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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/09/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 15/9/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 2124 dell'anno 2024
TRA
, nato ad [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesco Saracino, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente – in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiola Leone, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del 15/9/2025, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/3/2024 il ricorrente chiedeva che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme avanzata dall' per indebita CP_1 percezione delle rate di pensione quota 102 per complessivi € 3.809,96.
Deduceva a tal fine il ricorrente che l' con provvedimento del 6/2/2023 gli aveva richiesto CP_1 la restituzione della somma di € 3.809,96, asseritamente percepita indebitamente per il periodo dall'1/9/2022 al 31/12/2022, in quanto sarebbero state riscosse rate di pensione quota 102 incompatibili con redditi derivanti dall'attività di lavoro dipendente. Lamentava la genericità della richiesta e l'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo.
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Costituendosi in giudizio, l' deduceva che il ricorrente era titolare di una pensione CP_1 anticipata quota 102 in convenzione internazionale VOARTS 48303456 con decorrenza
01/09/2022; che, successivamente alla fruizione della pensione, aveva ricevuto redditi da lavoro dipendente per il periodo dal 9/9/2022 al 26/9/2022, redditi incumulabili con la pensione anticipata in godimento;
che, in seguito alla trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva, l' aveva rilevato tale incumulabilità e, applicando la normativa di riferimento, CP_1 aveva richiesto la restituzione delle somme indebitamente riscosse da settembre a dicembre
2022; che vi era stato un atteggiamento doloso del ricorrente, il quale non aveva dichiarato il reddito da lavoro dipendente.
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La domanda è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato;
ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Tuttavia, a norma dell'art. 1886 c.c. le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali e solo in mancanza di queste ultime trovano applicazione le norme del Codice civile.
La disciplina dell'indebito previdenziale viene dunque così ricostruita in termini di lex specialis rispetto al regime ordinario dell'art. 2033 c.c., in quanto diretta ad approntare una tutela idonea in favore di chi abbia “in buona fede” percepito le prestazioni.
La Corte costituzionale, già con la sentenza n. 431 del 1993, aveva evidenziato il consolidamento di un principio di settore secondo il quale - in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito - trovava applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che escludeva viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, pur se informe e modalità diverse a seconda delle peculiari discipline dettate dal Legislatore, che a volte richiedono la mancanza di dolo, a volte l'accertamento della buona fede, a volte la consacrazione del carattere indebito della prestazione in un provvedimento formale comunicato all'interessato.
La disciplina in esame, dunque, soffre dell'avvicendamento di norme speciali, succedutesi nel tempo, con la conseguenza che risulta determinante individuare l'epoca in cui si è verificata l'erogazione, da parte dell' della somma non dovuta, nonché individuare la causale della CP_1 indebita corresponsione, al fine di centrare la disciplina ratione temporis applicabile all'obbligo restitutorio.
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Per le pensioni in regime assicurativo, nonché per la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, trova applicazione l'art. 52 della Legge n. 88/1989 che così stabilisce: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Fatte queste premesse di carattere generale, una ipotesi specifica di indebito è prevista e disciplinata dal comma 2 dell'art. 13 Legge n. 412/1991, consentendo all' di procedere CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e di provvedere al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo;
termine, peraltro, prorogabile, con decreto ministeriale, ai sensi del comma 2 bis, su richiesta dell' , in caso di ricorrenza di obiettive CP_1 ragioni di carattere organizzativo e funzionale.
Tornando al caso in esame, dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente è titolare di una pensione anticipata quota 102 in convenzione internazionale VOARTS 48303456 con decorrenza 01/09/2022.
La pensione anticipata, introdotta nel 2019 per chi avesse raggiunto la cd. quota cento negli anni 2019-2021, è stata poi estesa nel 2022 ai sensi della L. n. 234/2021 per coloro che avessero raggiunto la cd. quota 102 (almeno 64 anni di età anagrafica e 38 anni di contribuzione), come il ricorrente.
La pensione anticipata in parola è incumulabile con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo ed occasionale nel limite di 5.000 euro lordi, come espressamente previsto dall'art. 14 comma 3 del D.L. n. 4/2019, convertito nella L.
n. 26/2019. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
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La Corte di Cassazione ha di recente chiarito che “In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva” (cfr. in termini Cass. n.
30994/2024).
L' ha documentato (e comunque non vi è contestazione in proposito) che il ricorrente CP_1 abbia svolto attività lavorativa per il periodo dal 9 al 26 settembre 2022, pur avendo dichiarato di aver cessato la propria attività lavorativa in Belgio il 31/8/2022 e pur essendosi impegnato a comunicare eventuali ulteriori attività.
Pertanto, essendo incompatibile la pensione anticipata quota 102 con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente a settembre 2022, l' ha diritto a recuperare le somme erogate a titolo di CP_1 pensione anticipata per tutto l'anno solare, fino a dicembre 2022.
L'incumulabilità delle due prestazioni e l'omessa comunicazione dell'attività lavorativa da lavoro dipendente escludono la buona fede del ricorrente. L' ha peraltro tempestivamente CP_1 rilevato l'indebito con provvedimento del 6/2/2023, regolarmente notificato al ricorrente.
Per tutte le suddette ragioni, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Nulla può essere liquidato a titolo di spese processuali a carico del ricorrente, nonostante la soccombenza, essendo presente in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 15/3/2024 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese dell' . CP_1
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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