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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2025, n. 37877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37877 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IS IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/07/2025 del TRIBUNALE DI TORINO, in funzione di giudice dell'appello cautelare personale;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni della procura generale, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37877 Anno 2025 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 22/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Torino ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di AN DI avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (con sistemi elettronici di controllo). Trattasi di istanza depositata dopo la sentenza di secondo grado, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di cinque anni, sei mesi e undici giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., con ruolo di promotore e organizzatore, e per innumerevoli reati fine commessi tra 1'8 dicembre 2022 e il 19 maggio 2023 (tra cui quelli di cui agli artt. 624-bis, 648, 493-ter e 482 cod. pen). 2. Nell'interesse di AN DI è stato proposto ricorso fondato su un motivo con il quale si deducono violazione di legge e mancanza della motivazione in merito alla proporzionalità della custodia cautelare in carcere (di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Il ricorrente premette che la pena di otto anni e quattro mesi di reclusione inflitta con la sentenza di primo grado sarebbe stata ridotta in appello, in accoglimento del concordato, a cinque anni, sei mesi e undici giorni di reclusione. Tale accadimento di natura processuale non sarebbe stato però considerato dal giudice dell'appello cautelare, ai fini delle valutazioni in termini di adeguatezza e proporzionalità della misura in atto, se non con mera formula di stile. Ne conseguirebbe, oltre alla mancanza totale di motivazione sul punto, la violazione degli artt. 275 e 299 cod. proc. pen. 3. La Procura generale ha concluso nei termini di cui in epigrafe RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile per il mancato confronto con le plurime rationes (autonomamente) fondanti la decisione, venendo così meno, in radice, l'unica funzione per la quale esso è previsto e ammesso (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, con particolare riferimento anche all'evidenziato profilo d'inammissibilità, si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Rv. 288486 - 01, in motivazione, tra le più recenti;
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 - 01), e Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 - 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). 2. L'ordinanza impugnata è lungi dal non aver considerato le prospettazioni difensive in punto di rilevanza del fatto nuovo ai fini delle valutazioni in termini di proporzionalità e adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Il giudice dell'appello cautelare con motivazione non censurabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, ha confermato il suddetto giudizio in considerazione dall'entità della pena di cui al concordato, pari a cinque anni, sei mesi e undici giorni di reclusione, valutata anche nel confronto con quella comminata in primo grado. Quanto innanzi è stato apprezzato in uno con la gravità dei fatti, in parte peraltro commessi anche durante il tempo in cui il prevenuto era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e utilizzando quale base operativa del sodalizio la propria abitazione. Il riferimento è, in particolare, al ruolo di capo-promotore dell'associazione operante anche grazie alla detta base operativa, utilizzata altresì quale rifugio per i mezzi adoperati dai sodali per la commissione dei furti, oltre che ai ventinove reati fine di cui all'ordinanza cautelare. L'utilizzo dell'abitazione quale base operativa da parte di soggetto di vertice del sodalizio operante ancorché sottoposto a misura di prevenzione è stata peraltro circostanza ritenuta tale da rendere inidonei gli arresti domiciliari ancorché applicati con l'ausilio di strumenti elettronici di controllo perché non funzionali rispetto alla gestione del pericolo della ripresa di attività illecita utilizzando il domicilio quale centro operativo. u.èrp tbut 3. Il ricorrente non confronta il proprio dire mcbr con l'apparato motivazionale che, quale ulteriore e autonoma ragione fondante la decisione, fa perno anche sull'inidoneità del domicilio indicato quale luogo di esecuzione degli invocati arresti domiciliari. Il riferimento è tanto digtabitazione del prevenuto inizialmente indicata con l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen., perché già utilizzata quale base operativa del sodalizio, quanto all'abitazione della di lui cognata, indicata successivamente, in quanto ubicata a soli 400 m dalla detta base operativa, quindi nel medesimo contesto spaziale di operatività del sodalizio. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e 3 valutati i profili di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186). Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dalla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22 ottobre 2025 Il Funzionariois tziario ok
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni della procura generale, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37877 Anno 2025 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 22/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Torino ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di AN DI avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (con sistemi elettronici di controllo). Trattasi di istanza depositata dopo la sentenza di secondo grado, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di cinque anni, sei mesi e undici giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., con ruolo di promotore e organizzatore, e per innumerevoli reati fine commessi tra 1'8 dicembre 2022 e il 19 maggio 2023 (tra cui quelli di cui agli artt. 624-bis, 648, 493-ter e 482 cod. pen). 2. Nell'interesse di AN DI è stato proposto ricorso fondato su un motivo con il quale si deducono violazione di legge e mancanza della motivazione in merito alla proporzionalità della custodia cautelare in carcere (di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Il ricorrente premette che la pena di otto anni e quattro mesi di reclusione inflitta con la sentenza di primo grado sarebbe stata ridotta in appello, in accoglimento del concordato, a cinque anni, sei mesi e undici giorni di reclusione. Tale accadimento di natura processuale non sarebbe stato però considerato dal giudice dell'appello cautelare, ai fini delle valutazioni in termini di adeguatezza e proporzionalità della misura in atto, se non con mera formula di stile. Ne conseguirebbe, oltre alla mancanza totale di motivazione sul punto, la violazione degli artt. 275 e 299 cod. proc. pen. 3. La Procura generale ha concluso nei termini di cui in epigrafe RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile per il mancato confronto con le plurime rationes (autonomamente) fondanti la decisione, venendo così meno, in radice, l'unica funzione per la quale esso è previsto e ammesso (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, con particolare riferimento anche all'evidenziato profilo d'inammissibilità, si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Rv. 288486 - 01, in motivazione, tra le più recenti;
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 - 01), e Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 - 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). 2. L'ordinanza impugnata è lungi dal non aver considerato le prospettazioni difensive in punto di rilevanza del fatto nuovo ai fini delle valutazioni in termini di proporzionalità e adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Il giudice dell'appello cautelare con motivazione non censurabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, ha confermato il suddetto giudizio in considerazione dall'entità della pena di cui al concordato, pari a cinque anni, sei mesi e undici giorni di reclusione, valutata anche nel confronto con quella comminata in primo grado. Quanto innanzi è stato apprezzato in uno con la gravità dei fatti, in parte peraltro commessi anche durante il tempo in cui il prevenuto era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e utilizzando quale base operativa del sodalizio la propria abitazione. Il riferimento è, in particolare, al ruolo di capo-promotore dell'associazione operante anche grazie alla detta base operativa, utilizzata altresì quale rifugio per i mezzi adoperati dai sodali per la commissione dei furti, oltre che ai ventinove reati fine di cui all'ordinanza cautelare. L'utilizzo dell'abitazione quale base operativa da parte di soggetto di vertice del sodalizio operante ancorché sottoposto a misura di prevenzione è stata peraltro circostanza ritenuta tale da rendere inidonei gli arresti domiciliari ancorché applicati con l'ausilio di strumenti elettronici di controllo perché non funzionali rispetto alla gestione del pericolo della ripresa di attività illecita utilizzando il domicilio quale centro operativo. u.èrp tbut 3. Il ricorrente non confronta il proprio dire mcbr con l'apparato motivazionale che, quale ulteriore e autonoma ragione fondante la decisione, fa perno anche sull'inidoneità del domicilio indicato quale luogo di esecuzione degli invocati arresti domiciliari. Il riferimento è tanto digtabitazione del prevenuto inizialmente indicata con l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen., perché già utilizzata quale base operativa del sodalizio, quanto all'abitazione della di lui cognata, indicata successivamente, in quanto ubicata a soli 400 m dalla detta base operativa, quindi nel medesimo contesto spaziale di operatività del sodalizio. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e 3 valutati i profili di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186). Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dalla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22 ottobre 2025 Il Funzionariois tziario ok