CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CC SE, Presidente
DI OR GIAMPIERO, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 707/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquiduidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESCARA sez. 3 e pubblicata il 09/01/2013
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320110004991463 IRES-ALTRO 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di rinvio degli atti da parte della Corte diCassazione nessuna delle parti processuali ha riassunto il processo nei termini di legge. All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra anticipato, nessuna delle parti ha riassunto la controversia nei termini di legge dalla cessazione della causa di sospensione.
A norma dell'art. 45 del D.lgs. n 546/1992, l'inattività delle parti comporta l'estinzione del processo. Quanto alla regolamentazione delle spese il comma 2 dell'articolo sopra richiamato dispone che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, sicchè non è necessario decidere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte diGiustizia di secondo grado dell'Abruzzo :
dichiara l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge;
spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Pescara l'1.12.2025
Il relatore Il Presidente
ER DI OR PE CC
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CC SE, Presidente
DI OR GIAMPIERO, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 707/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquiduidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESCARA sez. 3 e pubblicata il 09/01/2013
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320110004991463 IRES-ALTRO 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di rinvio degli atti da parte della Corte diCassazione nessuna delle parti processuali ha riassunto il processo nei termini di legge. All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra anticipato, nessuna delle parti ha riassunto la controversia nei termini di legge dalla cessazione della causa di sospensione.
A norma dell'art. 45 del D.lgs. n 546/1992, l'inattività delle parti comporta l'estinzione del processo. Quanto alla regolamentazione delle spese il comma 2 dell'articolo sopra richiamato dispone che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, sicchè non è necessario decidere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte diGiustizia di secondo grado dell'Abruzzo :
dichiara l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge;
spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Pescara l'1.12.2025
Il relatore Il Presidente
ER DI OR PE CC