CASS
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 4614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4614 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ED UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/03/2025 del GIP del Tribunale di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
lette le conclusioni del Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato la pena richiesta dalle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di ED UC in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Brescia il 16 febbraio 2024. 2. UC ED propone ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, l’inosservanza dell’art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada in quanto il giudice di merito ha disposto la confisca del veicolo alla cui guida si trovava l’imputato al momento del fatto e la sospensione della patente nella misura minima edittale pur trattandosi di veicolo intestato a persona estranea al reato. In tali casi, infatti, la norma che si assume violata prevede che il giudice non possa disporre la confisca e debba irrogare la sanzione amministrativa accessoria in misura raddoppiata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4614 Anno 2026 Presidente: FERRANTI EL Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 30/01/2026 2 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione di confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perchè, quando il provvedimento di confisca risulti disposto illegittimamente, il soggetto estraneo al reato, e perciò rimasto estraneo al procedimento penale, al quale la cosa confiscata appartiene, può invalidare quel capo della sentenza e ottenere la revoca della misura di sicurezza inflitta all'imputato. Nella specie, lo stesso ricorrente riferisce che l’autovettura confiscata appartiene a persona estranea al reato, per cui difetta di legittimazione a richiederne la restituzione (Sez. 6, n.43594 del 27/10/2021, Qoli, non mass.; Sez. 1, n. 6316 del 10/12/2019 Kasaj Gentian, non mass.; Sez. 5, n. 15394 del 06/03/2014, Russo, Rv. 260218 – 01; Sez. 3, ord. n. 3730 del 30/11/1978, Giorgi, Rv. 140567 – 01). 2. Nel merito, il ricorso risulta generico sia in ordine all’interesse del ricorrente a ottenere la misura peggiorativa del raddoppio della sospensione della patente di guida, sia in ordine alla dedotta «appartenenza» del veicolo a terzi, ove si consideri che per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità «ai fini della confisca del veicolo prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali» (Sez. 1, n. 14844 del 04/02/2020, Babanicas, Rv. 279052 – 01; Sez. 4, n. 36425 del 29/03/2013, Bernacca, Rv. 256762 – 01; Sez. 4, n. 20610 del 26/02/2010, Messina, Rv. 247326 – 01). 3. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza della Corte Cost. n.186 del 2000 e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria d’inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO EL FERRANTI
lette le conclusioni del Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato la pena richiesta dalle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di ED UC in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Brescia il 16 febbraio 2024. 2. UC ED propone ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, l’inosservanza dell’art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada in quanto il giudice di merito ha disposto la confisca del veicolo alla cui guida si trovava l’imputato al momento del fatto e la sospensione della patente nella misura minima edittale pur trattandosi di veicolo intestato a persona estranea al reato. In tali casi, infatti, la norma che si assume violata prevede che il giudice non possa disporre la confisca e debba irrogare la sanzione amministrativa accessoria in misura raddoppiata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4614 Anno 2026 Presidente: FERRANTI EL Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 30/01/2026 2 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione di confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perchè, quando il provvedimento di confisca risulti disposto illegittimamente, il soggetto estraneo al reato, e perciò rimasto estraneo al procedimento penale, al quale la cosa confiscata appartiene, può invalidare quel capo della sentenza e ottenere la revoca della misura di sicurezza inflitta all'imputato. Nella specie, lo stesso ricorrente riferisce che l’autovettura confiscata appartiene a persona estranea al reato, per cui difetta di legittimazione a richiederne la restituzione (Sez. 6, n.43594 del 27/10/2021, Qoli, non mass.; Sez. 1, n. 6316 del 10/12/2019 Kasaj Gentian, non mass.; Sez. 5, n. 15394 del 06/03/2014, Russo, Rv. 260218 – 01; Sez. 3, ord. n. 3730 del 30/11/1978, Giorgi, Rv. 140567 – 01). 2. Nel merito, il ricorso risulta generico sia in ordine all’interesse del ricorrente a ottenere la misura peggiorativa del raddoppio della sospensione della patente di guida, sia in ordine alla dedotta «appartenenza» del veicolo a terzi, ove si consideri che per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità «ai fini della confisca del veicolo prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali» (Sez. 1, n. 14844 del 04/02/2020, Babanicas, Rv. 279052 – 01; Sez. 4, n. 36425 del 29/03/2013, Bernacca, Rv. 256762 – 01; Sez. 4, n. 20610 del 26/02/2010, Messina, Rv. 247326 – 01). 3. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza della Corte Cost. n.186 del 2000 e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria d’inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO EL FERRANTI