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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRARA VINCENZO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2878/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Angri
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1276 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2328 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Ricorrente_1 si riporta al ricorso ed insiste per il suo accoglimento. Resistente/Appellato: nessuno è presente alle ore 11:12.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento nn. 1276 e 2328, emessi dal Comune di Angri per insufficiente pagamento dell'IMU per gli anni 2019 e 2020 e notificati il 15.4.2025, chiedendo, in particolare l'annullamento delle sanzioni, irrogate per un importo complessivo di euro 439,60 (205+234,60).
Infatti, l'obbligo contributivo contestato a seguito di tale accertamento sarebbe sorto in ragione della conversione da terreni fondiari a terreni edificabili delle aree di proprietà dell'istante, intervenuta a seguito della deliberazione del nuovo piano urbanistico nell'anno 2016 e approvato nel 2018; tuttavia il Comune ha provveduto alla statuizione dei nuovi valori venali, dei criteri e dei parametri correttivi per la rimodulazione dell'IMU soltanto con delibera della Giunta Comunale n. 2 del 24/01/2023, vale a dire a distanza di ben 5 anni dall'approvazione del nuovo piano urbanistico.
Ne deriva che, quando è sorto l'obbligo dichiarativo (30 giugno 2020 e 2021), i valori venali in comune commercio e i criteri di rimodulazione dell'IMU sulle nuove aree oggetto di variazione urbanistica non erano stati ancora determinati.
Ha aggiunto che nell'arco temporale intercorso tra la deliberazione del nuovo PUC e l'approvazione dei valori venali in comune commercio, il Comune non ha mai comunicato al contribuente la sopravvenuta variazione urbanistica dei terreni di sua proprietà, così come previsto dall'art. 31, comma 20 della Legge
289/2002.
Ha infine rappresentato che il ricorso presentato per identiche ragioni è stato accolto da questa Corte per l'IMU 2017, con la sentenza nr. 5038/2024 depositata il 12/11/2024.
Il Comune di Angri, benché regolarmente citato con p.e.c. ricevuta il 12.5.2025, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è fondata.
Il ricorrente ha dato prova del fatto che i valori per il calcolo dell'imposta sono stati rideterminati solo con delibera della Giunta Comunale n. 2 del 24/01/2023 e dunque in epoca successiva a quella della denuncia che si assume infedele;
d'altra parte, il Comune, non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna spiegazione alternativa a giustificazione dell'irrogazione delle sanzioni.
In un caso del genere, dunque, l'applicazione delle sanzioni amministrative si pone in contrasto con l'art. 5
D.lgs. n. 472/1997, secondo cui, ai fini della loro irrogazione, la condotta del contribuente, oltre che cosciente e volontaria, dev'essere rimproverabile allo stesso a titolo di dolo o colpa, nonché con l'art. 10, comma 2,
Legge n. 212/2000, che prevede che non sono irrogate sanzioni qualora il comportamento del contribuente
“risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione”.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna del Comune di Angri al pagamento delle spese in favore del ricorrente, liquidandole in euro 300,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Angri al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 300,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRARA VINCENZO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2878/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Angri
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1276 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2328 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Ricorrente_1 si riporta al ricorso ed insiste per il suo accoglimento. Resistente/Appellato: nessuno è presente alle ore 11:12.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento nn. 1276 e 2328, emessi dal Comune di Angri per insufficiente pagamento dell'IMU per gli anni 2019 e 2020 e notificati il 15.4.2025, chiedendo, in particolare l'annullamento delle sanzioni, irrogate per un importo complessivo di euro 439,60 (205+234,60).
Infatti, l'obbligo contributivo contestato a seguito di tale accertamento sarebbe sorto in ragione della conversione da terreni fondiari a terreni edificabili delle aree di proprietà dell'istante, intervenuta a seguito della deliberazione del nuovo piano urbanistico nell'anno 2016 e approvato nel 2018; tuttavia il Comune ha provveduto alla statuizione dei nuovi valori venali, dei criteri e dei parametri correttivi per la rimodulazione dell'IMU soltanto con delibera della Giunta Comunale n. 2 del 24/01/2023, vale a dire a distanza di ben 5 anni dall'approvazione del nuovo piano urbanistico.
Ne deriva che, quando è sorto l'obbligo dichiarativo (30 giugno 2020 e 2021), i valori venali in comune commercio e i criteri di rimodulazione dell'IMU sulle nuove aree oggetto di variazione urbanistica non erano stati ancora determinati.
Ha aggiunto che nell'arco temporale intercorso tra la deliberazione del nuovo PUC e l'approvazione dei valori venali in comune commercio, il Comune non ha mai comunicato al contribuente la sopravvenuta variazione urbanistica dei terreni di sua proprietà, così come previsto dall'art. 31, comma 20 della Legge
289/2002.
Ha infine rappresentato che il ricorso presentato per identiche ragioni è stato accolto da questa Corte per l'IMU 2017, con la sentenza nr. 5038/2024 depositata il 12/11/2024.
Il Comune di Angri, benché regolarmente citato con p.e.c. ricevuta il 12.5.2025, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è fondata.
Il ricorrente ha dato prova del fatto che i valori per il calcolo dell'imposta sono stati rideterminati solo con delibera della Giunta Comunale n. 2 del 24/01/2023 e dunque in epoca successiva a quella della denuncia che si assume infedele;
d'altra parte, il Comune, non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna spiegazione alternativa a giustificazione dell'irrogazione delle sanzioni.
In un caso del genere, dunque, l'applicazione delle sanzioni amministrative si pone in contrasto con l'art. 5
D.lgs. n. 472/1997, secondo cui, ai fini della loro irrogazione, la condotta del contribuente, oltre che cosciente e volontaria, dev'essere rimproverabile allo stesso a titolo di dolo o colpa, nonché con l'art. 10, comma 2,
Legge n. 212/2000, che prevede che non sono irrogate sanzioni qualora il comportamento del contribuente
“risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione”.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna del Comune di Angri al pagamento delle spese in favore del ricorrente, liquidandole in euro 300,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Angri al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 300,00, oltre accessori di legge, se dovuti.