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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente
AR IO, RE
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 299/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 96/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROVIGO sez. 2 e pubblicata il 14/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20171T004103000 IVA-ALTRO 2017
- DINIEGO AUTOTUT n. 15/10/2021 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 510/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la difesa del contribuente si riporta a quanto in atti e insiste per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti dedotto e insiste per il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: all'avviso di liquidazione impugnato, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione finanziaria, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in motivazione.
2) Con atto di compravendita in data 20/06/2017 e registrato il 29/06/2017, il contribuente ha acquistato un immobile in corso di costruzione avvalendosi delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa di abitazione.
3) Riscontrato che i lavori di costruzione non sono stati ultimati entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto (29/06/2020), l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'avviso di liquidazione n. 20171T004103000 notificato in data 30.09.2021, ai fini del recupero della differenza tra l'aliquota IVA ordinaria del 10% e l'aliquota agevolata IVA del 4% versata in sede di registrazione, per un importo complessivo di sanzioni ed interessi pari ad 18.342,53 euro.
Nella motivazione dell'atto impositivo l'Amministrazione finanziaria ha dato atto della possibilità di usufruire dell'agevolazione anche per l'acquisto di un immobile in costruzione, tuttavia «... il contribuente, al fine di conservare l'agevolazione, deve dimostrare l'ultimazione dell'immobile abitativo entro 3 anni dalla data di registrazione dell'atto di acquisto.».
Nel caso in esame, dalla consultazione dei dati presenti in Anagrafe Tributaria – Banca Dati Catastali –
Fabbricati, l'Ufficio ha verificato che alla data di emissione dell'atto impositivo l'immobile acquistato nel 2017 risultava ancora in corso di costruzione.
4) Con istanza di autotutela in data 11/10/2021, il contribuente ha chiesto il riesame dell'avviso di liquidazione «... rappresentando e documentando all'Ufficio l'avvenuto accatastamento dell'immobile di che trattasi in data 18.09.2021 e che il “ritardo” doveva imputarsi al lockdown disposto dal Governo in ragione della nota pandemia da Covid 19;».
5) Con provvedimento del 15/10/2021, l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate ha rigettato l'istanza di autotutela, precisando che, ai sensi della circolare 12/08/2005 n. 38/E dell'Agenzia delle Entrate, la sospensione di cui all'art. 24 d.l. 23/2020 invocata dal contribuente non è applicabile al termine triennale imposto per l'ultimazione dei lavori degli immobili in corso di costruzione acquistati con le agevolazioni “prima casa”.
6) A seguito del diniego, in data 30/11/2021 il contribuente ha notificato all'Agenzia delle Entrate un ricorso con istanza ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992 e conclusa negativamente la procedura deflattiva del contenzioso si è costituito in giudizio avanti la commissione tributaria provinciale di Rovigo. 7) Con il ricorso introduttivo del giudizio il contribuente ha dedotto l'applicabilità anche al beneficio in esame della proroga dei termini conseguente all'emergenza pandemica e documentato che rispetto al termine triennale del 29/06/2020, l'accatastamento del fabbricato è avvenuto in data 18/09/2020, a causa del ritardo imputabile alla chiusura dei cantieri privati imposta dai vari DPCM adottati dal Governo a fronte dell'emergenza pandemica.
8) L'Agenzia delle Entrate si è costituita con atto di controdeduzioni con il quale, nel ribadire l'inapplicabilità della proroga ha evidenziato che alla data di emissione dell'atto impositivo 09/12/2020, l'immobile risultava ancora in corso di costruzione e l'ultimazione dei lavori in data 18/09/2020 risulta soltanto dalla dichiarazione
Docfa presentata dal tecnico incaricato, ritenuta una una mera dichiarazione di parte che non risultava annotata in catasto, né sono state prodotte altre certificazioni di fine lavori.
9) La Corte di primo grado ha osservato che il d.l. 23/2020 non annovera tra i termini sospesi quello triennale di ultimazione dei lavori di costruzione di edifici per i quali è richiesta l'agevolazione prima casa e tale esclusione è stata confermata anche dall'interpello n. 39/2021.
Ritenuti argomenti giuridicamente infondati il mancato rispetto del termine triennale e l'impossibilità causa
COVID 19 di ultimare i lavori di costruzione, con la sentenza n. 96/2^/2022, del 23/09/2022, depositata il
14/10/2022, i primi giudici hanno respinto il ricorso, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio liquidate in 1.000 euro.
10) Il contribuente ha proposto un appello con il quale ribadisce l'operatività della proroga di cui all'art. 24
d.l. 23/2020.
11) L'Agenzia delle Entrate si è costituita con atto di controdeduzioni con il quale insiste per la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12) Con l'ordinanza 960/2025, alla quale si rinvia per economia di scrittura, la prima sezione civile della
Corte di Cassazione si è pronunciata sui criteri interpretativi della proroga di 85 giorni dei termini per innumerevoli adempimenti, anche in materia giudiziaria e tributaria adottata a seguito dell'emergenza pandemica Covid-19, con specifico riferimento all'art. 67 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni con la legge 27/2020 e all'art. 12 d.lgs. n. 159/2015.
Come affermato in precedenti sentenze pronunciate da questa Corte in controversie analoghe, considerato l'esplicito richiamo della suprema Corte alla disposizione generale ex art. 12, comma 1, d.lgs. 159/2015, esposto nell'ordinanza 960/2025, si deve ritenere che lo “spostamento in avanti dei termini per la stessa durata della sospensione”, va applicato anche ai fini del soddisfacimento delle condizioni previste dalla norma agevolativa cosiddetta “prima casa” di cui si discute nella presente controversia.
13) Considerata la sospensione di 85 giorni citata innanzi, il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori scadeva il 22/09/2020, per cui l'asserita ultimazione dei lavori in data 18/09/2020 risulterebbe tempestiva. Tuttavia,
l'applicazione alla causa in esame del principio affermato dall'ordinanza 960/2025 della Corte di Cassazione
è preclusa dalla circostanza che non è stato prodotto in giudizio nessun documento idoneo a certificare la data di effettiva ultimazione dei lavori. Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate già nelle controdeduzioni in primo grado, la dichiarazione Docfa
è un documento di parte, che “propone” una iscrizione o variazione catastale, la cui efficacia è subordinata al recepimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e trascrizione negli archivi catastali.
Nonostante siano trascorsi oltre cinque anni dalla presentazione della dichiarazione di variazione Docfa per ultimazione di fabbricato urbano (24/09/2020) , non è stata depositata in giudizio nessuna visura catastale idonea a dimostrare il recepimento e trascrizione nei registri catastali dei dati esposti in tale dichiarazione, tra i quali la data di ultimazione dei lavori in data 16/09/2020, che rileva ai fini della presente decisione, prova che non è stata fornita nemmeno mediante la produzione di altro documento.
14) Mancando la prova documentale della data di effettiva ultimazione dei lavori non può essere riconosciuta l'applicazione della proroga dei termini di cui all'art. 67 del d.l. n. 18/2020.
15) Per tali ragioni va rigettato l'appello e confermata la sentenza di primo grado.
16) La natura interpretativa della controversia giustifica comunque l'integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio d'appello, ex art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Spese del grado compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente
AR IO, RE
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 299/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 96/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROVIGO sez. 2 e pubblicata il 14/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20171T004103000 IVA-ALTRO 2017
- DINIEGO AUTOTUT n. 15/10/2021 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 510/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la difesa del contribuente si riporta a quanto in atti e insiste per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti dedotto e insiste per il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: all'avviso di liquidazione impugnato, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione finanziaria, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in motivazione.
2) Con atto di compravendita in data 20/06/2017 e registrato il 29/06/2017, il contribuente ha acquistato un immobile in corso di costruzione avvalendosi delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa di abitazione.
3) Riscontrato che i lavori di costruzione non sono stati ultimati entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto (29/06/2020), l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'avviso di liquidazione n. 20171T004103000 notificato in data 30.09.2021, ai fini del recupero della differenza tra l'aliquota IVA ordinaria del 10% e l'aliquota agevolata IVA del 4% versata in sede di registrazione, per un importo complessivo di sanzioni ed interessi pari ad 18.342,53 euro.
Nella motivazione dell'atto impositivo l'Amministrazione finanziaria ha dato atto della possibilità di usufruire dell'agevolazione anche per l'acquisto di un immobile in costruzione, tuttavia «... il contribuente, al fine di conservare l'agevolazione, deve dimostrare l'ultimazione dell'immobile abitativo entro 3 anni dalla data di registrazione dell'atto di acquisto.».
Nel caso in esame, dalla consultazione dei dati presenti in Anagrafe Tributaria – Banca Dati Catastali –
Fabbricati, l'Ufficio ha verificato che alla data di emissione dell'atto impositivo l'immobile acquistato nel 2017 risultava ancora in corso di costruzione.
4) Con istanza di autotutela in data 11/10/2021, il contribuente ha chiesto il riesame dell'avviso di liquidazione «... rappresentando e documentando all'Ufficio l'avvenuto accatastamento dell'immobile di che trattasi in data 18.09.2021 e che il “ritardo” doveva imputarsi al lockdown disposto dal Governo in ragione della nota pandemia da Covid 19;».
5) Con provvedimento del 15/10/2021, l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate ha rigettato l'istanza di autotutela, precisando che, ai sensi della circolare 12/08/2005 n. 38/E dell'Agenzia delle Entrate, la sospensione di cui all'art. 24 d.l. 23/2020 invocata dal contribuente non è applicabile al termine triennale imposto per l'ultimazione dei lavori degli immobili in corso di costruzione acquistati con le agevolazioni “prima casa”.
6) A seguito del diniego, in data 30/11/2021 il contribuente ha notificato all'Agenzia delle Entrate un ricorso con istanza ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992 e conclusa negativamente la procedura deflattiva del contenzioso si è costituito in giudizio avanti la commissione tributaria provinciale di Rovigo. 7) Con il ricorso introduttivo del giudizio il contribuente ha dedotto l'applicabilità anche al beneficio in esame della proroga dei termini conseguente all'emergenza pandemica e documentato che rispetto al termine triennale del 29/06/2020, l'accatastamento del fabbricato è avvenuto in data 18/09/2020, a causa del ritardo imputabile alla chiusura dei cantieri privati imposta dai vari DPCM adottati dal Governo a fronte dell'emergenza pandemica.
8) L'Agenzia delle Entrate si è costituita con atto di controdeduzioni con il quale, nel ribadire l'inapplicabilità della proroga ha evidenziato che alla data di emissione dell'atto impositivo 09/12/2020, l'immobile risultava ancora in corso di costruzione e l'ultimazione dei lavori in data 18/09/2020 risulta soltanto dalla dichiarazione
Docfa presentata dal tecnico incaricato, ritenuta una una mera dichiarazione di parte che non risultava annotata in catasto, né sono state prodotte altre certificazioni di fine lavori.
9) La Corte di primo grado ha osservato che il d.l. 23/2020 non annovera tra i termini sospesi quello triennale di ultimazione dei lavori di costruzione di edifici per i quali è richiesta l'agevolazione prima casa e tale esclusione è stata confermata anche dall'interpello n. 39/2021.
Ritenuti argomenti giuridicamente infondati il mancato rispetto del termine triennale e l'impossibilità causa
COVID 19 di ultimare i lavori di costruzione, con la sentenza n. 96/2^/2022, del 23/09/2022, depositata il
14/10/2022, i primi giudici hanno respinto il ricorso, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio liquidate in 1.000 euro.
10) Il contribuente ha proposto un appello con il quale ribadisce l'operatività della proroga di cui all'art. 24
d.l. 23/2020.
11) L'Agenzia delle Entrate si è costituita con atto di controdeduzioni con il quale insiste per la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12) Con l'ordinanza 960/2025, alla quale si rinvia per economia di scrittura, la prima sezione civile della
Corte di Cassazione si è pronunciata sui criteri interpretativi della proroga di 85 giorni dei termini per innumerevoli adempimenti, anche in materia giudiziaria e tributaria adottata a seguito dell'emergenza pandemica Covid-19, con specifico riferimento all'art. 67 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni con la legge 27/2020 e all'art. 12 d.lgs. n. 159/2015.
Come affermato in precedenti sentenze pronunciate da questa Corte in controversie analoghe, considerato l'esplicito richiamo della suprema Corte alla disposizione generale ex art. 12, comma 1, d.lgs. 159/2015, esposto nell'ordinanza 960/2025, si deve ritenere che lo “spostamento in avanti dei termini per la stessa durata della sospensione”, va applicato anche ai fini del soddisfacimento delle condizioni previste dalla norma agevolativa cosiddetta “prima casa” di cui si discute nella presente controversia.
13) Considerata la sospensione di 85 giorni citata innanzi, il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori scadeva il 22/09/2020, per cui l'asserita ultimazione dei lavori in data 18/09/2020 risulterebbe tempestiva. Tuttavia,
l'applicazione alla causa in esame del principio affermato dall'ordinanza 960/2025 della Corte di Cassazione
è preclusa dalla circostanza che non è stato prodotto in giudizio nessun documento idoneo a certificare la data di effettiva ultimazione dei lavori. Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate già nelle controdeduzioni in primo grado, la dichiarazione Docfa
è un documento di parte, che “propone” una iscrizione o variazione catastale, la cui efficacia è subordinata al recepimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e trascrizione negli archivi catastali.
Nonostante siano trascorsi oltre cinque anni dalla presentazione della dichiarazione di variazione Docfa per ultimazione di fabbricato urbano (24/09/2020) , non è stata depositata in giudizio nessuna visura catastale idonea a dimostrare il recepimento e trascrizione nei registri catastali dei dati esposti in tale dichiarazione, tra i quali la data di ultimazione dei lavori in data 16/09/2020, che rileva ai fini della presente decisione, prova che non è stata fornita nemmeno mediante la produzione di altro documento.
14) Mancando la prova documentale della data di effettiva ultimazione dei lavori non può essere riconosciuta l'applicazione della proroga dei termini di cui all'art. 67 del d.l. n. 18/2020.
15) Per tali ragioni va rigettato l'appello e confermata la sentenza di primo grado.
16) La natura interpretativa della controversia giustifica comunque l'integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio d'appello, ex art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Spese del grado compensate.