Sentenza 15 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'opposizione alla stima dell'indennità da corrispondere all'espropriato non si configura come un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione, diretto a determinare l'entità dell'indennità effettivamente dovuta sulla base delle norme applicabili in relazione ai consueti criteri di efficacia della legge nel tempo, e quindi anche sulla base di una disposizione di legge sopravvenuta allorché essa, per il suo carattere retroattivo, si rivolga a disciplinare altresì le situazioni non ancora definite; lo "ius superveniens" è applicabile - senza che sia configurabile violazione alcuna del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - anche quando l'interessato non sollevi questioni al riguardo, ma contesti solo la quantificazione, in concreto, dell'indennità, e ciò in quanto il bene della vita alla cui attribuzione tende l'opponente alla stima è l'indennità liquidata nella misura di legge, non già il criterio legale per la sua determinazione, in ordine al quale il giudice non incontra limiti nella domanda. (Principio espresso in relazione all'art. 41 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 settembre 1998, n. 10, il quale, nel modificare la precedente normativa dettata dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, ha dettato nuovi criteri di determinazione dell'indennità, applicabili anche nei giudizi di opposizione alla stima in corso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2002, n. 14664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14664 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI DRO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'Avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIO GIOVANNINI giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SA AF;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 11171/00 proposto da:
SA AF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 1, presso l'avvocato PAOLO ANGIUS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TULLIO MOSER, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
COMUNE DI DRO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 97/00 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 08/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente principale l'Avvocato ALBINI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.7.1997 AF TO proponeva opposizione alla stima dell'indennità relativa all'esproporio dei suoi fondi siti nel Comune di Dro, deducendo che la somma offerta, pari a L. 34.133 al metro quadrato, era molto inferiore al suo valore effettivo e chiedendo la determinazione della giusta - indennità ai sensi della Legge Provinciale di Trento 19.2.1993 n. 6 e succ. mod..
Si costituiva il Comune di Dro che chiedeva il rigetto dell'opposizione, sostenendo che era stata correttamente applicata la normativa provinciale sull'esproprio.
Disposta C.T.U., entrava in vigore nel corso del giudizio la Legge Provinciale 11.9.1998 n. 10, che modificava i parametri previsti dalla precedente L.P. n. 6/93; il TO chiedeva quindi all'apposita Commissione la rideterminazione, in base ai nuovi parametri, dell'indennità, che però non accettava, non ritenendola congrua.
Con sentenza del 22.2-8.3.2000 la Corte d'Appello di Trento determinava l'indennità di esproprio sulla base dei nuovi parametri in L. 257.767.750 oltre agli interessi, condannando il Comune al pagamento delle spese processuali.
Rilevava in primo luogo la Corte d'Appello che nel giudizio instaurato per la determinazione dell'indennità di esproprio sulla base della originaria formulazione della L.P. n. 6/93 ben poteva trovare ingresso la richiesta di rideterminazione della stessa indennità sulla base dei nuovi parametri introdotti dalla L.P. n. 10/98 la quale, avendo previsto all'art. 41 comma 16 la possibilità, per l'espropriato che abbia promosso giudizio di opposizione avverso la determinazione effettuata sulla base degli originari parametri, di rinunciare al giudizio in corso e di ottenere in tal caso, sull'indennità determinata secondo i nuovi parametri, anche la maggiorazione del 20%, consente evidentemente allo stesso di non esercitare tale facoltà e di proseguire nel giudizio, che non può avere più ad oggetto però il provvedimento originario di determinazione dell'indennità ma la nuova determinazione effettuata sulla base dei nuovi parametri e che si inserisce nello stesso giudizio di opposizione, senza necessità di proporne un altro. Preso atto che in base al novellato art. 14 della L.P. n. 6/93 l'indennità di esproprio è determinata dalla media aritmetica fra il valore venale e quello agricolo, in sintonia con la stessa legge nazionale, recepiva le conclusioni del C.T.U., fissando il valore del terreno ai fini in esame in L. 170.000 al mq. e determinando così nella complessiva somma di L. 257.767.750, oltre agli interessi, l'importo dovuto dal Comune.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Dro, deducendo due motivi di censura.
Resiste con controricorso RA TO che propone anche ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale il Comune di Dro denuncia violazione dell'art. 112 C.P.C. in relazione all'art. 163 comma 3 nn. 3 e 4 ed all'art. 183 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia considerato che, avendo l'opposizione riguardato l'indennità fissata con il decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 9.6.1997 sulla base dei parametri previsti dalla L.P. n. 6/93 ed essendo stato in corso di causa sostituito detto decreto a seguito della richiesta di una nuova determinazione effettuata sulla base dei nuovi parametri previsti dalla L.P. n. 10/98, la pretesa di estendere il sindacato del giudice al nuovo provvedimento si era risolta nella introduzione non consentita di una domanda nuova. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione dell'art. 9 comma 4 della L.P. n. 6/93. Sostiene che in ogni caso, dovendo la nuova richiesta essere formulata entro trenta giorni dalla notifica della stima ed essendo questa avvenuta in data 28.1.1999 mentre la richiesta era stata presentata solo in sede di precisazione delle conclusioni, detto termine non era stato rispettato.
Le due censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione logica e giuridica, sono infondate.
Il Comune, nel sostenere il vizio di ultrapetizione, muove sostanzialmente dal presupposto che la domanda giudiziale di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione dia luogo ad un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo e che conseguentemente non possano trovare applicazione le disposizioni di legge successive all'emissione di quell'atto.
Per giurisprudenza ormai consolidata però l'opposizione alla stima introduce un ordinario, giudizio di cognizione diretto a determinare l'entità dell'indennità effettivamente dovuta sulla base delle norme applicabili in relazione ai consueti criteri di efficacia della legge nel tempo (art. 11 della preleggi). Ora, mentre la legge nazionale in materia (art. 5 bis Legge 359/92) prevede espressamente al comma 7 la sua retroattività e quindi la sua applicabilità anche ai rapporti ancora in corso e comunque non definitivi, la L.P. di Trento n. 10/98, entrata in vigore nel corso del giudizio di merito e che prevede nuovi criteri per la determinazione dell'indennità, contiene all'art. 41 comma 16 delle disposizioni transitorie norme le quali, anche se non in maniera altrettanto espressa, consentono di ritenere applicabili detti nuovi criteri pure nei rapporti nei quali per la determinazione dell'indennità sia in corso un giudizio.
Tale norma infatti prevede, in pendenza di opposizione alla stima non ancora passata in giudicato, oltre alla possibilità per i soggetti interessati di richiedere alla Commissione competente la rideterminazione dell'indennità secondo la nuova disciplina, una maggiorazione del 20% per coloro che dimostrino di aver rinunciato al giudizio di opposizione.
È evidente da detta disposizione transitoria, come espressamente ha rilevato il controricorrente, che nessuna ragione avrebbe avuto la previsione di una maggiorazione da operare sulla nuova determinazione se non fosse consentito all'interessato di non rinunciare al giudizio, perdendo così il diritto alla maggiorazione, e di richiedere l'accertamento dell'indennità con riferimento ai nuovi criteri.
Nessuna violazione della domanda, in relazione all'art. 112 C.P.C., è pertanto ipotizzabile nel caso in esame, riguardando il giudizio la determinazione dell'indennità per la quale ha trovato legittima applicazione, in virtù della disposizione transitoria, la legge sopravvenuta in considerazione del suo carattere retroattivo per le situazioni non ancora definite.
Al riguardo peraltro è sufficiente richiamare i principi enunciati in materia da questa Corte in relazione all'art. 5 bis, in base ai quali lo "ius superveniens" trova applicazione anche quando l'interessato non sollevi questioni al riguardo ma contesti solo la quantificazione, in concreto dell'indennità in quanto il bene della vita alla cui attribuzione tende l'opponente alla stima è l'indennità liquidata nella misura di legge e non già il criterio legale per la sua determinazione, in ordine al quale il giudizio non incontra limiti nella domanda (per tutte Sez. Un. 9872/94). In tali considerazioni trovano già adeguata risposta anche le deduzioni esposte con il secondo motivo di ricorso circa l'asserita necessità, in pendenza di giudizio, di una richiesta in opposizione da formularsi entro trenta giorni dalla rideterminazione dell'indennità.
Oltre tutto nel caso in esame, pendendo il giudizio all'atto dell'entrata in vigore della nuova legge, non è applicabile il richiamo all'art. 9 comma 4 della L.P. 6/93, come introdotto dall'art. 41 comma 3 L.P. 10/98 - che si occupa della diversa ipotesi di opposizione alla rideterminazione dell'indennità in assenza di un giudizio - ma, come già evidenziato, il successivo comma 16 dello stesso art. 41, riguardante la disciplina transitoria per i giudizi promossi nella vigenza della precedente L.P. 6/93 ed ancora pendenti, con la conseguenza che all'espropriato, che pur aveva richiesto alla Commissione la rideterminazione dell'indennità in base al citato comma 16, non incombeva l'ulteriore onere di richiedere formalmente in giudizio l'applicazione della nuova normativa entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta rideterminazione. È appena il caso infine di rilevare che l'interessato, prevedendo l'approvazione di una nuova disciplina in ordine alla determinazione dell'indennità in quanto sospettata, quella all'epoca in vigore, di illegittimità costituzionale, ha fatto riferimento sin dall'atto introduttivo alle "successive modifiche" che sarebbero state introdotte ed alle quali si è poi riportato testualmente anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale AF TO denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 D.M.
5.10.1994 n. 585 in materia di tariffa civile e art. 112 C.P.C. in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.. Sostiene che la Corte d'Appello, nel liquidare le spese processuali, non abbia disposto, sebbene espressamente richiesto, il rimborso delle spese generali nella misura del 10%, come previsto dall'art. 15 della tariffa civile. La censura è fondata.
La Corte d'Appello, nel liquidare le spese a favore della parte vittoriosa, ha omesso di considerare, nonostante fosse stato richiesto, il rimborso delle spese generali previste dall'art. 15 della Tariffa nella misura del 10% sugli onorari sui diritti liquidati.
Non essendo necessari però ulteriori accertamenti, è consentito al riguardo provvedere nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C. e condannare quindi il Comune al pagamento di tali spese nella misura del 10% sugli onorari e sui diritti liquidati dalla Corte d'Appello.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo da intendersi comprensive della maggiorazione del 10% sull'onorario per spese generali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale e, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., condanna il Comune al pagamento anche delle spese generali nella misura del 10% sugli onorari e sui diritti liquidati dalla Corte d'Appello. Condanna altresì il Comune al pagamento dell'onorario che liquida in euro tremila, oltre alle spese liquidate in euro 89,50.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2002