Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00421/2026REG.PROV.COLL.
N. 07330/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7330 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Pasquale Masucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Serracapriola, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 177/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. VA LL, e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dal procuratore dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante ha impugnato davanti al T.A.R. della Puglia con ricorso introduttivo l’ordinanza di demolizione del 5 marzo 2018 emessa dal Comune di Serracapriola; e, con ricorso per motivi aggiunti, l’ordinanza n. 2126 del 28 marzo 2018 di applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa per mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione.
Il ricorrente lamentava l’illegittimità di tali provvedimenti in ragione dell’avvenuta presentazione, in data anteriore alla loro emanazione (1° marzo 2018), della richiesta del permesso di costruire in sanatoria.
Il T.A.R., con la sentenza impugnata nel presente giudizio, ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto “la parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe deducendone l’illegittimità sotto l’unico profilo della intervenuta richiesta del permesso di costruire in sanatoria in data antecedente ovvero il primo marzo 2018, peraltro respinta con provvedimento del 21 maggio 2018 e non impugnato”.
Il primo giudice ha inoltre rilevato che “la parte ricorrente aveva già presentato una S.C.I.A. in sanatoria, respinta in data antecedente alla proposizione del ricorso con provvedimento n. 8125 del 16 novembre 2017, non impugnato”.
2. L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Il Comune di Serracapriola non si è costituito in giudizio.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 14 gennaio 2026.
3. L’appellante, con l’unico motivo di gravame, deduce “ Erroneità ed ingiustizia manifesta dell’impugnata sentenza - motivazione erronea per travisamento dei fatti e dei motivi dedotti in primo grado e omessa pronuncia. violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art 112 c.p.c. e 39 c.p.a. violazione del principio della domanda, di cui agli artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c. ”
Il mezzo contesta la sopra riportata statuizione d’inammissibilità del T.A.R.
L’appellante ripropone poi i motivi del ricorso di primo grado non esaminati in ragione della pronuncia in rito.
4. Le argomentazioni poste a fondamento dell’appello risultano in parte fondate, anche se tale rilievo conduce comunque al rigetto del gravame (salva l’adozione di una diversa formula decisoria in relazione all’esito del giudizio di primo grado).
Il T.A.R. ha rilevato che il provvedimento di demolizione impugnato è stato adottato senza che fosse stata preventivamente decisa l’istanza di sanatoria presentata.
Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso avendo rilevato la carenza d’interesse a coltivare una simile censura, essendo emerso che tale istanza era stata respinta dopo l’adozione del provvedimento demolitorio, e prima della decisione del ricorso, con provvedimento reiettivo non impugnato.
Il ricorso di primo grado (notificato il 4 maggio 2018 e depositato il successivo 9 maggio) – come dedotto dall’appellante - non era però originariamente inammissibile, perché all’atto della sua proposizione non era ancora intervenuto il diniego di sanatoria.
Il ricorso di primo grado infatti è divenuto improcedibile il 21 maggio 2018, a seguito del rigetto dell’istanza di sanatoria, o meglio a seguito dell’intervenuto decorso del termine per la sua impugnazione.
5. Al superiore rilievo, relativo all’ammissibilità (originaria) del ricorso di primo grado, non consegue però l’affermazione della sussistenza di un valido interesse a coltivare il giudizio dopo tale evento.
A quel punto infatti si è determinata una sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare il ricorso in quanto, anche laddove lo stesso fosse stato accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza di demolizione, tale pronuncia non avrebbe arrecato alcuna concreta utilità al ricorrente, in ragione del carattere vincolato e necessitato del potere di ordinare la demolizione dell’immobile abusivo, essendo definitivamente superato il profilo della possibile condonabilità dell’abuso.
Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, infatti, “ Il consolidamento del diniego di sanatoria comporta tuttavia l’incontestabilità sostanziale dell’abuso. A fronte di immobili sforniti di titolo abilitativo, l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato (…) ” (sentenza n. 3793/2022).
5. Pertanto l’appello deve essere nel complesso respinto perché infondato nella parte in cui deduce la sussistenza di un valido interesse alla decisione del ricorso; il dispositivo della sentenza gravata deve essere corretto (nel senso che il ricorso di primo grado, in origine ammissibile, andava dichiarato non inammissibile ma improcedibile).
Una volta consolidatosi, per effetto della pronuncia d’improcedibilità del ricorso introduttivo di primo grado, il provvedimento demolitorio, la medesima sorte colpisce evidentemente anche i motivi aggiunti, relativi alla mancata esecuzione di tale provvedimento.
Nulla dev’essere disposto in tema di spese del giudizio, non essendosi costituita l’amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara improcedibile il ricorso di primo grado ed i connessi motivi aggiunti.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI NC, Presidente FF
VA LL, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA LL | BI NC |
IL SEGRETARIO