Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2002, n. 14664
CASS
Sentenza 15 ottobre 2002

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In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'opposizione alla stima dell'indennità da corrispondere all'espropriato non si configura come un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione, diretto a determinare l'entità dell'indennità effettivamente dovuta sulla base delle norme applicabili in relazione ai consueti criteri di efficacia della legge nel tempo, e quindi anche sulla base di una disposizione di legge sopravvenuta allorché essa, per il suo carattere retroattivo, si rivolga a disciplinare altresì le situazioni non ancora definite; lo "ius superveniens" è applicabile - senza che sia configurabile violazione alcuna del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - anche quando l'interessato non sollevi questioni al riguardo, ma contesti solo la quantificazione, in concreto, dell'indennità, e ciò in quanto il bene della vita alla cui attribuzione tende l'opponente alla stima è l'indennità liquidata nella misura di legge, non già il criterio legale per la sua determinazione, in ordine al quale il giudice non incontra limiti nella domanda. (Principio espresso in relazione all'art. 41 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 settembre 1998, n. 10, il quale, nel modificare la precedente normativa dettata dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, ha dettato nuovi criteri di determinazione dell'indennità, applicabili anche nei giudizi di opposizione alla stima in corso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2002, n. 14664
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14664
    Data del deposito : 15 ottobre 2002

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