Sentenza 13 settembre 2017
Massime • 1
In tema di liberazione condizionale, la revoca del beneficio per la violazione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata presuppone trasgressioni tali da far ritenere il mancato ravvedimento della persona e, pertanto, il giudice deve accertare che l'addebito concretizzi una grave inosservanza al regime di vita cui il liberato era sottoposto e che la stessa costituisca un sicuro elemento rivelatore della mancanza di ravvedimento e della non meritevolezza dell'anticipato reinserimento nella vita sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/09/2017, n. 52020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52020 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2017 |
Testo completo
52020-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/09/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI -Presidente - Sent. n. sez. 2939/2017 GIACOMO ROCCHI Rel. Consigliere - - REGISTRO GENERALE STEFANO APRILE N.49010/2016 GAETANO DI GIURO LUIGI BARONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS AS nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 04/10/2016 del TRIB., SORVEGLIANZA di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Felicetta Marinelli che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ratificava il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che aveva sospeso la liberazione condizionale concessa a SA AS e revocava detto beneficio con ripristino della detenzione ordinaria, con efficacia ex nunc a far data dal 13/6/2016. In tre occasioni SA, condannato per il delitto di omicidio volontario, era stato sorpreso mentre era assente dal posto di lavoro in violazione degli obblighi di libertà vigilata e si trovava alla guida di un veicolo con a bordo soggetti pregiudicati. Secondo il Tribunale, la condotta era significativamente difforme dalle prescrizioni inerenti alla libertà vigilata e particolarmente significativa alla luce del delitto commesso e dell'entità della pena.
2. Ricorre per cassazione il difensore di SA AS, deducendo vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.. Il Tribunale aveva travisato il contenuto del decreto del Magistrato di Sorveglianza che aveva stabilito gli orari dell'attività lavorativa: contrariamente a quanto affermava l'ordinanza, non esisteva alcun obbligo di rimanere sul posto di lavoro durante la pausa pranzo (dalle 12'00 alle 13'00), né esso era menzionato nel verbale di sottoposizione alla misura di sicurezza. Ciò rilevava per la prima delle violazioni contestate, accertata alle 12'12. Inoltre il Tribunale non aveva valutato la documentazione prodotta dalla difesa che attestava la regolare presenza di SA sul luogo di lavoro in due dei tre giorni oggetto di segnalazione nonché la chiusura della ditta nella terza occasione, che cadeva in giorno di sabato: di tali elementi di prova non si dà conto nella motivazione del provvedimento impugnato, anche se lo stesso provvedimento di sospensione del Magistrato di Sorveglianza non aveva menzionato la segnalazione relativa al giorno di sabato. Ancora: il pregiudicato con cui si trovava nella propria autovettura SA in quest'ultima occasione era il suocero del ricorrente rispetto al quale, in ragione delle prescrizioni dettate, non sussisteva alcun divieto di frequentazione: il Tribunale aveva ignorato anche la relativa documentazione. Inoltre, con riferimento alle violazioni accertate il 21/6/2016, la difesa aveva dimostrato che SA si trovava in autovettura in quanto impegnato in consegne per conto della ditta: circostanza non valutata dal Tribunale, nonostante analoga giustificazione fosse stata ritenuta valida in relazione ad un giorno precedente. Infine, gli atti smentivano che SA si trovasse a bordo dell'autovettura 2 con pregiudicati: in due occasioni era stato osservato da solo e, nella terza si trovava con il suocero. La mancata valutazione delle deduzioni difensive e il travisamento operato dal Tribunale rendevano illogico il giudizio di complessiva difformità della condotta del ricorrente dalla prescrizioni imposte. In un secondo motivo il ricorrente deduce la sussistenza del medesimo vizio lamentando la mancanza di una congrua motivazione in ordine alla gravità della violazione e della incompatibilità della stessa con il mantenimento del beneficio.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. La lettura dell'ordinanza mostra sia un'interpretazione da parte del Tribunale degli obblighi derivanti dall'attività lavorativa in senso sfavorevole al condannato, non risultando prescritta la permanenza sul luogo del lavoro durante la pausa pranzo, sia l'omessa valutazione degli elementi offerti dalla difesa: sul rapporto di affinità di SA con SI GI, sulla chiusura della ditta in uno dei tre giorni oggetto di segnalazione, sulla giustificazione dell'assenza in altro giorno da parte del datore di lavoro, sulla mancanza di persone a bordo dell'autovettura a bordo della quale SA era stato osservato circolare nelle altre due occasioni. Occorre, pertanto, una nuova valutazione nel merito delle circostanze poste a base del provvedimento di revoca della libertà condizionale, al fine di accertare se effettivamente sussistessero le violazioni alle prescrizioni della libertà vigilata. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. Per la revoca della liberazione condizionale occorre che le trasgressioni agli obblighi inerenti alla libertà vigilata siano tali da far ritenere il mancato ravvedimento della persona, cosicché il giudice deve compiere una penetrante indagine diretta ad accertare, senza ombra di dubbio, se l'addebito possa concretizzare, o non, una grave trasgressione al regime di vita cui il liberato è stato sottoposto, e se costituisca un sicuro elemento rivelatore della mancanza di ravvedimento e della non meritevolezza dell'anticipato reinserimento nella vita sociale (Sez. 1, n. 7184 del 19/12/1997 dep. 19/02/1998, Trovato, Rv. - 209836). La motivazione del provvedimento impugnato ignora tale profilo, 3 soffermandosi piuttosto sulla gravità del delitto commesso e sull'entità della pena inflitta.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Così deciso il 13 settembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Antonella Patrizia Mazzei DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 NOV 2017, CANCELLIERE Dis