento è fittizio, non è necessario indagare se esso è realizzato << in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici>> : accertamento che presuppone invece che il trasferimento sia effettivo. Se è fittizio non è di conseguenza necessario accertare per quale scopo organizzativo o d'impresa possa essere stato deciso e realizzato
Peraltro, esaminando le ulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso in merito alla natura non elusiva del trasferimento di sede giustificato anche da altre ragioni di sostanza economica e commerciale. È indubbio che l'onere della prova grava su chi la fittizietà eccepisce (Cass. 27709/ 2022). Ma la regola, come evidenziato in altra decisione inerente altra vicenda analoga, è la seguente: << in materia tributaria, ricorre l'abuso del diritto, enucleabile in base ai principi di capacità contributiva e di progressività ex art. 53 Cost, ogni qual volta si sia in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, pur se non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono realizzate al fine di eludere l'imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economica;
di talché, per configurare la condotta abusiva è necessaria un'attenta valutazione delle "ragioni economiche" delle operazioni negoziali che sono poste in essere, in quanto, se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari, minore o del tutto assente è il rischio della pratica abusiva;
se, invece, tali operazioni, pur se effettivamente realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di "anormalità" economica, può verificarsi una ripresa fiscale là dove è possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa. In tal senso, la prova dell'elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato>> (Cass. 27158/ 2021; Cass. 22072/2024). Dunque, la scelta organizzativa è abusiva e mira ad eludere l'imposta maggiore, quando sia fittizia, innanzitutto. Ciò in quanto il diritto di stabilimento tributario non è negabile, non si può cioè imporre ad una impresa di ricercare il maggior costo, ed è nel diritto della impresa ricercare quello minore, purché ciò avvenga con operazioni reali e non meramente apparenti. In altri termini, l'impresa ha il diritto di corrispondere la minore imposta se effettivamente svolge la sua principale attività nel luogo in cui tale imposta è prevista. Non può dirsi che rientri nel diritto di stabilimento fiscale il fatto di lasciare la principale sede (o attività) in un luogo e corrispondere l'imposta in un altro, dove però si è stabilita una sede fittizia. Posto che il diritto di stabilimento fiscale presuppone, per l'appunto, che tale stabilimento sia reale. Infatti, in materia fiscale << il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente di conseguire vantaggi fiscali mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici>> (Cass. 14674 /
2024). Il che significa che il trasferimento non solo deve essere effettivo, ma altresì, quando lo sia, deve essere mosso da esigenze organizzative ed economiche che non consistano nella sola finalità di risparmio della imposta. Qui il trasferimento risulta meramente fittizio come già sopra evidenziato.
E nel caso di specie, aldilà della genericità dei presunti altri vantaggi che la Ricorrente_1 avrebbe ricavato da detto trasferimento di sede, come “una significativa velocizzazione dei tempi di disbrigo delle pratiche di immatricolazione dei veicoli e una loro migliore gestione rispetto agli uffici presenti in altri luoghi, una migliore gestione anche delle pratiche relative alla riscossione delle sanzioni per le violazioni del codice della strada dall'Agente della Riscossione della Provincia di Trento e una rilevante riduzione degli oneri da sostenere per l'assicurazione relativi ai veicoli destinati al noleggio”, deve ritenersi la inesistenza degli stessi. Quanto alla più celere e migliore gestione delle pratiche amministrative si tratta di asserzione del tutto indimostrata, anche a fronte della crescente automatizzazione e digitalizzazione di tali servizi. Al riguardo appare significativa la risposta data dall'Aci al quesito postole dalla resistente, prodotta sempre dalla medesima parte, in cui attesta non solo la irrilevanza sulla tempistica dell'accesso a sportelli fisici diversi dell'ufficio, ma soprattutto la natura telematica della gestione della tipologia delle pratiche c.d massive, come quella delle formalità di trascrizione del settore automotive/noleggio. Anche i dati sui costi assicurativi non sono conferenti, in quanto, oltre a trattarsi di dati espressi in termini assoluti e non comparativi, dalle condizioni contrattuali di Generali, assicuratore di Ricorrente_1, in coerenza con l'IVASS, emerge come le variabili legate al calcolo del premio per il prodotto Flotta sia piuttosto legato al numero dei veicoli e alla storicità dei sinistri e, subordinatamente, al luogo di circolazione, senza alcun riferimento al luogo di collocazione della sede legale. Nella nota dell'IVASS del 22.4.2024, allegata sempre da parte resistente, l'Istituto evidenzia che il parametro del luogo di residenza viene escluso nel computo della quotazione del rischio per le imprese autorizzate a esercitare il ramo r.c. auto limitatamente ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli”
e che da un sondaggio informale con le compagnie assicurative il cambiamento delle sedi legali delle Società di noleggio a breve e lungo termine o di leasing di autoveicoli, qualora non sia legato a una modifica delle aree di effettiva circolazione dei veicoli, non genera alcun risparmio assicurativo.
Ne consegue in assenza di elementi a sostegno dell'esistenza di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dal risparmio di imposta, la chiara natura elusiva dello spostamento formale della sede legale, con conferma della sua fittizietà.
Infondate appaiono anche i restanti motivi di ricorso
Venendo all'esame della doglianza inerente il mancato scomputo di quanto già versato a titolo ITP alla provincia di Trento, sul presupposto che l'art. 10-bis c. 1 dello Statuto del Contribuente consente di recuperare a tassazione il solo vantaggio fiscale conseguito dal contribuente per effetto dell'operazione abusiva posta in essere, ed il vantaggio fiscale, in tal caso, sarebbe costituito dalla differenza tra l'imposta che avrebbe dovuto essere versata a Roma Capitale e il minore importo versato per effetto delle aliquote deliberate dalla Provincia Autonoma di Trento, deve evidenziarsi che questa forma di compensazione, come ogni forma di compensazione, vale tra le stesse parti: si può decurtare dal debito totale il credito vantato verso il medesimo soggetto, non quello vantato verso un terzo. Se la società ricorrente ha indebitamente versato alla Provincia di Trento non può pretendere che questo versamento venga detratto da quanto dovuto alla Provincia di
Roma, la quale diversamente avrà un gettito minore del dovuto, non perchè sia debitrice a sua volta, ma perchè il suo debitore ha indebitamente pagato ad un terzo. Fermo restando che l'indebito verso la Provincia di Trento che può essere recuperato come ogni pagamento non dovuto può esserlo.
.Quanto ai veicoli che non superano i 53 Kw la ricorrente non è stata in grado di dimostrare l'erroneità dei dati allegati con riferimento alle singole targhe. Ad ogni modo, la circostanza che limitatamente alle sole autovetture al di sotto dei 53 Kw anche a Roma sarebbe stata applicata la tariffa fissa, non dimostra certamente ed in alcun modo che non vi sia stato un abuso del diritto, evidentemente indirizzato a raggiungere un illegittimo vantaggio fiscale per tutta la restante flotta che a Roma avrebbe scontato la più esosa tariffa proporzionale anziché la ben più contenuta tariffa fissa. Parte ricorrente lamenta, poi, che l'ente impositore avrebbe assoggettato i veicoli con Kw compresi entro i 53 all'imposta fissa di € 151,00 mentre per i veicoli con Kw superiori a 53 avrebbe moltiplicato il totale dei Kw di ciascun veicolo per 3,51, laddove la tariffa di
3,51 dovrebbe essere applicata esclusivamente per i Kw che eccedono i 53 e non già per i Kw complessivi dei veicoli. Tuttavia, dal tariffario ACI si evince chiaramente che superati i 53Kw vi è uno scalino derivante da una moltiplicazione e non da una addizione.
Quanto alle sanzioni, nessuna incertezza normativa può rinvenirsi né può applicarsi la normativa su pagamenti tempestivamente eseguiti ad un ufficio diverso da quello competente, vertendosi nel caso di specie non già in tema di errore incolpevole, bensì di un abuso del diritto che quindi deriva da una condotta intenzionale.
Inoltre anche la richiesta di applicazione di sanzioni più favorevoli non appare meritevole di accoglimento in quanto le sanzioni ridotte previste dal Decreto Legislativo 87/2024 si applicano solo alle violazioni commesse dopo il 1/00/2024 secondo il disposto dell' art. 5 del citato decreto, ritenendo non in contrasto con i principi costituzionali e unionali tale espressa disposizione legislativa che deroga al generale principio di retroattività della legge più favorevole. ( v. cass n. 1274 del 19/01/2025).
Quanto alle spese processuali, la complessità e degli argomenti trattati induce alla integrale compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Roma 21.1.2026 Il Giudice Il Presidente Dott.ssa Maria
UR dott. Luigi Calabrese
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
BONAVENTURA MARIA, Relatore
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6135/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Roma - Via Iv Novembre, 119-A 00187 Roma RM
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6 ET NE - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 170 IPT-IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 544/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Città metropolitana di Roma Capitale in data 14.2.2025, depositato in Corte in data 10.3.2025 , la Ricorrente_1 S.r.l., già Società_4 S.r.l., c.f. P.IVA_1, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott.ssa Rappresentante_2 e in persona dell'amministratrice Nominativo_1 Dott.Ssa Rappresentante_1, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal Dott. Comm. Difensore_1 e dagli avv.ti Difensore_2, Difensore_4 e Difensore_3, ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'avviso di accertamento n. 170 del 2024 – Prot. CMRC-2024-0217533 di Euro 2.773.819,17, (di cui Euro 1.994.571,78 a titolo di IPT, Euro 598.371,53 a titolo di sanzione per omesso versamento nella misura del 30% e Euro 180.873,86 a titolo di interessi) oltre a spese di notifica relativa a Imposta Provinciale di Trascrizione “IPT” relativa all'anno di imposta 2019, notificata a mezzo p.e.c. il 18 dicembre 2024. chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e instando per la sospensiva.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente, premesso di aver trasferito nel 2013 la propria sede legale a
Trento, ove aveva aperto l'anno precedente una sede secondaria, lasciando la sede di Roma come sede secondaria, e di aver provveduto a versare l'IPT in sede di immatricolazione a Trento delle auto oggetto dell'attività di noleggio, ha addotto la insussistenza della pretesa relativa alla medesima imposta su Roma, senza neppure la detrazione di quanto versato a Trento, considerato che tale scelta non aveva alcun scopo elusivo, tanto che in analoghi giudizi la CGT aveva accolto le richieste della ricorrente annullando gli atti impositivi per gli anni 2016, 2017 e 2017, così come quelli emessi nei confronti di altre società di noleggio, ritenendo non configurabile un abuso del diritto fiscale per la presenza di rapporti economici nella sede legale e la validità commerciale dell'operazione di trasferimento. Ha quindi ripercorso la disciplina statale dell'ITP, quella dettata da Roma Capitale e dalla Provincia autonoma di Trento, e addotto 1) la illegittimità dell'atto essendo stato notificato oltre il termine di decadenza di tre anni dalla data in cui le formalità sono state eseguite previsto dal comma 4 dell'art. 56 del d.lgs. n. 446/1997;2) la illegittimità per carenza di motivazione;
3) la infondatezza nel merito della pretesa per inesistenza dell'asserito abuso del diritto fiscale, risultando pienamente configurata l'esimente della sussistenza di valide ragioni extrafiscali per il trasferimento della sede legale di Ricorrente_1 da Roma a Trento, quali il risparmio assicurativo, e comunque per legittimità dell'immatricolazione dei veicoli e della loro iscrizione al P.R.A. della provincia in cui una persona giuridica abbia anche solo una sede secondaria. In subordine ha evidenziato come l'ente territoriale può recuperare soltanto il risparmio d'imposta netto effettivamente ottenuto mediante l'operazione asseritamente abusiva anche laddove il contribuente abbia pagato imposte a un ente diverso da quello accertatore con riduzione della pretesa a € 871.927,12 avendo versato nel 2019 l'IPT a favore della Provincia Autonoma di
Trento per Euro 982.213,00. Ha rilevato che comunque andavano escluse le formalità eseguite nel 2019 relative ai veicoli Kw compresi entro i 53, poiché in relazione a tutte tali formalità il trasferimento della sede legale della Ricorrente da Roma a Trento non ha generato alcun vantaggio fiscale, avendo versato la medesima IPT (fissa). Ha altresì richiesto l'annullamento delle sanzioni attesa le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono e in quanto l'imposta già versata ad altro ente diverso da quello competente o quantomeno ridotta in forza dello ius superveniens recato dall'art. 2 del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87.
Si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 12.3.2025 la Città Metropolitana di Roma Capitale contestando la fondatezza del proposto gravame di cui chiedeva rigetto, richiamando in tal senso la decisione della stessa CGT di Roma in relazione all'accertamento del 2021. Quindi, dopo aver ripercorso il quadro normativo, l'organizzazione della Ricorrente_1 con lo spostamento della sede a Trento, peraltro priva di personale amministrativo e operativo, finanche di personale stabile, gli esiti degli accertamenti avviati da Roma Capitale, ha evidenziato la infondatezza dell'eccezione di decadenza, vigendo in materia il termine quinquennale che decorre dal momento della nascita dell'obbligazione tributaria e del relativo omesso versamento e non dal trasferimento a Trento, nonché la infondatezza di quella di carenza di motivazione, risultando enunciati in forma chiara e precisa i riferimenti normativi e i presupposti di fatto, allegati i dati ACI e la ricevuta di iscrizione, nonché il criterio di calcolo adottato. Ha ribadito la natura elusiva del trasferimento a Trento, peraltro nello stesso immobile ove altre 8 società di noleggio hanno sede, con conseguente natura indebita del vantaggio fiscale goduto anche per la inesistenza di vantaggi extrafiscali, come riferito dalla Motorizzazione e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, e conseguentemente la non rilevanza dell'effettuato pagamento a Trento
e la correttezza dell'applicazione delle sanzioni, non essendovi incertezza e non applicandosi la normativa sopravvenuta
In data 7.4.2025 la Città Metropolitana resistente depositava nuova documentazione e in data 29.12.2025 memoria in cui nell'aggiornare sullo stato del fenomeno di trasferimento a Trento, ha ribadito le argomentazioni già spese, richiamando ulteriori decisioni sia della CGT di Roma che di Milano e di altri uffici, anche in appello, e la non opponibilità dei versamenti operati a favore di Enti impositivi essendo onere della
Società avviare le più opportune azioni di rimborso nei confronti degli Enti a favore dei quali sia stata versata l'IPT.
Con memoria depositata in data 9.1.2026 la società ricorrente insisteva nelle doglianze approfondendo e ulteriormente argomentando, nonché dando conto dei numerosissimi precedenti della CGT di Roma e CGT
Lazio che avevano annullato tanto gli analoghi avvisi di accertamento emessi a carico della stessa Ricorrente per precedenti periodi d'imposta, quanto gli analoghi avvisi di accertamento emessi dalla stessa a carico di altre società di autonoleggio, che allegava.
All'udienza odierna, all'esito della pubblica discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere disatteso.
Preliminarmente va rilevata la infondatezza della doglianza in tema di decadenza in quanto il dies a quo non va individuato, come erroneamente pretende la ricorrente, nell'anno 2013, allorquando si era realizzato il trasferimento della sede legale da Roma a Trento, bensì nel 2019, anno di imposta in cui il pagamento dell'IPT avrebbe dovuto essere effettuato, essendo il presupposto impositivo costituito dall'espletamento di formalità al PRA per ciascun veicolo. Inoltre il termine triennale che parte ricorrente invoca si applica solo alla imposta suppletiva, non a quella principale (C. Cass., Ord. n. 25620/2022; Cass. Sent. n. 10489/2016
e nota del Ministero delle finanze prot. n. 3263 del 16 gennaio 2024). Quanto al lamentato difetto di motivazione, va ribadito che l'avviso di accertamento enuncia in forma chiara e precisa sia i riferimenti normativi che i presupposti di fatto della ripresa a tassazione enunciando in maniera analitica gli elementi che - come si dirà in seguito - hanno portato a ritenere sussistente un abuso del diritto rilevante ai sensi dell'art.10 bis L.212/2000. Come prescritto dal citato art. 10 bis, comma 8, l'atto impositivo
è stato specificamente motivato in relazione “alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente”. Quanto poi in particolare, ai richiamati dati ACI in relazione ai veicoli elencati nell'allegato n. 1, la società ricorrente si limita ad una generica contestazione, ma non fornisce alcun documento contrastante con la bontà di tali dati. La ricevuta di iscrizione elaborata dall'ACI viene consegnata alla stessa proprietaria, Ricorrente_1, che ne è in possesso e che, sebbene richiesta dall'Ufficio, non ha inteso condividerne i dati. Inoltre i dati ACI possono agevolmente essere confrontati con quelli del PRA. Non solo, ma va anche ribadito che è stato comunque garantito alla parte il più ampio esercizio del diritto di difesa, di cui è dimostrazione l'impugnazione tempestiva, rituale ed analitica da parte del contribuente dell'avviso di accertamento.
Nel merito, appaiono al riguardo pienamente condivisibili le argomentazioni spese da questa Corte di Giustizia
Tributaria nella decisione emessa nell'ambito di analogo giudizio relativo ad accertamento per il diverso anno di imposta 2021 ( sent.n. 2176/2025) in relazione alla natura elusiva dello spostamento della sede legale della società ricorrente
Come è noto, l'art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, istitutiva dell'IPT, stabilisce che “le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio” e il Regolamento IPT della Città Metropolitana di Roma pro tempore vigente prevede, all'art. 1, che “è istituita l'Imposta Provinciale di Trascrizione sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico…avente competenza nel territorio della
Provincia di Roma…” e, all'art. 5, che il versamento dell'imposta “per le formalità di prima iscrizione dei veicoli al PRA, deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione” e “per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti al PRA deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto”. Con il D.lgs. 6 maggio 2011 n. 68 sono state modificate le modalità di determinazione della tariffa dell'IPT - con efficacia a partire dall'entrata in vigore del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge
14 settembre 2011, n. 148 - per gli atti soggetti ad IVA: la previgente tassazione in misura fissa degli atti soggetti ad IVA ai fini IPT è stata sostituita, per gli autoveicoli di potenza superiore a 53 Kw, da un regime di tassazione proporzionale basato sul numero dei Kw dei veicoli, con un'equiparazione alla tassazione prevista per gli atti non soggetti ad IVA. Tale modifica legislativa non ha tuttavia interessato le Province autonome tra cui la Provincia Autonoma di Trento - che hanno potuto mantenere operante, nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta, il previgente e più vantaggioso regime, basato sulla determinazione dell'I.P.T. in misura fissa. Ciò ha indotto moltissime società di noleggio a spostare la propria sede in tale provincia.
La Ricorrente_1, fin dalla sua costituzione nel 1996, ha avuto la propria sede legale a Roma, in Indirizzo_1, presso un imponente complesso immobiliare, tutt'ora completamente occupato dal Società_1, la cui porzione ad uso esclusivo della Ricorrente_1 è un intero piano, per un canone annuo di € 75.000,00 e una consistenza di circa 262 mq. Facendo seguito alle già citate modifiche legislative del 2011 che introducevano il calcolo in misura proporzionale della tariffa IPT, con mantenimento della misura fissa nella sola provincia Autonoma di Trento, nel 2012, la Ricorrente_1 istituiva una sede secondaria a Trento e, nel 2013, trasferiva da Roma a Trento la propria sede legale, lasciando a Roma una sede secondaria.
Peraltro a tale formale trasferimento di sede legale non ha fatto seguito alcun riassetto organizzativo, in quanto, in particolare, come risulta dalla documentazione prodotta dalla Città Metropolitana resistente e come ricostruito dettagliatamente nell'altra sentenza emessa da questa CGT in relazione anno di imposta
2021 sopra richiamata: tutti i dipendenti continuano a svolgere le proprie mansioni presso la sede secondaria di Roma mentre priva di personale risulta la sede di Trento;
il Consiglio di Amministrazione risulta domiciliato presso la sede secondaria di Roma;
i verbali dei CdA e le Assemblee dei Soci di approvazione dei Bilanci si sono tenuti a Roma;
i Procuratori, con esclusione di Società_2 S.p.A., risultano tutti ancora domiciliati per la carica presso la sede di Roma;
il revisore legale dei conti è stato riconfermato per le successive annualità in Società_3 S.p.A., sede di Roma;
Ricorrente_1 continua ad usufruire dei servizi professionali dei medesimi Notai appartenenti al distretto territoriale di Roma;
le altre Società del Società_1, con le quali Ricorrente_1 ha stretti rapporti di collaborazione, o presso la quale rifornisce il proprio parco circolante, hanno la propria sede legale a Roma, alla Indirizzo_2 Nominativo_2.
Inoltre, come emerge dal processo verbale della G.d.F. di Trento prodotto dalla medesima parte resistente,
e come anche sotto tale aspetto ricostruito nel precedente giudiziario relativo all'accertamento per l'anno di imposta 2021, l'accesso, in data 8 luglio 2021, presso la sede di Trento al fine di reperire documentazione contabile ed extra contabile per il periodo di imposta 2018, gli operatori della G.d.F. venivano informati dall'unica dipendente di Società_2 S.p.A. presente in loco che, presso la sede di Trento non era impiegato personale Ricorrente_1, ma che vi si recava saltuariamente un suo procuratore, Dott. Nominativo_3. Veniva altresì accertato che non erano presenti sulle scrivanie ivi allocate documenti, pc o telefoni. Contattato telefonicamente il Dott. Nominativo_3 affermava che “presso la sede legale si reca saltuariamente la Responsabile Amministrativa, dott.ssa Sella CICCOPAOLI”. In assenza di qualsiasi dipendente e/o referente della Ricorrente_1 e constatato che nessuno avrebbe potuto raggiungere la sede di Trento nel corso della giornata – l'accesso è stato eseguito nuovamente in data 14 luglio 2021 alla presenza dell'Amministratore delegato. Nessuna attività amministrativa e di direzione di Ricorrente_1 viene quindi svolta presso la sede legale. Società_2
si impegna a fornire servizi di ricezione della corrispondenza postale, atti fiscali, giudiziari o amministrativi e a predisporre, con cadenza settimanale, un unico plico, contenente gli Atti ricevuti, da inviare tramite Corriere Espresso MBCW presso la sede di Roma in Indirizzo_1. A partire dal 1 gennaio 2024, del resto, la Ricorrente_1 ha riportato la sede legale a Roma.
E' chiara quindi la totale assenza di sostanza economica dell'operazione di trasferimento della sede legale da Roma a Trento, con l'unica funzione di versare l'IPT in misura fissa presso la Provincia autonoma di
Trento, anziché in misura proporzionale a Roma e conseguentemente palese la condotta di abuso del diritto rilevante ai sensi dell'art. 10 bis L.212/2000.
Non vi è alcun dubbio che la sede stabilita formalmente dalla società, è quella che conta, ai fini della imposizione, salvo che essa costituisca un abuso del diritto o salvo che essa sia fittizia. Ma non è sufficiente la mera indicazione della sede legale se la stessa non rappresenta la realtà, siccome sostenuto dalla società ricorrente. Invero la sede legale è il luogo in cui la società ha stabilito il centro dei propri affari e tale non può sicuramente ritenere quella formalmente indicata ma non utilizzata dalla società, in quanto non ha personale, non riceve posta e non svolge attività. Il trasferimento invero ha costituito un espediente per sottrarsi alla imposta dell'effettivo luogo di sede, in favore di una meno gravosa imposizione. Una volta ammesso che il trasferimento è fittizio, non è necessario indagare se esso è realizzato << in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici>> : accertamento che presuppone invece che il trasferimento sia effettivo. Se è fittizio non è di conseguenza necessario accertare per quale scopo organizzativo o d'impresa possa essere stato deciso e realizzato
Peraltro, esaminando le ulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso in merito alla natura non elusiva del trasferimento di sede giustificato anche da altre ragioni di sostanza economica e commerciale. È indubbio che l'onere della prova grava su chi la fittizietà eccepisce (Cass. 27709/ 2022). Ma la regola, come evidenziato in altra decisione inerente altra vicenda analoga, è la seguente: << in materia tributaria, ricorre l'abuso del diritto, enucleabile in base ai principi di capacità contributiva e di progressività ex art. 53 Cost, ogni qual volta si sia in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, pur se non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono realizzate al fine di eludere l'imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economica;
di talché, per configurare la condotta abusiva è necessaria un'attenta valutazione delle "ragioni economiche" delle operazioni negoziali che sono poste in essere, in quanto, se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari, minore o del tutto assente è il rischio della pratica abusiva;
se, invece, tali operazioni, pur se effettivamente realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di "anormalità" economica, può verificarsi una ripresa fiscale là dove è possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa. In tal senso, la prova dell'elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato>> (Cass. 27158/ 2021; Cass. 22072/2024). Dunque, la scelta organizzativa è abusiva e mira ad eludere l'imposta maggiore, quando sia fittizia, innanzitutto. Ciò in quanto il diritto di stabilimento tributario non è negabile, non si può cioè imporre ad una impresa di ricercare il maggior costo, ed è nel diritto della impresa ricercare quello minore, purché ciò avvenga con operazioni reali e non meramente apparenti. In altri termini, l'impresa ha il diritto di corrispondere la minore imposta se effettivamente svolge la sua principale attività nel luogo in cui tale imposta è prevista. Non può dirsi che rientri nel diritto di stabilimento fiscale il fatto di lasciare la principale sede (o attività) in un luogo e corrispondere l'imposta in un altro, dove però si è stabilita una sede fittizia. Posto che il diritto di stabilimento fiscale presuppone, per l'appunto, che tale stabilimento sia reale. Infatti, in materia fiscale << il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente di conseguire vantaggi fiscali mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici>> (Cass. 14674 /
2024). Il che significa che il trasferimento non solo deve essere effettivo, ma altresì, quando lo sia, deve essere mosso da esigenze organizzative ed economiche che non consistano nella sola finalità di risparmio della imposta. Qui il trasferimento risulta meramente fittizio come già sopra evidenziato.
E nel caso di specie, aldilà della genericità dei presunti altri vantaggi che la Ricorrente_1 avrebbe ricavato da detto trasferimento di sede, come “una significativa velocizzazione dei tempi di disbrigo delle pratiche di immatricolazione dei veicoli e una loro migliore gestione rispetto agli uffici presenti in altri luoghi, una migliore gestione anche delle pratiche relative alla riscossione delle sanzioni per le violazioni del codice della strada dall'Agente della Riscossione della Provincia di Trento e una rilevante riduzione degli oneri da sostenere per l'assicurazione relativi ai veicoli destinati al noleggio”, deve ritenersi la inesistenza degli stessi. Quanto alla più celere e migliore gestione delle pratiche amministrative si tratta di asserzione del tutto indimostrata, anche a fronte della crescente automatizzazione e digitalizzazione di tali servizi. Al riguardo appare significativa la risposta data dall'Aci al quesito postole dalla resistente, prodotta sempre dalla medesima parte, in cui attesta non solo la irrilevanza sulla tempistica dell'accesso a sportelli fisici diversi dell'ufficio, ma soprattutto la natura telematica della gestione della tipologia delle pratiche c.d massive, come quella delle formalità di trascrizione del settore automotive/noleggio. Anche i dati sui costi assicurativi non sono conferenti, in quanto, oltre a trattarsi di dati espressi in termini assoluti e non comparativi, dalle condizioni contrattuali di Generali, assicuratore di Ricorrente_1, in coerenza con l'IVASS, emerge come le variabili legate al calcolo del premio per il prodotto Flotta sia piuttosto legato al numero dei veicoli e alla storicità dei sinistri e, subordinatamente, al luogo di circolazione, senza alcun riferimento al luogo di collocazione della sede legale. Nella nota dell'IVASS del 22.4.2024, allegata sempre da parte resistente, l'Istituto evidenzia che il parametro del luogo di residenza viene escluso nel computo della quotazione del rischio per le imprese autorizzate a esercitare il ramo r.c. auto limitatamente ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli”
e che da un sondaggio informale con le compagnie assicurative il cambiamento delle sedi legali delle Società di noleggio a breve e lungo termine o di leasing di autoveicoli, qualora non sia legato a una modifica delle aree di effettiva circolazione dei veicoli, non genera alcun risparmio assicurativo.
Ne consegue in assenza di elementi a sostegno dell'esistenza di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dal risparmio di imposta, la chiara natura elusiva dello spostamento formale della sede legale, con conferma della sua fittizietà.
Infondate appaiono anche i restanti motivi di ricorso
Venendo all'esame della doglianza inerente il mancato scomputo di quanto già versato a titolo ITP alla provincia di Trento, sul presupposto che l'art. 10-bis c. 1 dello Statuto del Contribuente consente di recuperare a tassazione il solo vantaggio fiscale conseguito dal contribuente per effetto dell'operazione abusiva posta in essere, ed il vantaggio fiscale, in tal caso, sarebbe costituito dalla differenza tra l'imposta che avrebbe dovuto essere versata a Roma Capitale e il minore importo versato per effetto delle aliquote deliberate dalla Provincia Autonoma di Trento, deve evidenziarsi che questa forma di compensazione, come ogni forma di compensazione, vale tra le stesse parti: si può decurtare dal debito totale il credito vantato verso il medesimo soggetto, non quello vantato verso un terzo. Se la società ricorrente ha indebitamente versato alla Provincia di Trento non può pretendere che questo versamento venga detratto da quanto dovuto alla Provincia di
Roma, la quale diversamente avrà un gettito minore del dovuto, non perchè sia debitrice a sua volta, ma perchè il suo debitore ha indebitamente pagato ad un terzo. Fermo restando che l'indebito verso la Provincia di Trento che può essere recuperato come ogni pagamento non dovuto può esserlo.
.Quanto ai veicoli che non superano i 53 Kw la ricorrente non è stata in grado di dimostrare l'erroneità dei dati allegati con riferimento alle singole targhe. Ad ogni modo, la circostanza che limitatamente alle sole autovetture al di sotto dei 53 Kw anche a Roma sarebbe stata applicata la tariffa fissa, non dimostra certamente ed in alcun modo che non vi sia stato un abuso del diritto, evidentemente indirizzato a raggiungere un illegittimo vantaggio fiscale per tutta la restante flotta che a Roma avrebbe scontato la più esosa tariffa proporzionale anziché la ben più contenuta tariffa fissa. Parte ricorrente lamenta, poi, che l'ente impositore avrebbe assoggettato i veicoli con Kw compresi entro i 53 all'imposta fissa di € 151,00 mentre per i veicoli con Kw superiori a 53 avrebbe moltiplicato il totale dei Kw di ciascun veicolo per 3,51, laddove la tariffa di
3,51 dovrebbe essere applicata esclusivamente per i Kw che eccedono i 53 e non già per i Kw complessivi dei veicoli. Tuttavia, dal tariffario ACI si evince chiaramente che superati i 53Kw vi è uno scalino derivante da una moltiplicazione e non da una addizione.
Quanto alle sanzioni, nessuna incertezza normativa può rinvenirsi né può applicarsi la normativa su pagamenti tempestivamente eseguiti ad un ufficio diverso da quello competente, vertendosi nel caso di specie non già in tema di errore incolpevole, bensì di un abuso del diritto che quindi deriva da una condotta intenzionale.
Inoltre anche la richiesta di applicazione di sanzioni più favorevoli non appare meritevole di accoglimento in quanto le sanzioni ridotte previste dal Decreto Legislativo 87/2024 si applicano solo alle violazioni commesse dopo il 1/00/2024 secondo il disposto dell' art. 5 del citato decreto, ritenendo non in contrasto con i principi costituzionali e unionali tale espressa disposizione legislativa che deroga al generale principio di retroattività della legge più favorevole. ( v. cass n. 1274 del 19/01/2025).
Quanto alle spese processuali, la complessità e degli argomenti trattati induce alla integrale compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Roma 21.1.2026 Il Giudice Il Presidente Dott.ssa Maria
UR dott. Luigi Calabrese