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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 361/2021 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 361/2021 R.G., posta in decisione con provvedimento del
04.10.2025 emesso in esito all'udienza del 02.10.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
P.IVA , con sede legale in Catanzaro – località Germaneto- presso Parte_1 P.IVA_1 la Cittadella Regionale, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t. ing. , C.F. , elettivamente domiciliata in Reggio Parte_2 C.F._1
Calabria, Via Galvani 13 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Crupi che la rappresenta e difende, giusto decreto del Commissario Straordinario n. 125 del 10.05.2021 ed in forza di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Francesco Posterino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Arricchimento senza causa - appello avverso la Sentenza n. 225/2021 del
Tribunale di Palmi pubblicata in data 16.03.2021, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 1445/2019 R.G, notificata in data 24.05.2021.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 13 agosto 2019, conveniva in giudizio Parte_3
per ottenere il pagamento dei contributi PAC relativi all'anno 2018 esponendo di Pt_1 avere presentato regolare “domanda unica” tramite che includeva: € CP_2
12.363,93 per titoli PAC validati, € 4.803,00 per indennità compensativa (PSR) e € 7.800,00
1 per produzione biologica. Rilevava l'odierno appellante che, nonostante la validazione dei titoli nel sistema SIAN e l'inserimento negli elenchi regionali definitivi, non aveva Pt_1 erogato le somme e che nessuna risposta era stata fornita alle diverse richieste inoltrate via
PEC ad eccezione di una convocazione per controllo del fascicolo aziendale. A sostegno delle proprie ragioni deduceva che il sistema PAC era ormai “disaccoppiato” nel senso che il pagamento era legato al possesso dei titoli e non già alla produzione. Rilevava di possedere titoli validati, superficie agricola ammissibile e fascicolo aziendale aggiornato e, pertanto, ai sensi del Reg. CE 73/2009 e Reg. UE 1307/2013, di avere diritto al pagamento dei contributi, essendo del tutto ingiustificato il mancato pagamento da parte di . Concludeva, Pt_1 pertanto, chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto al pagamento dei contributi di cui alla “domanda unica” relativa all'anno 2018 e, quindi, condannata al Pt_1 pagamento della somma complessiva di € 24.966,93, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze.
si costituiva in giudizio sostenendo che aveva effettivamente presentato la Pt_1 Pt_3 domanda unica 2018 tramite il CAA CAF AGRI di Reggio Calabria ma che, al momento della presentazione della domanda, lo stesso era sottoposto agli arresti domiciliari in forza di una ordinanza di custodia cautelare del 2016. Sosteneva che lo stato detentivo aveva costituito un impedimento di fatto che rendeva impossibile lo svolgimento dell'attività agricola, condizione necessaria per il riconoscimento dei contributi. Contestava, pertanto, la fondatezza della domanda, sostenendo che l'attività agricola dichiarata nel quadro K della domanda unica non poteva essere stata svolta da in quanto detenuto. Sosteneva che Pt_3
l'art. 9 del Reg. UE 1307/2013 richiede che l'agricoltore svolga attività minima sulle superfici agricole e che la detenzione domiciliare esclude la possibilità di esercitarla, rendendo così la dichiarazione dell'attore non veritiera. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda avanzata dall'attore, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite.
Con sentenza n. 225/2021, pubblicata il 16 marzo 2021, il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda di , condannava , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 Pt_1 tempore, al pagamento in favore dello stesso della somma complessiva di € 24.966,93, così suddivisa: € 12.363,93 per titoli PAC validati, € 4.803,00 per indennità compensativa (PSR),
€ 7.800,00 per produzione biologica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data del dovuto fino al saldo effettivo. Condannava infine alla rifusione Pt_1 delle spese di lite, distratte in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
Avverso detta sentenza proponeva appello chiedendo in via preliminare la Pt_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Palmi n. 225/2021, ai sensi degli artt. 351, co. 2 e 283 c.p.c. e nel merito la riforma integrale della sentenza, con il rigetto della domanda proposta dal , con la condanna dello stesso alla rifusione Parte_3 delle spese di lite per ogni fase e grado del giudizio.
A sostegno del gravame, con unico motivo di impugnazione, contestava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva interpretato in maniera illogica l'art. 9 del
2 Regolamento UE n. 1307/2013. Rilevava che erroneamente il Tribunale aveva riconosciuto al la qualifica di “agricoltore in attività”, nonostante nel 2018 lo stesso fosse sottoposto Pt_3
a detenzione domiciliare, condizione che, secondo l'appellante, impediva lo svolgimento dell'attività agricola minima richiesta dalla normativa europea. A sostegno della propria tesi richiamava anche una sentenza penale del Tribunale di Palmi (n. 597/2019) che aveva riconosciuto l'incompatibilità tra stato detentivo e lo svolgimento della attività agricola.
Si costituiva in giudizio il chiedendo che la impugnazione proposta da fosse Pt_3 Pt_1 dichiarata inammissibile o rigettata in quanto infondata, con condanna di detto Ente al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore ex art. 93 cpc. Rilevava che nessuna norma prevede la presenza fisica dell'agricoltore sui fondi quale condizione per il pagamento dei contributi e rilevava che il regime di “pagamento disaccoppiato” (art. 32 Reg. UE 1307/2013) non era legato alla produzione ma al possesso di requisiti oggettivi e soggettivi (titoli PAC, superficie ammissibile, fascicolo aziendale, ecc.), dei quali lo stesso era in possesso. Aggiungeva che l'attività agricola a lui riferibile era stata comunque effettivamente svolta tramite la moglie, anch'ella imprenditrice agricola, e che non vi era prova di alcuna “creazione artificiale delle condizioni” per ottenere i contributi, unico caso in cui la normativa prevedeva l'esclusione dal pagamento.
Rigettata con ordinanza del 17 febbraio 2022 l'istanza ex art. 283 cpc avanzata da con Pt_1 ordinanza del 3/4.10.2025 la Corte di Appello, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
02.10.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter cpc, assegnava la causa a sentenza, concedendo alle parti termine ex art. 190 cpc do giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
Preliminarmente deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità dell'appello – del tutto genericamente avanzata da parte appellata – tenuto conto che, contrariamente a quanto affermato, l'appello presenta tutti i requisiti necessari ai fini della sua ammissibilità.
Sul merito si rileva quanto segue.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante, con l'unico motivo di impugnazione, contesta la sentenza di primo grado sostenendo che il essendo sottoposto agli arresti domiciliari nel 2018, non avrebbe Pt_3 potuto svolgere attività agricola e, pertanto, non avrebbe potuto essere considerato
“agricoltore in attività”.
Rileva la Corte che il diritto ai pagamenti diretti nell'ambito della Politica Agricola Comune
(PAC) è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (attuato in Italia con i Decreti
Ministeriali 18 novembre 2014 e 26 febbraio 2015), che ha ridisegnato le procedure di sostegno al reddito per gli agricoltori alla luce del principio del disaccoppiamento: in sostanza, il livello del sostegno, e cioè il pagamento dei contributi, non è più legato alla quantità e al tipo di produzione di una specie vegetale o animale ma è stato subordinato al rispetto dei requisiti indicati della normativa introdotta dalla Comunità europea. La normativa stabilisce che i pagamenti sono concessi agli agricoltori in attività, ossia a chi
3 esercita un'attività agricola sulle superfici ammissibili. L'art. 9 stabilisce che non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche che possiedono superfici agricole mantenute solo in stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza svolgere l'attività minima definita dagli Stati membri mentre l'art. 4 demanda agli Stati membri la definizione di
“attività minima” per tali superfici.
In Italia, i DM 18 novembre 2014 e 26 febbraio 2015 precisano che l'attività minima consiste in pratiche agronomiche idonee a mantenere il terreno in buone condizioni e la normativa non impone che il titolare esegua personalmente le operazioni agricole, ma richiede che lo stesso conservi il controllo e la responsabilità dell'azienda e della domanda PAC.
Questo principio è coerente con l'art. 9 Reg. (UE) 1307/2013 in quanto il requisito è oggettivo (condizione delle superfici) e non soggettivo (capacità fisica del titolare) e con l'art.1 DM 26 febbraio 2015 dove il requisito si dimostra con le modalità operative previste, senza vincolo di esecuzione personale. Il titolare, infatti, può delegare a familiari, purché la gestione sia tracciabile e conforme alle norme di condizionalità. Questa possibilità è implicita nel principio di responsabilità giuridica: il titolare resta il beneficiario e garante della corretta esecuzione delle pratiche. Se l'agricoltore, pur non potendo muoversi, organizza e fa eseguire le attività minime tramite terzi, il requisito di “agricoltore in attività” deve ritenersi rispettato.
La delega non altera la titolarità del fascicolo aziendale né la responsabilità verso l' . CP_3
Come detto, il legislatore europeo ha inteso disaccoppiare il diritto al pagamento dalla produzione effettiva, legandolo invece alla disponibilità giuridica della superficie e al possesso dei titoli.
Questo principio è stato recepito in Italia dal Decreto Ministeriale n. 5465/2018, che stabilisce criteri oggettivi e formali per il riconoscimento della qualifica di “agricoltore in attività”: iscrizione all'INPS, partita IVA agricola attiva, presenza nel SIAN, fascicolo aziendale, titoli validati. Nessuna norma impone la presenza fisica del titolare sui fondi e nessuna norma esclude chi, per ragioni personali o contingenti, affidi la gestione dell'attività
a un familiare convivente.
Ebbene, il possedeva - in ordine alla richiesta oggetto di causa - tutti questi requisiti: lo Pt_3 stesso ha presentato regolarmente la domanda unica 2018 tramite CAA, è presente nel sistema SIAN con titoli validati, ha partita IVA agricola attiva dal 1991, ha prodotto fatture di produzione e vendita di olio, fatture di acquisto carburante agricolo, documentazione contabile e fiscale relativa alla annualità per la quale ha chiesto il riconoscimento dei contributi.
Tali elementi – in forza del c.d. “disaccoppiamento” sopra richiamato – sono sufficienti per ritenere che il avesse diritto a percepire i contributi richiesti. Pt_3
Invero, non solo risulta depositata la documentazione relativa al possesso dei requisiti formali ma, in base alla documentazione contrabile, può anche ritenersi che la attività agricola sia stata effettivamente svolta, come dimostrano le fatture relative ai prodotti venduti.
4 La sola circostanza dello stato di detenzione domiciliare – unico motivo addotto da per Pt_1 escludere il diritto del a percepire i contributi – non appare di per sé dirimente. Pt_3
Può evidenziarsi in proposito che la Corte dei Conti sezione Calabria con la decisione n.
283/2023 – chiamata a valutare i comportamenti di soggetti pubblici coinvolti nella gestione delle pratiche amministrative relative al riconoscimento dei contributi PAC – ha espressamente affermato che “1. Quanto alla carenza della qualifica di “agricoltore in attività”, con sentenza n. 197/2021, confermata dalla sentenza n. 211/2022, questa Sezione giurisdizionale ha affermato che “non v'è alcuna norma dell'ordinamento che sancisca l'incompatibilità tra la percezione di aiuti comunitari e lo stato di custodia cautelare;
inoltre, per accedere ai contributi comunitari è necessaria la qualifica di imprenditore agricolo, qualifica che risulta dall'iscrizione nel registro delle imprese e che, a differenza del coltivatore diretto, consente all'imprenditore agricolo di esercitare la propria attività (e dunque di accedere all'aiuto) a prescindere dalla coltivazione diretta del fondo, che può essere assicurata anche da familiari o terzi”. Invero, è indubbio che l'art. 39 T.F.U.E. individua come ratio degli aiuti comunitari quella di garantire un equo tenore di vita a coloro che lavorano nell'agricoltura, e che la normativa comunitaria prevede, come condizione essenziale della concessione di aiuti, la qualità di agricoltore in attività. Tuttavia, tali norme non prevedono un'equivalenza tra l'esercizio materiale di attività agricola (coltivazione diretta) e la qualità di “agricoltore” ed “agricoltore in attività”, bensì fanno riferimento ad un esercizio di attività agricola sul fondo, intesa come gestione di un'azienda di produzione o di un'impresa; ma tale gestione, da un punto di vista logico-giuridico, non necessariamente dev'essere diretta, potendo essere indiretta e limitata a scelte gestionali di fondo, la cui esecuzione viene effettuata da un amministratore, un dipendente, un institore o un procuratore generale;
e l'astratta ammissibilità di una gestione indiretta risulta confermata dal fatto che “agricoltore”, ai fini degli aiuti comunitari, può essere anche una persona giuridica
(cfr. art. 2, lett. a, Reg CE n. 73/2009). Né, del resto, può affermarsi che un detenuto in quanto tale non possa avere 17 titolarità di beni o imprese, a meno che non vi sia perdita di capacità di agire, ad esempio per interdizione legale da condanna penale”.
Tale principio è stato affermato anche in sede comunitaria: invero, anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è chiara nell'affermare che l'attività agricola possa essere svolta da terzi purché l'agricoltore mantenga il potere decisionale e la responsabilità gestionale (CGUE, C-61/09, ). La Corte ha ridefinito in senso ampio CP_4
e sostanziale il concetto di attività agricola e di azienda gestita ai fini PAC. In primo luogo, ha chiarito che l'attività agricola non implica necessariamente una finalità commerciale né
l'esecuzione diretta da parte dell'agricoltore: è sufficiente che la superficie sia mantenuta idonea alla coltivazione o al pascolo, anche con interventi minimi.
In secondo luogo, la nozione di “azienda gestita” non richiede un potere assoluto di disposizione, ma autonomia decisionale e capacità di influenzare l'attività agricola. Anche la disponibilità delle superfici è interpretata in modo flessibile: la custodia da parte di terzi non esclude la disponibilità se l'agricoltore mantiene responsabilità e controllo. Infine, la Corte
5 supera la precedente giurisprudenza, affermando che non è necessario che l'attività sia svolta
“in nome e per conto” dell'agricoltore, purché non vi siano conflitti tra richiedenti e la gestione sia effettiva. In conclusione, la decisione promuove una visione inclusiva e sostanziale della gestione agricola, garantendo pagamenti diretti anche a modelli partecipativi, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e inclusione sociale.
Alla luce di tali principi, nessun rilievo può attribuirsi al richiamo, effettuato da alla Pt_1 sentenza penale, del Tribunale di Palmi n. 597/2019, della quale, peraltro, è solo stato citato un breve inciso.
Per tutte queste ragioni, l'appello deve essere rigettato con la conferma integrale della sentenza di primo grado.
In base alla soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali in favore di . Parte_3
Tenuto conto del valore dichiarato, le spese sono liquidate avendo riguardo allo scaglione sino ad € 26.000,00 e nei valori minimi, tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate, nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore minimo: €
567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00.
Di dette spese deve disporsi la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 cpc.
Infine, stante l'integrale rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 225/2021 del Pt_1 Parte_3
Tribunale di Palmi, emessa e pubblicata in data 16/03/2021, nel procedimento già iscritto al n. R.G.1445/2019, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali Pt_1 Parte_3 del presente grado di giudizio, che liquida in € 2906,00 oltre spese generali, Iva e
CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 cpc;
- visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
10/12/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 361/2021 R.G., posta in decisione con provvedimento del
04.10.2025 emesso in esito all'udienza del 02.10.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
P.IVA , con sede legale in Catanzaro – località Germaneto- presso Parte_1 P.IVA_1 la Cittadella Regionale, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t. ing. , C.F. , elettivamente domiciliata in Reggio Parte_2 C.F._1
Calabria, Via Galvani 13 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Crupi che la rappresenta e difende, giusto decreto del Commissario Straordinario n. 125 del 10.05.2021 ed in forza di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Francesco Posterino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Arricchimento senza causa - appello avverso la Sentenza n. 225/2021 del
Tribunale di Palmi pubblicata in data 16.03.2021, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 1445/2019 R.G, notificata in data 24.05.2021.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 13 agosto 2019, conveniva in giudizio Parte_3
per ottenere il pagamento dei contributi PAC relativi all'anno 2018 esponendo di Pt_1 avere presentato regolare “domanda unica” tramite che includeva: € CP_2
12.363,93 per titoli PAC validati, € 4.803,00 per indennità compensativa (PSR) e € 7.800,00
1 per produzione biologica. Rilevava l'odierno appellante che, nonostante la validazione dei titoli nel sistema SIAN e l'inserimento negli elenchi regionali definitivi, non aveva Pt_1 erogato le somme e che nessuna risposta era stata fornita alle diverse richieste inoltrate via
PEC ad eccezione di una convocazione per controllo del fascicolo aziendale. A sostegno delle proprie ragioni deduceva che il sistema PAC era ormai “disaccoppiato” nel senso che il pagamento era legato al possesso dei titoli e non già alla produzione. Rilevava di possedere titoli validati, superficie agricola ammissibile e fascicolo aziendale aggiornato e, pertanto, ai sensi del Reg. CE 73/2009 e Reg. UE 1307/2013, di avere diritto al pagamento dei contributi, essendo del tutto ingiustificato il mancato pagamento da parte di . Concludeva, Pt_1 pertanto, chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto al pagamento dei contributi di cui alla “domanda unica” relativa all'anno 2018 e, quindi, condannata al Pt_1 pagamento della somma complessiva di € 24.966,93, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze.
si costituiva in giudizio sostenendo che aveva effettivamente presentato la Pt_1 Pt_3 domanda unica 2018 tramite il CAA CAF AGRI di Reggio Calabria ma che, al momento della presentazione della domanda, lo stesso era sottoposto agli arresti domiciliari in forza di una ordinanza di custodia cautelare del 2016. Sosteneva che lo stato detentivo aveva costituito un impedimento di fatto che rendeva impossibile lo svolgimento dell'attività agricola, condizione necessaria per il riconoscimento dei contributi. Contestava, pertanto, la fondatezza della domanda, sostenendo che l'attività agricola dichiarata nel quadro K della domanda unica non poteva essere stata svolta da in quanto detenuto. Sosteneva che Pt_3
l'art. 9 del Reg. UE 1307/2013 richiede che l'agricoltore svolga attività minima sulle superfici agricole e che la detenzione domiciliare esclude la possibilità di esercitarla, rendendo così la dichiarazione dell'attore non veritiera. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda avanzata dall'attore, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite.
Con sentenza n. 225/2021, pubblicata il 16 marzo 2021, il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda di , condannava , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 Pt_1 tempore, al pagamento in favore dello stesso della somma complessiva di € 24.966,93, così suddivisa: € 12.363,93 per titoli PAC validati, € 4.803,00 per indennità compensativa (PSR),
€ 7.800,00 per produzione biologica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data del dovuto fino al saldo effettivo. Condannava infine alla rifusione Pt_1 delle spese di lite, distratte in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
Avverso detta sentenza proponeva appello chiedendo in via preliminare la Pt_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Palmi n. 225/2021, ai sensi degli artt. 351, co. 2 e 283 c.p.c. e nel merito la riforma integrale della sentenza, con il rigetto della domanda proposta dal , con la condanna dello stesso alla rifusione Parte_3 delle spese di lite per ogni fase e grado del giudizio.
A sostegno del gravame, con unico motivo di impugnazione, contestava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva interpretato in maniera illogica l'art. 9 del
2 Regolamento UE n. 1307/2013. Rilevava che erroneamente il Tribunale aveva riconosciuto al la qualifica di “agricoltore in attività”, nonostante nel 2018 lo stesso fosse sottoposto Pt_3
a detenzione domiciliare, condizione che, secondo l'appellante, impediva lo svolgimento dell'attività agricola minima richiesta dalla normativa europea. A sostegno della propria tesi richiamava anche una sentenza penale del Tribunale di Palmi (n. 597/2019) che aveva riconosciuto l'incompatibilità tra stato detentivo e lo svolgimento della attività agricola.
Si costituiva in giudizio il chiedendo che la impugnazione proposta da fosse Pt_3 Pt_1 dichiarata inammissibile o rigettata in quanto infondata, con condanna di detto Ente al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore ex art. 93 cpc. Rilevava che nessuna norma prevede la presenza fisica dell'agricoltore sui fondi quale condizione per il pagamento dei contributi e rilevava che il regime di “pagamento disaccoppiato” (art. 32 Reg. UE 1307/2013) non era legato alla produzione ma al possesso di requisiti oggettivi e soggettivi (titoli PAC, superficie ammissibile, fascicolo aziendale, ecc.), dei quali lo stesso era in possesso. Aggiungeva che l'attività agricola a lui riferibile era stata comunque effettivamente svolta tramite la moglie, anch'ella imprenditrice agricola, e che non vi era prova di alcuna “creazione artificiale delle condizioni” per ottenere i contributi, unico caso in cui la normativa prevedeva l'esclusione dal pagamento.
Rigettata con ordinanza del 17 febbraio 2022 l'istanza ex art. 283 cpc avanzata da con Pt_1 ordinanza del 3/4.10.2025 la Corte di Appello, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
02.10.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter cpc, assegnava la causa a sentenza, concedendo alle parti termine ex art. 190 cpc do giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
Preliminarmente deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità dell'appello – del tutto genericamente avanzata da parte appellata – tenuto conto che, contrariamente a quanto affermato, l'appello presenta tutti i requisiti necessari ai fini della sua ammissibilità.
Sul merito si rileva quanto segue.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante, con l'unico motivo di impugnazione, contesta la sentenza di primo grado sostenendo che il essendo sottoposto agli arresti domiciliari nel 2018, non avrebbe Pt_3 potuto svolgere attività agricola e, pertanto, non avrebbe potuto essere considerato
“agricoltore in attività”.
Rileva la Corte che il diritto ai pagamenti diretti nell'ambito della Politica Agricola Comune
(PAC) è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (attuato in Italia con i Decreti
Ministeriali 18 novembre 2014 e 26 febbraio 2015), che ha ridisegnato le procedure di sostegno al reddito per gli agricoltori alla luce del principio del disaccoppiamento: in sostanza, il livello del sostegno, e cioè il pagamento dei contributi, non è più legato alla quantità e al tipo di produzione di una specie vegetale o animale ma è stato subordinato al rispetto dei requisiti indicati della normativa introdotta dalla Comunità europea. La normativa stabilisce che i pagamenti sono concessi agli agricoltori in attività, ossia a chi
3 esercita un'attività agricola sulle superfici ammissibili. L'art. 9 stabilisce che non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche che possiedono superfici agricole mantenute solo in stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza svolgere l'attività minima definita dagli Stati membri mentre l'art. 4 demanda agli Stati membri la definizione di
“attività minima” per tali superfici.
In Italia, i DM 18 novembre 2014 e 26 febbraio 2015 precisano che l'attività minima consiste in pratiche agronomiche idonee a mantenere il terreno in buone condizioni e la normativa non impone che il titolare esegua personalmente le operazioni agricole, ma richiede che lo stesso conservi il controllo e la responsabilità dell'azienda e della domanda PAC.
Questo principio è coerente con l'art. 9 Reg. (UE) 1307/2013 in quanto il requisito è oggettivo (condizione delle superfici) e non soggettivo (capacità fisica del titolare) e con l'art.1 DM 26 febbraio 2015 dove il requisito si dimostra con le modalità operative previste, senza vincolo di esecuzione personale. Il titolare, infatti, può delegare a familiari, purché la gestione sia tracciabile e conforme alle norme di condizionalità. Questa possibilità è implicita nel principio di responsabilità giuridica: il titolare resta il beneficiario e garante della corretta esecuzione delle pratiche. Se l'agricoltore, pur non potendo muoversi, organizza e fa eseguire le attività minime tramite terzi, il requisito di “agricoltore in attività” deve ritenersi rispettato.
La delega non altera la titolarità del fascicolo aziendale né la responsabilità verso l' . CP_3
Come detto, il legislatore europeo ha inteso disaccoppiare il diritto al pagamento dalla produzione effettiva, legandolo invece alla disponibilità giuridica della superficie e al possesso dei titoli.
Questo principio è stato recepito in Italia dal Decreto Ministeriale n. 5465/2018, che stabilisce criteri oggettivi e formali per il riconoscimento della qualifica di “agricoltore in attività”: iscrizione all'INPS, partita IVA agricola attiva, presenza nel SIAN, fascicolo aziendale, titoli validati. Nessuna norma impone la presenza fisica del titolare sui fondi e nessuna norma esclude chi, per ragioni personali o contingenti, affidi la gestione dell'attività
a un familiare convivente.
Ebbene, il possedeva - in ordine alla richiesta oggetto di causa - tutti questi requisiti: lo Pt_3 stesso ha presentato regolarmente la domanda unica 2018 tramite CAA, è presente nel sistema SIAN con titoli validati, ha partita IVA agricola attiva dal 1991, ha prodotto fatture di produzione e vendita di olio, fatture di acquisto carburante agricolo, documentazione contabile e fiscale relativa alla annualità per la quale ha chiesto il riconoscimento dei contributi.
Tali elementi – in forza del c.d. “disaccoppiamento” sopra richiamato – sono sufficienti per ritenere che il avesse diritto a percepire i contributi richiesti. Pt_3
Invero, non solo risulta depositata la documentazione relativa al possesso dei requisiti formali ma, in base alla documentazione contrabile, può anche ritenersi che la attività agricola sia stata effettivamente svolta, come dimostrano le fatture relative ai prodotti venduti.
4 La sola circostanza dello stato di detenzione domiciliare – unico motivo addotto da per Pt_1 escludere il diritto del a percepire i contributi – non appare di per sé dirimente. Pt_3
Può evidenziarsi in proposito che la Corte dei Conti sezione Calabria con la decisione n.
283/2023 – chiamata a valutare i comportamenti di soggetti pubblici coinvolti nella gestione delle pratiche amministrative relative al riconoscimento dei contributi PAC – ha espressamente affermato che “1. Quanto alla carenza della qualifica di “agricoltore in attività”, con sentenza n. 197/2021, confermata dalla sentenza n. 211/2022, questa Sezione giurisdizionale ha affermato che “non v'è alcuna norma dell'ordinamento che sancisca l'incompatibilità tra la percezione di aiuti comunitari e lo stato di custodia cautelare;
inoltre, per accedere ai contributi comunitari è necessaria la qualifica di imprenditore agricolo, qualifica che risulta dall'iscrizione nel registro delle imprese e che, a differenza del coltivatore diretto, consente all'imprenditore agricolo di esercitare la propria attività (e dunque di accedere all'aiuto) a prescindere dalla coltivazione diretta del fondo, che può essere assicurata anche da familiari o terzi”. Invero, è indubbio che l'art. 39 T.F.U.E. individua come ratio degli aiuti comunitari quella di garantire un equo tenore di vita a coloro che lavorano nell'agricoltura, e che la normativa comunitaria prevede, come condizione essenziale della concessione di aiuti, la qualità di agricoltore in attività. Tuttavia, tali norme non prevedono un'equivalenza tra l'esercizio materiale di attività agricola (coltivazione diretta) e la qualità di “agricoltore” ed “agricoltore in attività”, bensì fanno riferimento ad un esercizio di attività agricola sul fondo, intesa come gestione di un'azienda di produzione o di un'impresa; ma tale gestione, da un punto di vista logico-giuridico, non necessariamente dev'essere diretta, potendo essere indiretta e limitata a scelte gestionali di fondo, la cui esecuzione viene effettuata da un amministratore, un dipendente, un institore o un procuratore generale;
e l'astratta ammissibilità di una gestione indiretta risulta confermata dal fatto che “agricoltore”, ai fini degli aiuti comunitari, può essere anche una persona giuridica
(cfr. art. 2, lett. a, Reg CE n. 73/2009). Né, del resto, può affermarsi che un detenuto in quanto tale non possa avere 17 titolarità di beni o imprese, a meno che non vi sia perdita di capacità di agire, ad esempio per interdizione legale da condanna penale”.
Tale principio è stato affermato anche in sede comunitaria: invero, anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è chiara nell'affermare che l'attività agricola possa essere svolta da terzi purché l'agricoltore mantenga il potere decisionale e la responsabilità gestionale (CGUE, C-61/09, ). La Corte ha ridefinito in senso ampio CP_4
e sostanziale il concetto di attività agricola e di azienda gestita ai fini PAC. In primo luogo, ha chiarito che l'attività agricola non implica necessariamente una finalità commerciale né
l'esecuzione diretta da parte dell'agricoltore: è sufficiente che la superficie sia mantenuta idonea alla coltivazione o al pascolo, anche con interventi minimi.
In secondo luogo, la nozione di “azienda gestita” non richiede un potere assoluto di disposizione, ma autonomia decisionale e capacità di influenzare l'attività agricola. Anche la disponibilità delle superfici è interpretata in modo flessibile: la custodia da parte di terzi non esclude la disponibilità se l'agricoltore mantiene responsabilità e controllo. Infine, la Corte
5 supera la precedente giurisprudenza, affermando che non è necessario che l'attività sia svolta
“in nome e per conto” dell'agricoltore, purché non vi siano conflitti tra richiedenti e la gestione sia effettiva. In conclusione, la decisione promuove una visione inclusiva e sostanziale della gestione agricola, garantendo pagamenti diretti anche a modelli partecipativi, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e inclusione sociale.
Alla luce di tali principi, nessun rilievo può attribuirsi al richiamo, effettuato da alla Pt_1 sentenza penale, del Tribunale di Palmi n. 597/2019, della quale, peraltro, è solo stato citato un breve inciso.
Per tutte queste ragioni, l'appello deve essere rigettato con la conferma integrale della sentenza di primo grado.
In base alla soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali in favore di . Parte_3
Tenuto conto del valore dichiarato, le spese sono liquidate avendo riguardo allo scaglione sino ad € 26.000,00 e nei valori minimi, tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate, nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore minimo: €
567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00.
Di dette spese deve disporsi la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 cpc.
Infine, stante l'integrale rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 225/2021 del Pt_1 Parte_3
Tribunale di Palmi, emessa e pubblicata in data 16/03/2021, nel procedimento già iscritto al n. R.G.1445/2019, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali Pt_1 Parte_3 del presente grado di giudizio, che liquida in € 2906,00 oltre spese generali, Iva e
CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 cpc;
- visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
10/12/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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