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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1336/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1336/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv L. Zaza D'Ausilio
Controparte_1
non costituito.
PAROLE CHIAVE: 291 CPC
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 24/12/24 questo Giudice «rilevato che l'Amministrazione non si è costituita, e rilevata la nullità della notifica in quanto non effettuata presso l'indirizzo che risulta presente nel registro di cui all'art. 16 Email_1
comma 12 DL 179/12» ne ha disposto la rinnovazione assegnando alla ricorrente
«termine perentorio» come disposto dall'art.291 cpc).
In osservanza di tale disposizione, alla parte che non si attivi tempestivamente per effettuare la seconda notifica, non può essere concesso ulteriore termine (Cass.9541/23).
La seconda notifica (effettuata a mezzo pec in data 7/1/25, per l'udienza che ai sensi dell'ultimo comma dell'art.127 ter cpc di deve considerare essere stata fissata per
5/2/25), si deve ritenere tardiva per mancato rispetto dei 30 giorni di cui all'art.4155 cpc pagina 1 di 2 (cfr Cass.8496/23).
Pertanto il giudizio non può essere proseguito. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa
DICHIARA improcedibile il giudizio.
Ancona, 14/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1336/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv L. Zaza D'Ausilio
Controparte_1
non costituito.
PAROLE CHIAVE: 291 CPC
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 24/12/24 questo Giudice «rilevato che l'Amministrazione non si è costituita, e rilevata la nullità della notifica in quanto non effettuata presso l'indirizzo che risulta presente nel registro di cui all'art. 16 Email_1
comma 12 DL 179/12» ne ha disposto la rinnovazione assegnando alla ricorrente
«termine perentorio» come disposto dall'art.291 cpc).
In osservanza di tale disposizione, alla parte che non si attivi tempestivamente per effettuare la seconda notifica, non può essere concesso ulteriore termine (Cass.9541/23).
La seconda notifica (effettuata a mezzo pec in data 7/1/25, per l'udienza che ai sensi dell'ultimo comma dell'art.127 ter cpc di deve considerare essere stata fissata per
5/2/25), si deve ritenere tardiva per mancato rispetto dei 30 giorni di cui all'art.4155 cpc pagina 1 di 2 (cfr Cass.8496/23).
Pertanto il giudizio non può essere proseguito. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa
DICHIARA improcedibile il giudizio.
Ancona, 14/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2