CASS
Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21290 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, in rappresentanza del Mi- nistero dell'Economia e delle Finanze nel procedimento a carico di OR LE nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/10/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere AN RI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21290 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 18/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 18 dicembre 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, avanzata da LE OR, in relazione al periodo di restrizione sofferta, dal 4 luglio 2017 al 6 luglio 2017, in custodia carceraria, e fino al 16 giugno 2022, in regime di arresti domiciliari, in un procedimento che lo vedeva imputato per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., da cui era stato definitivamente assolto con sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 16 giugno 2022, divenuta irrevo- cabile il 30 aprile 2023. Secondo l’accusa, il OR sarebbe stato affiliato alla cosca di ‘ndrangheta, cd. locale di Africo, con compiti di organizzazione e pianificazione delle azioni e delle strategie più rilevanti, in possesso della dote mafiosa di Vangelo, conferitagli dal cugino CC OR, capo del medesimo locale. La Corte territoriale, all’esito del giudizio, dopo aver escluso che il richiedente avesse dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave, ha condannato il Mini- stero dell’Economia e delle Finanze a pagare al predetto, a titolo di indennizzo, la somma di euro 234.888,511, ottenuta aggiungendo all’importo determinato se- condo il criterio aritmetico, un aumento del 10 %, in ragione dello stato di incen- suratezza del OR e della conseguente maggiore afflittività della detenzione subita, oltre ai relativi interessi legali. 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso, tramite l'Avvocatura di- strettuale dello Stato di Reggio Calabria, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, articolando due motivi, di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo dei motivi si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza delle con- dizioni ostative al diritto all’indennizzo. Si afferma che la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del dolo o della colpa grave con affermazioni apodittiche e argomentazioni apparenti, limitandosi a prendere atto delle circostanze che avevano condotto all’intervenuta assolu- zione, senza svolgere il doveroso accertamento spettante al giudice della ripara- zione, nel diverso perimetro demandatogli, diretto a verificare se la condotta dell’istante, non esclusa dai giudici di merito, avesse assunto una rilevanza siner- gica, per dolo o colpa grave, sulla detenzione subita. Si osserva che i giudici di merito erano pervenuti a una pronuncia assolutoria ritenendo che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IO IA, che aveva indicato il OR, detto LE U US, quale soggetto di rilievo del locale 3 di Africo, con la dote di santista, fossero generiche e che la conversazione inter- cettata (progr. 4773 del 28 novembre 2011 tra CC OR e CO Anto- nio OR), precedentemente valorizzata come riscontro, in quanto ritenuta probante dell’acquisita dote di Vangelo, avesse un contenuto vago. Si lamenta, quindi, che i giudici della riparazione, una volta venuto meno il quadro probatorio a conforto della ipotesi accusatoria in riferimento alla dote di Vangelo, non abbiano attribuito alcun rilievo al conferimento della dote di santista ricevuta dall’istante durante il suo precedente periodo di detenzione, cui pure aveva fatto riferimento il collaboratore, confortato dalla sua vicinanza a persone di cui era stata accertata l’appartenenza al gruppo criminale;
elementi, questi, non esclusi dai giudici di merito. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 315 cod. proc. pen., in ordine alla quantificazione dell’indennizzo. Si lamenta, in particolare, che i giudici della riparazione abbiano ritenuto di discostarsi dal criterio aritmetico, evocando lo stato di incensuratezza dell’istante, trascurando del tutto che il predetto aveva già subito un periodo di detenzione carceraria. La Corte territoriale ha, inoltre, del tutto omesso di valutare se la con- dotta dell’istante integrasse una colpa lieve, tale da giustificare una riduzione dell’indennizzo. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. In data 12 febbraio 2026, il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento della seconda doglianza. 2.1. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, [...], non mass., in termini ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025, Moati, non mass., e, in questa sede, condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante − e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello se- guito nel processo di merito − non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di 4 errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [...], Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268952 - 01). Ai fini di cui innanzi, il giudice della riparazione deve muovere dall'accerta- mento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condi- zione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza caute- lare (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, cit.), con motivazione che, se coerente e non manifesta- mente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, non mass.; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [...], Rv. 276458 – 01). 2.2. Nel caso che occupa, la motivazione del provvedimento impugnato risulta del tutto carente. La Corte territoriale, confondendo i diversi ambiti di competenza demandati al giudice della riparazione e al giudice di merito, si è limitata a dare atto dei motivi dell’assoluzione e a inferirne automaticamente l’assenza di dolo o colpa grave, senza valutare né se, dagli atti o dallo stesso contenuto della conversazione inter- cettata, emergessero frequentazioni dell’istante o altre condotte che potessero as- sumere rilevanza sinergica sulla detenzione subita, né se il conferimento della dote di santista fosse elemento accertato o non escluso dalla sentenza assolutoria, for- nendo sul punto una motivazione generica, con affermazioni apodittiche prive di efficacia dimostrativa («nel caso in esame, infatti, nessuna specifica condotta ex- traprocessuale avente funzione sinergica ad emissione e mantenimento della mi- sura restrittiva è con certezza ascrivibile al ricorrente»). 3. Il provvedimento va, perciò, annullato con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio, secondo le indicazioni sopra esposte.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso, il 18 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN RI EL Di VO
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21290 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 18/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 18 dicembre 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, avanzata da LE OR, in relazione al periodo di restrizione sofferta, dal 4 luglio 2017 al 6 luglio 2017, in custodia carceraria, e fino al 16 giugno 2022, in regime di arresti domiciliari, in un procedimento che lo vedeva imputato per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., da cui era stato definitivamente assolto con sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 16 giugno 2022, divenuta irrevo- cabile il 30 aprile 2023. Secondo l’accusa, il OR sarebbe stato affiliato alla cosca di ‘ndrangheta, cd. locale di Africo, con compiti di organizzazione e pianificazione delle azioni e delle strategie più rilevanti, in possesso della dote mafiosa di Vangelo, conferitagli dal cugino CC OR, capo del medesimo locale. La Corte territoriale, all’esito del giudizio, dopo aver escluso che il richiedente avesse dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave, ha condannato il Mini- stero dell’Economia e delle Finanze a pagare al predetto, a titolo di indennizzo, la somma di euro 234.888,511, ottenuta aggiungendo all’importo determinato se- condo il criterio aritmetico, un aumento del 10 %, in ragione dello stato di incen- suratezza del OR e della conseguente maggiore afflittività della detenzione subita, oltre ai relativi interessi legali. 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso, tramite l'Avvocatura di- strettuale dello Stato di Reggio Calabria, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, articolando due motivi, di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo dei motivi si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza delle con- dizioni ostative al diritto all’indennizzo. Si afferma che la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del dolo o della colpa grave con affermazioni apodittiche e argomentazioni apparenti, limitandosi a prendere atto delle circostanze che avevano condotto all’intervenuta assolu- zione, senza svolgere il doveroso accertamento spettante al giudice della ripara- zione, nel diverso perimetro demandatogli, diretto a verificare se la condotta dell’istante, non esclusa dai giudici di merito, avesse assunto una rilevanza siner- gica, per dolo o colpa grave, sulla detenzione subita. Si osserva che i giudici di merito erano pervenuti a una pronuncia assolutoria ritenendo che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IO IA, che aveva indicato il OR, detto LE U US, quale soggetto di rilievo del locale 3 di Africo, con la dote di santista, fossero generiche e che la conversazione inter- cettata (progr. 4773 del 28 novembre 2011 tra CC OR e CO Anto- nio OR), precedentemente valorizzata come riscontro, in quanto ritenuta probante dell’acquisita dote di Vangelo, avesse un contenuto vago. Si lamenta, quindi, che i giudici della riparazione, una volta venuto meno il quadro probatorio a conforto della ipotesi accusatoria in riferimento alla dote di Vangelo, non abbiano attribuito alcun rilievo al conferimento della dote di santista ricevuta dall’istante durante il suo precedente periodo di detenzione, cui pure aveva fatto riferimento il collaboratore, confortato dalla sua vicinanza a persone di cui era stata accertata l’appartenenza al gruppo criminale;
elementi, questi, non esclusi dai giudici di merito. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 315 cod. proc. pen., in ordine alla quantificazione dell’indennizzo. Si lamenta, in particolare, che i giudici della riparazione abbiano ritenuto di discostarsi dal criterio aritmetico, evocando lo stato di incensuratezza dell’istante, trascurando del tutto che il predetto aveva già subito un periodo di detenzione carceraria. La Corte territoriale ha, inoltre, del tutto omesso di valutare se la con- dotta dell’istante integrasse una colpa lieve, tale da giustificare una riduzione dell’indennizzo. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. In data 12 febbraio 2026, il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento della seconda doglianza. 2.1. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, [...], non mass., in termini ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025, Moati, non mass., e, in questa sede, condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante − e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello se- guito nel processo di merito − non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di 4 errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [...], Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268952 - 01). Ai fini di cui innanzi, il giudice della riparazione deve muovere dall'accerta- mento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condi- zione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza caute- lare (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, cit.), con motivazione che, se coerente e non manifesta- mente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, non mass.; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [...], Rv. 276458 – 01). 2.2. Nel caso che occupa, la motivazione del provvedimento impugnato risulta del tutto carente. La Corte territoriale, confondendo i diversi ambiti di competenza demandati al giudice della riparazione e al giudice di merito, si è limitata a dare atto dei motivi dell’assoluzione e a inferirne automaticamente l’assenza di dolo o colpa grave, senza valutare né se, dagli atti o dallo stesso contenuto della conversazione inter- cettata, emergessero frequentazioni dell’istante o altre condotte che potessero as- sumere rilevanza sinergica sulla detenzione subita, né se il conferimento della dote di santista fosse elemento accertato o non escluso dalla sentenza assolutoria, for- nendo sul punto una motivazione generica, con affermazioni apodittiche prive di efficacia dimostrativa («nel caso in esame, infatti, nessuna specifica condotta ex- traprocessuale avente funzione sinergica ad emissione e mantenimento della mi- sura restrittiva è con certezza ascrivibile al ricorrente»). 3. Il provvedimento va, perciò, annullato con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio, secondo le indicazioni sopra esposte.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso, il 18 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN RI EL Di VO