Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2012, n. 29075
CASS
Sentenza 23 maggio 2012

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Massime1

In tema di lesioni personali volontarie seguite dal decesso della vittima, l'eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, non elide, di per sé, il nesso causale tra la condotta lesiva e l'evento morte, in quanto l'intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell'esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale. Ne consegue, in tal caso, l'applicabilità dell'art. 41, comma primo e non dell'art. 41, comma secondo, cod. pen..

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    La massima In tema di omicidio preterintenzionale, l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere una persona, sicché esso non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di lesioni dolose, ove sia del tutto estraneo all'area di rischio attivato con la condotta iniziale - intenzionalmente diretta a provocare lesioni - e sia, invece, conseguenza di un comportamento successivo (Cassazione penale , sez. V , 21/01/2022 , n. 15269). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi …

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    La successiva caduta all'indietro ha poi determinato la frattura della squama occipitale destra, che si è estesa verticalmente alla teca cranica occipitale e trasversalmente al condilo occipitale fino al clivus.I giudici hanno escluso che D. abbia agito in stato di legittima difesa per l'assenza di una reale situazione di pericolo e per sproporzione nella reazione difensiva. Invero, argomenta la Corte di merito, "a fronte di un colpo di debole portata, sferrato da una persona che, a stento, si reggeva in piedi, tanto da perdere l'equilibrio proprio nell'atto di colpire il D., quest'ultimo ha reagito con inusitata violenza, colpendo il Da. al volto con almeno due pugni, sferrati con …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2012, n. 29075
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29075
Data del deposito : 23 maggio 2012

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