CASS
Sentenza 4 maggio 2022
Sentenza 4 maggio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2022, n. 17850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17850 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GU IA, nato a [...], il [...]; avverso la ordinanza del 15 luglio 2021, della Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ge- nerale UI UO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO Il ricorrente impugna l'ordinanza — indicata in epigrafe — con la quale la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna. Deduce, con un unico motivo d'im- pugnazione, che la corte, in violazione degli artt. 581 e 591 cod, proc. pen., non avrebbe correttamente valutato la specificità dei motivi di censura sollevati, sia con riferimento alle ragioni giuridiche, sia in relazione agli elementi di fatto ripor- tati. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17850 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 07/04/2022 CONSIDERATO IN DIRITTO Il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 7 novembre 2018, condannava l'odierno ricorrente alla pena di quattro mesi di reclusione e 120 euro di multa, ritenendolo responsabile del reato di furto aggravato, perché, dopo aver forzato il lucchetto che assicurava la barca della persona offesa (Guido Gaudenzi) all'or- meggio e aver danneggiato il suo capanno di caccia, si sarebbe introdotto all'in- terno, impossessandosi di un motore elettrico fuoribordo e di due stampi d'ana- tra. Il Tribunale riteneva la responsabilità dell'imputato alla luce delle dichiara- zioni rese dalla persona offesa (che, visionate le immagini registrate dalla video- camera di sorveglianza, riconosceva l'imputato, titolare di un appostamento di caccia vicino al suo, e lo vedeva transitare a bordo della sua barca) e delle im- magini della videocamera di sorveglianza riversate in atti. L'imputato impugnava la detta decisione dinanzi alla Corte d'appello di Bolo- gna deducendo che dalle immagini della videocamera non si evincerebbe con chiarezza l'identità della persona;
che non sarebbe sufficieme, a tal fine, la di- chiarazione della persona offesa;
che, mancando la prova della sussistenza del- l'aggravante, la sopravvenuta remissione della querela avrebbe dovuto condurre ad una dichiarazione di improcedibilità. La Corte d'appello di Bologna ha ritenuto l'impugnazione inammissibile per difetto di specificità estrinseca in quanto l'imputato si sarebbe limitato ad offrire una diversa ricostruzione dei fatti senza confrontarsi con le argomentazioni offer- te dal Tribunale che, invece, avrebbe specificamente motivato sia in relazione al profilo dell'identificazione dell'imputato (evidenziando l'assoluta chiarezza delle immagini e l'implicito riconoscimento di responsabilità insito nell'accordo transat- tivo raggiunto tra lo stesso imputato e la parte offesa), sia in relazione alla so- pravvenuta remissione della querela (ritenuta irrilevante in ragione della proce- dibilità d'ufficio del delitto contestato). A fronte di ciò, il ricorrente deduce che la corte d'appello non avrebbe cor- rettamente valutato la specificità dei motivi di censura sollevati, attraverso i qua- li, si sostiene, la difesa avrebbe evidenziato una dettagliata analisi del materiale probatorio acquisito in senso opposto alla ratio decidenti contenuta nella parte motiva del giudice di primo grado, sia con riferimento all'accertamento della re- sponsabilità, sia con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante conte- stata. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha, infatti, stabilito, con orientamento espresso a sezioni unite, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomenta- ti i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della 2 decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico del- l'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. un., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822). Ciò considerato, l'imputato non solo non si è confrontato, nel proporre ap- pello, con le specifiche motivazioni offerte dal tribunale, ma non si è confrontato, nel proporre il ricorso per cassazione, neanche con le motivazioni offerte dalla corte d'appello. Il tribunale, infatti, ha rilevato che l'imputato era titolare di un appostamen- to di caccia vicino al suo;
che la persona offesa ha riconosciuto l'imputato; che lo ha visto transitare, dalle immagini della videocamera di sorveglianza, a bordo del suo natante;
che questo natante era assicurato all'ormeggio con un lucchetto (poi trovato tranciato); che il semplice confronto tra le immagini della videoca- mera (riversate in atti) e la scheda anagrafica dell'imputato permettevano l'iden- tificazione dello stesso. L'imputato, invece, omettendo di addurre una critica specifica alle chiare ar- gomentazioni logiche offerte dal tribunale, con i motivi di appello, si è limitato a contestare la chiarezza delle immagini, il riconoscimento effeti:uato dalla persona offesa e l'insussistenza dell'aggravante. Correttamente, quindi, la corte, rilevan- do la genericità dei motivi, ha dichiarato l'appello inammissibile ed ha evidenzia- to dettagliatamente le ragioni dell'inammissibilità. Proposto ricorso per cassazio- ne, il ricorrente è incorso nuovamente nello stesso vizio, limil:andosi a contesta- re genericamente il punto della pronuncia impugnata, senza indicare, rispetto ad esso, le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione. In applicazione di questi principi, il ricorso deve essere dichiarato inammis- sibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle a mmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 marzo 2022 Il Presidente CORTE DI GASSAVO V SEZIONE PENALE Mic e i tensore OCO Stea
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ge- nerale UI UO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO Il ricorrente impugna l'ordinanza — indicata in epigrafe — con la quale la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna. Deduce, con un unico motivo d'im- pugnazione, che la corte, in violazione degli artt. 581 e 591 cod, proc. pen., non avrebbe correttamente valutato la specificità dei motivi di censura sollevati, sia con riferimento alle ragioni giuridiche, sia in relazione agli elementi di fatto ripor- tati. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17850 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 07/04/2022 CONSIDERATO IN DIRITTO Il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 7 novembre 2018, condannava l'odierno ricorrente alla pena di quattro mesi di reclusione e 120 euro di multa, ritenendolo responsabile del reato di furto aggravato, perché, dopo aver forzato il lucchetto che assicurava la barca della persona offesa (Guido Gaudenzi) all'or- meggio e aver danneggiato il suo capanno di caccia, si sarebbe introdotto all'in- terno, impossessandosi di un motore elettrico fuoribordo e di due stampi d'ana- tra. Il Tribunale riteneva la responsabilità dell'imputato alla luce delle dichiara- zioni rese dalla persona offesa (che, visionate le immagini registrate dalla video- camera di sorveglianza, riconosceva l'imputato, titolare di un appostamento di caccia vicino al suo, e lo vedeva transitare a bordo della sua barca) e delle im- magini della videocamera di sorveglianza riversate in atti. L'imputato impugnava la detta decisione dinanzi alla Corte d'appello di Bolo- gna deducendo che dalle immagini della videocamera non si evincerebbe con chiarezza l'identità della persona;
che non sarebbe sufficieme, a tal fine, la di- chiarazione della persona offesa;
che, mancando la prova della sussistenza del- l'aggravante, la sopravvenuta remissione della querela avrebbe dovuto condurre ad una dichiarazione di improcedibilità. La Corte d'appello di Bologna ha ritenuto l'impugnazione inammissibile per difetto di specificità estrinseca in quanto l'imputato si sarebbe limitato ad offrire una diversa ricostruzione dei fatti senza confrontarsi con le argomentazioni offer- te dal Tribunale che, invece, avrebbe specificamente motivato sia in relazione al profilo dell'identificazione dell'imputato (evidenziando l'assoluta chiarezza delle immagini e l'implicito riconoscimento di responsabilità insito nell'accordo transat- tivo raggiunto tra lo stesso imputato e la parte offesa), sia in relazione alla so- pravvenuta remissione della querela (ritenuta irrilevante in ragione della proce- dibilità d'ufficio del delitto contestato). A fronte di ciò, il ricorrente deduce che la corte d'appello non avrebbe cor- rettamente valutato la specificità dei motivi di censura sollevati, attraverso i qua- li, si sostiene, la difesa avrebbe evidenziato una dettagliata analisi del materiale probatorio acquisito in senso opposto alla ratio decidenti contenuta nella parte motiva del giudice di primo grado, sia con riferimento all'accertamento della re- sponsabilità, sia con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante conte- stata. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha, infatti, stabilito, con orientamento espresso a sezioni unite, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomenta- ti i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della 2 decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico del- l'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. un., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822). Ciò considerato, l'imputato non solo non si è confrontato, nel proporre ap- pello, con le specifiche motivazioni offerte dal tribunale, ma non si è confrontato, nel proporre il ricorso per cassazione, neanche con le motivazioni offerte dalla corte d'appello. Il tribunale, infatti, ha rilevato che l'imputato era titolare di un appostamen- to di caccia vicino al suo;
che la persona offesa ha riconosciuto l'imputato; che lo ha visto transitare, dalle immagini della videocamera di sorveglianza, a bordo del suo natante;
che questo natante era assicurato all'ormeggio con un lucchetto (poi trovato tranciato); che il semplice confronto tra le immagini della videoca- mera (riversate in atti) e la scheda anagrafica dell'imputato permettevano l'iden- tificazione dello stesso. L'imputato, invece, omettendo di addurre una critica specifica alle chiare ar- gomentazioni logiche offerte dal tribunale, con i motivi di appello, si è limitato a contestare la chiarezza delle immagini, il riconoscimento effeti:uato dalla persona offesa e l'insussistenza dell'aggravante. Correttamente, quindi, la corte, rilevan- do la genericità dei motivi, ha dichiarato l'appello inammissibile ed ha evidenzia- to dettagliatamente le ragioni dell'inammissibilità. Proposto ricorso per cassazio- ne, il ricorrente è incorso nuovamente nello stesso vizio, limil:andosi a contesta- re genericamente il punto della pronuncia impugnata, senza indicare, rispetto ad esso, le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione. In applicazione di questi principi, il ricorso deve essere dichiarato inammis- sibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle a mmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 marzo 2022 Il Presidente CORTE DI GASSAVO V SEZIONE PENALE Mic e i tensore OCO Stea