Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 08/04/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dott. AL MI DE RO Presidente dott. Guido Petrigni Consigliere- relatore dott. Federico Lorenzini Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 24051 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 27 agosto 2025, ritualmente notificato, nei confronti di:
- l Borgo del RO di IT EA e & c. s (RT VA 02092690417), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Fano, viale Piceno, n. 12, domicilio digitale borgodelfaro@legalmail.it;
- IT EA (C.F. [...]), nato a [...] il 15/5/1980, ivi residente in [...], in qualità di l
Borgo del RO di IT EA & c. s ,
contestati;
IT LE (C.F. [...]), nato a [...] il 7/4/1976, ivi residente in [...], int. 3, in qualità di legale rappresentante, amministratore e socio al 50% della società l Borgo del RO di IT EA & c. , ;
visto ;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 18 marzo 2026 la segretaria dott.ssa Susanna Ciarapica, il relatore dr. Guido Petrigni e il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina Valeri;
contumaci i convenuti.
FATTO
I. Con sentenza n. 132/2024, emessa da questa Sezione giurisdizionale di conto n. 23630, veniva dichiarato inammissibile il conto giudiziale n. 59503, relativo alla riscossione, per conto del Comune di Fano, delle imposte di soggiorno, da parte della l Borgo del RO di IT EA & C. s , per considerato che il conto, non presentato lo
stesso Comune, con indicazione di importi di riscossione e di riversamento pari , e ciò a causa indisponibilità dei pertinenti dati contabili, che non erano stati forniti dalla ditta.
II. Pertanto, la Procura regionale apriva il fascicolo istruttorio n.
I00480/2024 nei confronti di tale struttura ricettiva, al fine di appurare e quantificare il danno erariale da mancata entrata, da essa cagionato al Comune di Fano.
In data 27/11/2024 il P.M. conferiva apposita delega alla Guardia di Finanza di Fano per verificare se nel periodo 2019/2023 la suddetta struttura avesse avuto ospiti e, in caso positivo, per individuare l a platea di quanti vi avevano soggiornato, anche avvalendosi dei dati in possesso della Questura web e di quelli relativi ai consumi delle utenze (acqua, gas, energia elettrica ecc.), in modo da poter quantific e imposte di soggiorno dovute e non versate al Comune di Fano.
III. Con la relazione investigativa n. 94823/2025 la G.d.F. illustrava gli esiti delle indagini svolte, da cui emergeva che nella struttura ricettiva 590, da parte di 415 ospiti, 2019;
452, da parte di 318 ospiti, nel 2020;
728, da parte di 569 ospiti, nel 2021;
975, da parte di 748 ospiti, nel 2022;
776, da parte di 501 ospiti, nel 2023.
Peraltro, anche dai bilanci societari relativi alle suddette annualità e dagli estratti delle dichiarazioni fiscali presentate dalla ditta si traeva conferma che mediante la gestione della struttura ricettiva e che tali redditi erano confluiti nel quadro RS - .
La Guardia di Finanza riferiva, altresì, che, in base al Regolamento dell vigente nel Comune di Fano e alle tariffe fissate pro-tempore per tale tipologia di struttura ricettiva era dovuta nella misura di 1,00 per ogni pernottamento, sino al 31/3/2023, e 1,30, in ogni caso, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per ciascun ospite
.
Il Regolamento prevedeva anche una serie di altre esenzioni e riduzioni, che, tuttavia, non venivano ad assumere concreta rilevanza struttura ricettiva in questione nel suddetto arco temporale.
Pertanto, le imposte di soggiorno dovute e non riversate contabile al Comune di Fano nel periodo 2019/2023 venivano quantificate in complessivi 3.037,00, e ciò considerate sia le esenzioni per i pernottamenti oltre il settimo giorno sia talune somme già corrisposte al IV. Sulla base delle risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, la Procura ha, quindi, contestato alla struttura ricettiva ed ai suoi amministratori IT EA e IT LE il danno così arrecato al Comune di Fano, chiedendo la loro condanna, in solido, al l (di cui:
,
da maggiorarsi di accessori e spese processuali.
V. Secondo il P.M., i convenuti avevano agito dolosamente, avendo essi omesso di:
presentare al Comune le prescritte dichiarazioni bimestrali ed annuali;
rendere i conti giudiziali annuali;
riversare al Comune quanto riscosso a titolo di imposte di soggiorno nelle annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, ad eccezione di modeste nel 2023).
VI. I convenuti non si sono costituiti in giudizio.
VII. All odierna udienza, il Collegio giudicante ha preliminarmente evidenziato che, di recente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 1527/2026, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile, in favore del giudice tributario, in materia di omesso riversamento delle imposte di soggiorno; peraltro, anche le Sezioni
quanto statuito dalla Corte di Cassazione, dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice contabile in tale materia.
Chiamato ad interloquire su tale problematica, il P.M. intervenuto ha manifestato perplessità in ordine alla recente pronunzia della Corte di Cassazione, osservando che la giurisdizione dovrebbe
ritenersi sussistente D.L. n. 34/2020, che ha qualificato i gestori delle strutture ricettive quali i ,
Cassazione lascerebbe, comunque, irrisolte alcune problematiche, tra cui:
-
- i somme di denaro con finalizzazione pubblicistica;
- la riconosciuta possibilità di coesistenza tra giudizio contabile e giudizio tributario, in aderenza al consolidato principio del cd. doppio binario;
- la persistenza degli obblighi di natura contabile (tenuta della contabilità delle riscossioni, rendicontazione e riversamento), posti in capo ai gestori delle strutture ricettive dai regolamenti comunali, tuttora vigenti.
Peraltro, secondo il P.M., l orientamento della Corte di Cassazione potrebbe comportare il concreto rischio che una quota significativa di entrate possa sfuggire riscossione, con conseguenti pregiudizi per la collettività, attesa la destinazione vincolata di tali risorse, prevista dalla normativa vigente imposta di soggiorno di pertinenza degli Enti locali.
Ciò premesso, il P.M. ha fatto presente che, laddove il Collegio giudicante, aderendo a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, dovesse dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, gli locale
interessato, ai fini dell e iniziative di recupero delle somme ad esso spettanti.
DIRITTO
I. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Il Borgo del RO di IT EA & C. s e dei suoi soci, amministratori e legali rappresentanti IT EA e IT LE, che non si loro
ritualmente notificato.
II.
responsabilità amministrativa degli odierni convenuti per il mancato riversamento al Comune di Fano delle imposte di soggiorno per 3.037,00, relativamente alle annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
III. Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover esaminare la questione concernente la sussistenza o meno della giurisdizione di questa Corte in tale specifica materia.
IV. In proposito, sotto il profilo normativo, va rammentato che, nel quadro dei criteri enunziati dalla L. n. 42/
. 119 della , il legislatore ha inteso attribuire agli Enti locali la facoltà d istituire imposta di soggiorno , ovvero un tributo di scopo,
turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, di interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed D.lgs n. 23/2011 ha stabilito, pertanto, che i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o delle città d'arte possano istituire, con apposita deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel rispettivo territorio.
Dunque, di soggiorno può essere qualificata come una imposta di consumo , il cui soggetto passivo è il consumatoreturista , che dà origine al presupposto d imposta ovvero alla manifestazione di capacità contributiva ( art. 53 Cost.),
divenendo, quindi, Ente locale nel quale si trovi a soggiornare.
Mediante il comma 3 del medesimo art. 4 del D.lgs. n. 23/2011, il legislatore demandava, art. 17, comma 1, della L. n.
400/1988, la disciplina successivo regolamento, da adottarsi, Stato- Città ed Autonomie locali, entro il termine di sessanta giorni dalla data d entrata in vigore del D.lgs n. 23/2011.
Non essendo stato emanato tale regolamento governativo, le modalità applicative del tributo venivano fissate dai singoli regolamenti comunali concernenti Peraltro, nel silenzio della legge e avuto riguardo al principio costituzionale della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali e di imposte (art. 23 Cost.), la giurisprudenza amministrativa (v. T.A.R. Toscana, sent. n. 1348/2011) e la Corte di Cassazione (v. ord. delle SS.UU. n. 19654/2018) chiarivano che i regolamenti degli Enti locali non potevano prevedere lle strutture ricettive a quella del sostituto o del responsabile d imposta.
In tale contesto, con deliberazione della Giunta regionale n. 1640 del 7/12/2011 tutti i Comuni ubicati nella Regione Marche sono stati
; pertanto, anche ai Comuni non capoluogo è stata consentita zione del appositi regolamenti disciplinanti le modalità applicative e le eventuali esenzioni e riduzioni.
approvato il relativo regolamento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/3/2012.
Va, altresì, rammentato che in tale contesto si consolidava giurisprudenziale della Corte dei conti (v., ex multis, la sentenza delle SS.RR. n. 22/2016/QM.), secondo cui il gestore della struttura ricettiva (o albergatore), che non abbia provveduto al versamento al Comune delle somme riscosse a titolo d imposta di soggiorno, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, poiché tale attività comporta la disponibilità e il maneggio di denaro pubblico.
V. Con interventi normativi del 2020 e del 2021 il legislatore statale ha, tuttavia, inteso precisare il ruolo del gestore della struttura ricettiva.
In particolare, . 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020, convertito in L.
n. 77/2020, ha definito il gestore della struttura ricettiva quale responsabile del versamento delle imposte di soggiorno, ai sensi
. 64, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (gli ospiti), prevedendo, altresì, un regime sanzionatorio sia dichiarazione periodica sia versamento di quanto dovuto al Comune di pertinenza.
Al fine di dirimere i dubbi interpretativi sorti sulla portata della disciplina introdotta nel 2020, il legislatore è successivamente intervenuto con interpretazione autentica, avente effetti retroattivi, che è stata . 5-quinquies del D.L. n.
146/2021, inserito dalla legge di conversione n. 215/2021, con cui è stata affermata alle fattispecie anteriori al 19/5/2020, data d entrata in vigore del D.L. n.
34/2020.
In pratica, il gestore della struttura ricettiva è stato così onerato del versamento del dovuta al Comune, anche
;
conseguentemente, in caso di omesso versamento del tributo da parte del soggetto che ha alloggiato nella struttura ricettiva, il Comune può rivolgersi direttamente al gestore, esigendo il pagamento di quanto dovuto (v. Corte di Cassazione, ordinanza n. 6187/2024).
VI. Persistendo ancora giurisprudenza contabile, sono intervenute le SS.UU. della Corte di Cassazione, che, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, con ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 hanno affermato che: A ha natura esclusivamente tributaria e ciò determina il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra l nte impositore e il responsabile d imposta nell esclusiva sfera della giurisdizione tributaria pertanto, va la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, con conseguente difetto della giurisdizione del giudice contabile .
Per una maggiore intelligibilità di quanto statuito, nella trama motivazionale ordinanza n. 1527/2026 la Corte di Cassazione ha, sottolineato che:
responsabile d imposta, il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di resa di conto, ponendo a carico del suddetto un obbligazione solidale discendente, che prescinde del tutto imposta ad opera del cliente. Come osservato dalla dottrina, la veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro (pubblico) incassato per imposta dovuta dal cliente.
È, quindi, , volto a sancire in modo inequivoco pplicaz
proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, sia quanto all irrogazione delle sanzioni.
La novella rappresentata dall'art. 180 del D.L. n. 34 del 2020 ha modificato i compiti affidati al gestore della struttura ricettiva nella riscossione del tributo, il quale , tenuto alla riscossione, è divenuto soggetto responsabile del pagamento dell'imposta e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio, secondo lo schema ricavabile dall'art. 64, comma 3, del T.U.I.R.
Non ha rilievo dirimente, ai fini della persistente qualificazione del D.L n. 34/2011, nelle more soggiorno, demandino al medesimo una serie di adempimenti funzionali allo svolgimento del rapporto di servizio con la struttura pubblica.
In proposito, queste Sezioni Unite (ordinanza n. 22891/2024) hanno già chiarito che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate per violazione delle prescrizioni del regolamento comunale in materia di tassa di soggiorno, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, allorquando la contestazione involga l'omesso o parziale versamento (o "riversamento") dell'imposta, e, invece, a quella del giudice ordinario, nel caso in cui le disposizioni violate abbiano ad oggetto meri obblighi procedurali.
La tesi della coesistenza delle due giurisdizioni è stata argomentata anche sostenendo che la giurisdizione tributaria opererebbe nei casi in cui il ricorso investa
del D.lgs. n. 546/1992 (accertamenti, irrogazione di sanzioni, ecc.) mentre le altre controversie sarebbero attratte nella giurisdizione contabile, ferma restando la necessità di evitare - in sede esecutiva e nelle ipotesi di concorrenza di strumenti di tutela azionati nelle due giurisdizioni - eventuali indebiti arricchimenti per le casse comunali.
Una simile opzione interpretativa, come già evidenziato da questa Corte (v.
Cass., SS.UU., 21/5/2024, n. 14028), trova un ostacolo nei limiti alla
.
Ha aggiunto la Corte di Cassazione che: La natura esclusivamente stata già affermata dalla Sezione tributaria di questa Suprema Corte.
n. 6187/2024 ha puntualizzato che, a seguito del loro confronti del turista, i gestori delle strutture ricettive «sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore,
. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
La medesima ordinanza 6187/2024 ha puntualizzato che: Il gestore della
-
cliente-ente locale, di natura esclusivamente tributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anche desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie non penali, . 13 del D.lgs 18 dicembre 1997, n. 471, applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale
.
Sotto altro profilo, va rammentato che le Sezioni Penali della Corte di Cassazione, con varie pronunce (v. Cass. pen., Sez. VI, n. 30227/2020, n. 36317/2020; Cass. pen., Sez. I, n. 41793/2021), hanno escluso, dopo n. 34 del 2020, che: Il mancato riversamento ssa integrare il reato di peculato e ciò per la ragione che il gestore è debitore in proprio nei confronti
.
VII. A quanto statuito da 1527/2026 uniformata la Corte dei conti, Sez. I Appello, con la sentenza n. 59/2026, pubblicata in data 11 marzo 2026.
In particolare, in tale sentenza è stato osservato che È superfluo sottolineare che si tratta, evidentemente, di una pronunzia pregevole, sia per deputato proprio a dirimere contrasti in ordine alla titolarità della giurisdizione tra le diverse magistrature presenti nel nostro ordinamento.
Tuttavia, in chiave costruttiva, ai fini dei futuri eventuali sviluppi della giurisprudenza sul punto, ritiene il Collegio di svolgere alcune considerazioni di ordine interpretativo:
- Cassazione (sub D), secondo cui il legislatore, di conto, costituisce un unicum ordinamentale (fatti salvi gli Organi costituzionali), in quanto, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia, chiunque abbia il maneggio di fondi pubblici (quali si ritiene debbano qualificarsi quelli relativi al tributo, una volta che siano stati fatto (dunque, in assenza di titolo provvedimentale o legale), deve ritenersi agente contabile ed essere soggetto al giudizio di conto (non essendovi alcun
.
- La qualifica di agente contabile, infatti, ha carattere generale e non pare rivestire natura residuale o sussidiaria rispetto ad ulteriori (eventualmente concorrenti) qualificazioni giuridiche, dimodoché vi si possa far ricorso
.
-
generalmente a prevedere obblighi, anche ulteriori rispetto a quello dichiarativo, differenti rispetto agli adempimenti tipici del responsabile d
regolamenti, s inserisce fisiologicamente nel procedimento contabile di entrata (articolato, come noto, in fase di accertamento, fase d incasso e fase di riversandolo nella casse comunali.
- Alla confutazione da parte della Corte di Cassazione (sub G) della tesi della concorrenza delle giurisdizioni, sulla scorta del riferimento ai limiti giurisprudenziali alla risarcibilità dei danni da violazione tributaria di restituzione (ex recepto) dei valori pubblici maneggiati, senza che debba
.
- Né, tanto meno, pare potersi sostenere la natura eminentemente nel quadro della ricostruzione giurisprudenziale contabile della concorrenza gli strumenti a loro disposizione (giudizi per resa di conto, poteri istruttori, giudizio di conto, giudizio di responsabilità contabile), allorquando gli albergatori non abbiano riversato quanto ricevuto né adottato (per inerzia, decadenza, mancanza di risorse umane, compiacenza etc..), con esito D.lgs. n.
546/1992 (prima della riforma, i provvedimenti accertativo/sanzionatori illo tempore previsti); tanto in costanza di condotte sostanzialmente appropriative (poco importa se punibili o meno penalmente a titolo di peculato) di risorse pubbliche.
- Peraltro, la concorrenza di diverse giurisdizioni si verificava pacificamente anche precedentemente alla riforma, che ha qualificato il gestore dei servizi ricettivi quale responsabile d imposta, allorquando i Comuni potevano procedere ad accertare/sanzionare (anche) gli albergatori che si fossero appropriati di somme, mediante ordinari provvedimenti recuperatoriosanzionatori, ricorribili dinanzi al giudice provvisto di giurisdizione, senza contabile per il maneggio di denaro.
- Risulta, ad ogni modo, del tutto condivisibile la ricostruzione, operata dal giudice della giurisdizione, della mens legis della riforma di cui a del D.L. n. 34/2020, che ha evidentemente inteso sottrarre gli albergatori alle alla disciplina sanzionatoria (art. 5-quinquies del D.L. 21/10/2021, n. 146, convertito in L. 17/12/2021, n. 215).
del recentissimo intervento della Suprema Corte, in sede proprio di regolamento preventivo di giurisdizione, ritiene il Collegio di doversi adeguare alla suddetta statuizione.
In definitiva, occorre considerare che con la riforma in questione il legislatore ha inteso introdurre una diversa qualificazione delle funzioni , riconducendole lla materia e, dunque, della giurisdizione tributaria, assicurando, comunque, sufficienti margini di tutela , attraverso gli strumenti propri del diritto tributario, secondo un assetto compositivo, comunque, organico e non privo di ragionevolezza, tanto più nel quadro di un più ampio orientamento di politica legislativa e di giurisprudenza costituzionale (cfr.: di recente, sent. n.
132/2024), nel quale sembra registrarsi, pur in un contesto di elevatissimo debito pubblico e di quantomeno perfettibile qualità della spesa pubblica, una tutela
affidati alla magistratura contabile .
Nei medesimi sensi s è espressa ppello della Corte dei conti con il decreto n. 1 del 2 marzo 2026, decidendo su istanza di accesso al rito abbreviato.
VIII. Conclusivamente, tenuto conto della recentissima giurisprudenza della Corte di Cassazione, alla quale si sono venute uniformando
giudicante ritiene che il presente giudizio debba essere definito con la declaratoria del difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice Tributario, fermo restando il dovere per interessata (Comune di Fano) di adoperarsi per il recupero delle imposte di soggiorno non riversate dalla struttura ricettiva in questione, avvalendosi degli strumenti previsti da tributario, e ciò anche al fine di evitare il verificarsi di condotte omissive, che potrebbero integrare ipotesi di responsabilità per danno erariale.
IX.
spese.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:
DICHIARA
il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio promosso Il Borgo del RO di IT EA & C. s e i suoi amministratori e legali rappresentanti IT EA e IT LE, per il mancato riversamento al Comune di Fano delle imposte di soggiorno per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, indicando del c.g.c., il Giudice Tributario quale Organo munito di giurisdizione.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente Guido Petrigni AL MI DE RO
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)