CASS
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2025, n. 18151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18151 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2024 del GIP TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/cene le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 18151 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 11/02/2025 Letta la requisitoria del dott. Vincenzo Senatore, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca. RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in sede di giudizio di rinvio • all'esito di annullamento pronunciato dalla Quinta sezione di questa Corte in data 26 gennaio 2024, ha disposto, ai sensi dell'art. 12-bis d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, nei confronti di PE GI, al quale era stata applicata dal medesimo Giudice la pena di anni quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 223, comma 2, legge fallimentare e 10-ter, 2, comma 1, 5, comma 1, 8 d. Igs. 10 marzo 2000, n.74, la confisca, anche per equivalente, della somma di C 15.293.569,00, corrispondente al profitto dei delitti riportati in rubrica. La suddetta sentenza rescindente, rilevato che nella sentenza di applicazione della pena si era disposta la "confisca di quanto in sequestro", senza porre alcuna motivazione a sostegno della statuizione ablativa e senza specificare il contante attinto né se si trattasse di confisca diretta o per equivalente, annullava sul punto, invitando il G.i.p. del Tribunale di Bari a determinare l'oggetto della confisca nel suo preciso ammontare e, quindi, a svolgere i necessari accertamenti di merito (relativi all'entità del profitto, al suo rinvenimento o alla possibilità di procedere alla confisca per equivalente). 2. Avverso la sentenza di rinvio GI, a mezzo dei propri difensori di fiducia, ricorre per cassazione. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa eccepisce violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, nella parte in cui il G.i.p. in sede di rinvio non si è soffermato sulla valutazione del motivo di ricorso ritenuto assorbito, avente ad oggetto la verifica della presenza fra i beni da sottoporre a confisca di assicurazioni con finalità previdenziali per le quali vige il limite di .pignorabilità di cui all'art. 545 cod. proc. civ. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, nella parte in cui il suddetto Giudice ha omesso di valutare la memoria difensiva e la rideterminazione del profitto dei reati di evasione dell'IVA in essa contenuta. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Il primo motivo di impugnazione è infondato. Invero, la confisca dei beni diversi dal denaro è stata disposta per equivalente, con la conseguenza che il problema del limite di pignorabilità delle prestazioni previdenziali riguarderà la fase esecutiva. 1.2. Inammissibile, per manifesta infondatezza, genericità e aspecificità, è, invece, il secondo motivo di impugnazione. Il G.i.p. del Tribunale di Bari, nell'adempimento dei dicta della sentenza rescindente, evidenzia che sulla base degli atti investigativi e in particolare della comunicazione di notizia di reato del 13 giugno 2017 della Guardia di finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, costituente il compendio probatorio fondante la sentenza di applicazione della pena, il profitto dei reati contestati a PE GI è pari alla somma di euro 15.293.569,00, derivante dalla sommatoria dei profitti per l'omessa dichiarazione dell'annualità 2014 in riferimento alla società Velga s.r.I., per l'omessa dichiarazione dell'annualità 2015 in riferimento sempre a detta società, per l'omessa dichiarazione dell'annualità 2016 per omesso versamento IVA, nonché in riferimento alle violazioni tributarie commesse ed accertate in capo alla società Consorzio Energetico Italiano s.r.l. (essendo, invero, emerso che la società in ultimo menzionata era stata costituita al fine di far ricadere sulla medesima i debiti IVA nei confronti dell'Erario, ovvero costituita al precipuo fine di fare evadere l'imposta sul valore aggiunto alla Velga mediante emissione di fatture soggettivamente inesistenti;
e che le due società presentavano una direzione unitaria, individuabile proprio in GI quale amministratore di fatto di entrambe). Rileva, inoltre, che la memoria difensiva prodotta non è in grado di scalfire dette conclusioni, dal momento che la valutazione in ordine al profitto dei reati contestati rinviene dall'analisi degli atti confluiti nel fascicolo decisorio (consultabili anche mediante la piattaforma TIAP), prescindendo da ultronee valutazioni di merito che contrasterebbero con la pronuncia di patteggiamento per i reati contestati a GI, nonché con il valore dell'imposta evasa pari al profitto del reato. E dispone la confisca della somma sopra indicata, quantificata in relazione ai profitti dei reati commessi da GI in ordine alle due società, «ovvero la confisca per equivalente di beni di qualsivoglia natura rinvenuti nella disponibilità dell'imputato sino alla concorrenza del valore dei profitti per cui è intervenuta applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p.». A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il motivo di ricorso insiste genericamente sull'omessa considerazione della memoria 3 difensiva, che, invece, è stata valutata, senza neppure spiegare perché sarebbe errato il calcolo effettuato dalla sentenza di patteggiamento sulla base degli atti del fascicolo. 3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di GI al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'11 febbraio 2025.
lette/cene le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 18151 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 11/02/2025 Letta la requisitoria del dott. Vincenzo Senatore, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca. RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in sede di giudizio di rinvio • all'esito di annullamento pronunciato dalla Quinta sezione di questa Corte in data 26 gennaio 2024, ha disposto, ai sensi dell'art. 12-bis d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, nei confronti di PE GI, al quale era stata applicata dal medesimo Giudice la pena di anni quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 223, comma 2, legge fallimentare e 10-ter, 2, comma 1, 5, comma 1, 8 d. Igs. 10 marzo 2000, n.74, la confisca, anche per equivalente, della somma di C 15.293.569,00, corrispondente al profitto dei delitti riportati in rubrica. La suddetta sentenza rescindente, rilevato che nella sentenza di applicazione della pena si era disposta la "confisca di quanto in sequestro", senza porre alcuna motivazione a sostegno della statuizione ablativa e senza specificare il contante attinto né se si trattasse di confisca diretta o per equivalente, annullava sul punto, invitando il G.i.p. del Tribunale di Bari a determinare l'oggetto della confisca nel suo preciso ammontare e, quindi, a svolgere i necessari accertamenti di merito (relativi all'entità del profitto, al suo rinvenimento o alla possibilità di procedere alla confisca per equivalente). 2. Avverso la sentenza di rinvio GI, a mezzo dei propri difensori di fiducia, ricorre per cassazione. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa eccepisce violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, nella parte in cui il G.i.p. in sede di rinvio non si è soffermato sulla valutazione del motivo di ricorso ritenuto assorbito, avente ad oggetto la verifica della presenza fra i beni da sottoporre a confisca di assicurazioni con finalità previdenziali per le quali vige il limite di .pignorabilità di cui all'art. 545 cod. proc. civ. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, nella parte in cui il suddetto Giudice ha omesso di valutare la memoria difensiva e la rideterminazione del profitto dei reati di evasione dell'IVA in essa contenuta. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Il primo motivo di impugnazione è infondato. Invero, la confisca dei beni diversi dal denaro è stata disposta per equivalente, con la conseguenza che il problema del limite di pignorabilità delle prestazioni previdenziali riguarderà la fase esecutiva. 1.2. Inammissibile, per manifesta infondatezza, genericità e aspecificità, è, invece, il secondo motivo di impugnazione. Il G.i.p. del Tribunale di Bari, nell'adempimento dei dicta della sentenza rescindente, evidenzia che sulla base degli atti investigativi e in particolare della comunicazione di notizia di reato del 13 giugno 2017 della Guardia di finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, costituente il compendio probatorio fondante la sentenza di applicazione della pena, il profitto dei reati contestati a PE GI è pari alla somma di euro 15.293.569,00, derivante dalla sommatoria dei profitti per l'omessa dichiarazione dell'annualità 2014 in riferimento alla società Velga s.r.I., per l'omessa dichiarazione dell'annualità 2015 in riferimento sempre a detta società, per l'omessa dichiarazione dell'annualità 2016 per omesso versamento IVA, nonché in riferimento alle violazioni tributarie commesse ed accertate in capo alla società Consorzio Energetico Italiano s.r.l. (essendo, invero, emerso che la società in ultimo menzionata era stata costituita al fine di far ricadere sulla medesima i debiti IVA nei confronti dell'Erario, ovvero costituita al precipuo fine di fare evadere l'imposta sul valore aggiunto alla Velga mediante emissione di fatture soggettivamente inesistenti;
e che le due società presentavano una direzione unitaria, individuabile proprio in GI quale amministratore di fatto di entrambe). Rileva, inoltre, che la memoria difensiva prodotta non è in grado di scalfire dette conclusioni, dal momento che la valutazione in ordine al profitto dei reati contestati rinviene dall'analisi degli atti confluiti nel fascicolo decisorio (consultabili anche mediante la piattaforma TIAP), prescindendo da ultronee valutazioni di merito che contrasterebbero con la pronuncia di patteggiamento per i reati contestati a GI, nonché con il valore dell'imposta evasa pari al profitto del reato. E dispone la confisca della somma sopra indicata, quantificata in relazione ai profitti dei reati commessi da GI in ordine alle due società, «ovvero la confisca per equivalente di beni di qualsivoglia natura rinvenuti nella disponibilità dell'imputato sino alla concorrenza del valore dei profitti per cui è intervenuta applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p.». A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il motivo di ricorso insiste genericamente sull'omessa considerazione della memoria 3 difensiva, che, invece, è stata valutata, senza neppure spiegare perché sarebbe errato il calcolo effettuato dalla sentenza di patteggiamento sulla base degli atti del fascicolo. 3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di GI al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'11 febbraio 2025.