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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2024, n. 45993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45993 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) NN RO, nato a [...] il [...] 2) TI NA, nata a [...] il [...] 3) UT DE, nata a [...] il [...] 4) BO AB, nato a [...] il [...] 5) SI EM (CUI 03LT79Z), nato in [...] il [...]; 6) DI OL VI, nato a [...] il [...] 7) AK DN, nato in [...]-Erzegovina il 19/10/1981 Avverso la sentenza emessa in data 15/04/2024 dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Eleonora Nicla Moiraghi (per NN e UT), avv. Sandro D'Aloisi (per TI, BO, SI e UT), avv. Palma Seminara (per TI), avv. Eugenio Spinelli (per AK), che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 45993 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 12/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/07/2022, la Corte d'Appello di Roma riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzionatorio previa riqualificazione in tentativo, quanto a NN RO e DI OL VI, dell'ipotesi estorsiva aggravata loro ascritta al capo 1), la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Roma, in data 29/04/2021, nei confronti, tra gli altri, di TI NA, UT DE, BO AB, SI EM, DI OL VI, e AK DN, in relazione ai reati in tema di stupefacenti loro rispettivamente ascritti, nonché dei citati DI OL e NN (quest'ultimo chiamato a rispondere della sola imputazione di cui al capo 1). La decisione della Corte d'Appello veniva parzialmente annullata con rinvio dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 30192 del 21/06/2023. In particolare, per quanto qui specificamente rileva, la Quarta Sezione annullava la sentenza d'appello limitatamente al trattamento sanzionatorio quanto al NN, al DI OL, al SI, alla TI e al BO (in relazione, per quest'ultimo, alla valutazione della continuazione con altra sentenza divenuta irrevocabile); quanto all'AK, annullava la sentenza limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990, e alla valutazione della recidiva;
quanto alla UT, annullava la sentenza limitatamente alla confisca. In sede di rinvio, la Corte d'Appello (sempre per quanto interessa in questa sede): ha accolto la proposta di concordato sulla pena formulata dalle parti, previa rinuncia degli imputati a tutti i motivi di appello, quanto alle posizioni TI, BO e SI;
ha rideterminato la pena quanto al DI OL e al NN secondo le indicazioni della sentenza rescindente;
ha escluso, quanto all'AK, l'aggravante dell'associazione armata, e - ferma l'esclusione delle attenuanti generiche, essendo stata dichiarata la manifesta infondatezza del motivo di ricorso per cassazione - ha rideterminato il trattamento sanzionatorio;
ha confermato la sentenza quanto a UT DE, disattendendo le doglianze da questa formulate in ordine alla confisca del danaro rinvenuto nella sua disponibilità. 2. Ricorrono per cassazione, con unico atto a firma dell'avv. D'Aloisi, la TI, il BO e il SI, deducendo violazione di legge con riferimento all'individuazione, nella proposta di concordato recepita dalla Corte d'Appello, del reato associativo quale reato più grave, che doveva essere invece 2 2 individuato nell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 80 del medesimo decreto. Con altro ricorso proposto nell'interesse dei predetti, a firma dell'avv. Seminara, si lamenta l'ingiustizia della pena applicata, per la mancata applicazione delle attenuanti generiche e l'assenza di consapevolezza, in capo alla ricorrente, delle armi in possesso dell'associazione. 3. Ricorre per cassazione il DI OL, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura dell'aumento a titolo di continuazione e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si deduce che questi due profili dovevano essere adeguatamente considerati dal giudice di rinvio, alla luce di quanto osservato dalla sentenza rescindente nel rilevare la violazione del divieto di reformatio in peius in cui era incorsa la Corte territoriale, fissando la pena base in misura maggiore di quella stabilita dal giudice di primo grado. 4. Ricorre per cassazione il NN, a mezzo dei propri difensori, lamentando l'assenza di motivazione in ordine alla misura dell'aumento per la continuazione, fissato dalla Corte territoriale in quattro mesi di reclusione. 5. Ricorre per cassazione l'AK, a mezzo del proprio difensore, per avere la Corte territoriale effettuato un semplice calcolo matematico sul trattamento sanzionatorio, senza prendere in considerazione l'intera fattispecie criminosa, dopo l'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale all'esito del giudizio di annullamento. In particolare, secondo il ricorrente, doveva essere riconsiderata la questione delle attenuanti generiche, "essendovi connessione essenziale tra esclusione di una circostanza ad effetto speciale e la qualificazione del fatto in generale sotto il profilo della pena comminata" (pag. 3 del ricorso). 6. Ricorre per cassazione la UT, a mezzo dei propri difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento, in relazione alla conferma delle statuizioni sulla confisca. Si deduce che nel corso del giudizio di primo grado era stata prodotta ampia documentazione giustificativa del danaro in possesso della ricorrente, che era stata totalmente ignorata dal giudice di rinvio (si trattava, per la gran parte, di somme donate da parenti e amici in occasione della nascita, del battesimo e del primo compleanno del figlio della UT, come comprovato sia dalla scritta "per Nicholas" presente nella busta in cui era custodito parte del denaro, sia dalle dichiarazioni rese alla difesa da ciascuno dei donanti, per una somma complessiva di Euro 45.500,00). La difesa censura il travisamento in cui era incorsa la Corte territoriale (che aveva motivato la propria decisione anche per la totale assenza di produzioni difensive volte a giustificare il possesso del danaro), evidenziando che la residua motivazione (volta ad attribuire alla UT funzioni gestorie delle somme ricavate dal traffico di droga con il marito 3 3 TI AB) risultava in contrasto con quanto emerso a carico di TI NA, sorella di AB, la quale gestiva la "cassa" del sodalizio quale alter ego del fratello. 7. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. In particolare, si osserva: che le doglianze della TI erano inammissibili per difetto di interesse e perché relative a questione coperta dal giudicato;
che la censura del NN era manifestamente infondata, avuto riguardo alla misura contenuta dell'aumento; che anche il ricorso dell'AK era manifestamente infondato, essendo il diniego delle attenuanti generiche ormai coperto dal giudicato, e difettando una interdipendenza logico-giuridica tra tale questione e quella dell'aggravante dell'associazione armata, esclusa in sede di rinvio;
che ad analoghe conclusioni doveva pervenirsi per il DI OL, attesa la genericità delle censure prospettate per sollecitare una nuova valutazione di questioni ormai definite;
che il ricorso della UT era volto a sollecitare un sindacato sul merito delle valutazioni, espresse dalla Corte territoriale con adeguata motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nel prendere le mosse dalle posizioni degli imputati che hanno definito la propria posizione in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (BO, SI, TI), ritiene il Collegio che i relativi ricorsi siano inammissibiili. 1.1. Con il ricorso a firma dell'avv. D'Aloisi, i ricorrenti lamentano l'erronea individuazione, quale reato più grave, dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo dell'art. 73, aggravato ai sensi dell'art. 80 del medesimo d.P.R. La doglianza risulta affetta da un duplice profilo di inammissibilità. Da un lato, la questione non risulta essere stata dedotta da alcuno dei predetti ricorrenti dinanzi alla Quarta Sezione (cfr. pag. 22 seg. della sentenza rescindente quanto alla TI, pag. 31 segg. quanto al SI, pag. 33 seg. quanto al BO), la quale ha parzialmente accolto i rispettivi ricorsi proposti avverso la prima sentenza d'appello, disponendone l'annullamento con rinvio, esclusivamente sotto i profili della violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione della pena base, quanto al SI (pag. 92 della sentenza), della omessa valutazione della continuazione con altra sentenza divenuta irrevocabile, quanto al BO (pag. 95), e della determinazione della pena con riferimento alla recidiva qualificata, quanto alla TI.(pag. 83). L'odierna censura, pertanto, deve ritenersi senz'altro preclusa in questa sede. D'altro lato, per completezza, si ritiene di dover evidenziare che i ricorrenti non hanno dedotto alcuno specifico interesse a dedurre la censura in questione, 4 4 dopo aver definito la propria posizione ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Sul punto, è utile richiamare il principio affermato da questa Sezione secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia accolto la proposta di concordato con rinuncia ai motivi di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con cui si prospetti che il concordato è stato recepito con riguardo a un reato escluso dall'ambito di applicazione di tale disposizione, qualora non sia dedotta la sussistenza di uno specifico e concreto interesse ad ottenere l'annullamento della sentenza» (Sez. 3, n. 32393 del 05/03/2021, Mangia, Rv. 281777 - 01). È del tutto evidente che, se la deduzione di uno specifico interesse è necessaria anche in ipotesi di inclusione nel patteggiamento in appello di un reato non compreso nell'ambito applicativo dell'istituto, tale deduzione risulta a fortiori imprescindibile qualora, come nella fattispecie in esame, ci si limiti a lamentare una errata individuazione del reato più grave, tra quelli oggetto dell'accordo. 1.2. Con il ricorso a firma dell'avv. Seminara, la TI ha censurato la sentenza anche per la mancata concessione delle attenuanti generiche, in considerazione della limitata partecipazione e l'assenza di consapevolezza in ordine alle armi in possesso dell'associazione. Si tratta di una censura inammissibile, in quanto - anche a prescindere dalla preclusione correlata ai motivi di appello rinunciati - la Quarta Sezione aveva disatteso, ritenendolo infondato, il corrispondente motivo di ricorso dedotto avverso la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della prima sentenza d'appello (cfr. pag. 82 della sentenza rescindente). 2. Il ricorso del DI OL è inammissibile, per ragioni del tutto analoghe a quelle qui da ultimo esposte. Il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e della misura degli aumenti per la continuazione, ritenuti eccessivi, osservando che tali aspetti dovevano essere riconsiderati alla luce dell'annullamento parziale della sentenza d'appello. Anche in questo caso, deve osservarsi che la Quarta Sezione aveva, per un verso, annullato la condanna del DI OL limitatamente alla violazione del divieto di reformatio in peius, essendo stata applicata dalla prima sentenza d'appello, per il reato più grave, una pena più alta di quella irrogata in primo grado (cfr. pag. 105 della sentenza rescindente). Per altro verso, la, sentenza di annullamento aveva totalmente disatteso le doglianze concernenti la mancata concessione delle attenuanti generiche e la misura degli aumenti per la continuazione, ritenendole reiterative ed aspecifiche (cfr. pag. 104). La riproposizione di tali censure deve pertanto ritenersi preclusa, in applicazione del principio, affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «in 5 5 tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, per "parti" della sentenza, su cui può formarsi il giudicato parziale, devono intendersi le statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame» (Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106 - 01). 3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve altresì pervenirsi con riferimento al ricorso dell'AK. Anche in questo caso, la Quarta Sezione aveva annullato la prima sentenza d'appello entro limiti ben definiti, concernenti la rivalutazione dell'aggravante dell'associazione armata (pag. 68 della sentenza rescindente) e della recidiva (pag. 70); anche in questo caso, il motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche era stato esplicitamente disatteso, perché generico ed implicante valutazioni in fatto (cfr. pag. 70). Da ciò consegue, in applicazione dei principi poc'anzi richiamati, che la riproposizione in questa sede della medesima questione deve ritenersi ormai preclusa. 4. Il ricorso del NN è infondato. La difesa ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione con riferimento alla misura dell'aumento operato per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen., essendosi la Corte d'Appello limitata ad aumentare la pena base nella misura indicata in dispositivo. Deve premettersi che la Quarta Sezione aveva accolto il ricorso del NN limitatamente al motivo concernente l'aumento di pena per le aggravanti, quantificato dalla prima sentenza d'appello in anni uno di reclusione per "le due aggravanti residue". In particolare, la sentenza rescindente aveva osservato, in linea con il motivo di ricorso, che residuava ormai la sola aggravante di cui all'art. 61 n. 6, dal momento che la recidiva, pur contestata, non era stata applicata dal primo giudice (non risultando che fosse stata presa in considerazione nel calcolo della pena), e che tale statuizione non era stata impugnata dalla pubblica accusa. L'annullamento con rinvio aveva pertanto riguardato il solo calcolo dell'aumento da apportare per l'unica aggravante residua (cfr. pag. 86 seg. della sentenza rescindente). In sede di rinvio, la Corte territoriale si è in effetti limitata a prendere atto del principio di diritto affermato dalla Quarta Sezione, e ad aumentare la pena per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 6, dando conto dell'aumento della pena base nella misura di mesi quattro di reclusione e Euro 600,00 di multa (cfr. pag. 24 della sentenza impugnata). 6 6 La difesa si duole dell'assenza di motivazione in ordine a tale specifica statuizione. Assume peraltro rilievo assorbente, ad avviso del Collegio, il fatto che il primo giudice aveva applicato il medesimo aumento per l'aggravante che qui rileva (cfr. pag. 282 della sentenza di primo grado), e che tale quantificazione non risulta essere stata oggetto di specifica censura con i motivi di appello (imperniati, come si è visto, sulla illegittima considerazione di un'aggravante non considerata dal primo giudice). Deve quindi ritenersi irrilevante la mancanza di motivazione di un aumento determinato nella medesima misura stabilita in primo grado. 5. È invece fondato il ricorso proposto nell'interesse della UT. La Quarta Sezione aveva annullato la sentenza, nella parte concernente la predetta imputata, limitatamente alla omessa motivazione sulle censure devolute in appello quanto alla confisca della somma di danaro, pari a complessivi Euro 52.300, che il primo giudice aveva integralmente ritenuto costituire il provento del narcotraffico: cfr. pag. 83 della sentenza rescindente, nella quale si precisa altresì, richiamando pag. 243 della decisione di primo grado, che la somma di Euro 42.850 era stata consegnata spontaneamente dalla UT in sede di perquisizione domiciliare, e che la somma residua era stata rinvenuta in parte (quanto a Euro 1.450) in un comodino e in una busta, ed in parte (quanto ai residui Euro 5.000) all'interno di una busta bianca con la dicitura all'esterno "per Nicholas". In sede di rinvio, la Corte d'Appello ha disatteso la prospettazione difensiva secondo cui la complessiva somma costituiva il frutto di elargizioni di parenti e conoscenti in occasione delle festività del figlio della UT, valorizzando tra l'altro l'entità della somma e le modalità di conservazione. Deve peraltro rilevarsi che, in via preliminare, la Corte territoriale aveva ritenuto la tesi difensiva "priva di riscontro alcuno", ed aveva subito dopo ribadito tale assorbente rilievo sostenendo, in particolare, che la somma sequestrata alla UT non era stata "giustificata da documentazione di qualsivoglia natura che ne attesti la lecita provenienza, non avendo prodotto la difesa alcunchè sul punto" (cfr. pag. 26 della sentenza impugnata). Appare evidente, da un lato, che la Corte d'Appello ha ignorato le dichiarazioni rese ai difensori, e da questi depositate al G.u.p. unitamente ad una memoria in data 21/04/2021, relative appunto alle regalie ricevute dalla ricorrente in occasione del compleanno e del battesimo del figlio (cfr. pag. 3 del ricorso); d'altro lato, la valutazione della Corte non sembra essere stata espressa all'esito di un puntuale, adeguato confronto con la dicitura apposta sulla busta rinvenuta nell'armadio, contenente una parte (meno di un decimo) del danaro sequestrato. In definitiva, il denunciato travisamento per omissione deve ritenersi sussistente, con conseguente necessità di annullare sul punto la sentenza, con 7 7 rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio sulla confisca del danaro sequestrato alla UT. 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono: una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dalla TI, dal BO, dal SI, dal DI OL e dall'AK, con conseguente condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che appare equo quantificare in Euro tremila per ciascun ricorrente;
il rigetto del ricorso del NN, con conseguente condanna del predetto al pagamento delle spese protessuali;
l'annullamento della sentenza impugnata, quanto alla UT, limitatamente alle statuizioni sulla confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di UT DE, limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Rigetta il ricorso di NN RO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di TI NA, BO AB, SI EM, DI OL VI, AK DN e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 novembre 2024 Il Consigli estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Eleonora Nicla Moiraghi (per NN e UT), avv. Sandro D'Aloisi (per TI, BO, SI e UT), avv. Palma Seminara (per TI), avv. Eugenio Spinelli (per AK), che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 45993 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 12/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/07/2022, la Corte d'Appello di Roma riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzionatorio previa riqualificazione in tentativo, quanto a NN RO e DI OL VI, dell'ipotesi estorsiva aggravata loro ascritta al capo 1), la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Roma, in data 29/04/2021, nei confronti, tra gli altri, di TI NA, UT DE, BO AB, SI EM, DI OL VI, e AK DN, in relazione ai reati in tema di stupefacenti loro rispettivamente ascritti, nonché dei citati DI OL e NN (quest'ultimo chiamato a rispondere della sola imputazione di cui al capo 1). La decisione della Corte d'Appello veniva parzialmente annullata con rinvio dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 30192 del 21/06/2023. In particolare, per quanto qui specificamente rileva, la Quarta Sezione annullava la sentenza d'appello limitatamente al trattamento sanzionatorio quanto al NN, al DI OL, al SI, alla TI e al BO (in relazione, per quest'ultimo, alla valutazione della continuazione con altra sentenza divenuta irrevocabile); quanto all'AK, annullava la sentenza limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990, e alla valutazione della recidiva;
quanto alla UT, annullava la sentenza limitatamente alla confisca. In sede di rinvio, la Corte d'Appello (sempre per quanto interessa in questa sede): ha accolto la proposta di concordato sulla pena formulata dalle parti, previa rinuncia degli imputati a tutti i motivi di appello, quanto alle posizioni TI, BO e SI;
ha rideterminato la pena quanto al DI OL e al NN secondo le indicazioni della sentenza rescindente;
ha escluso, quanto all'AK, l'aggravante dell'associazione armata, e - ferma l'esclusione delle attenuanti generiche, essendo stata dichiarata la manifesta infondatezza del motivo di ricorso per cassazione - ha rideterminato il trattamento sanzionatorio;
ha confermato la sentenza quanto a UT DE, disattendendo le doglianze da questa formulate in ordine alla confisca del danaro rinvenuto nella sua disponibilità. 2. Ricorrono per cassazione, con unico atto a firma dell'avv. D'Aloisi, la TI, il BO e il SI, deducendo violazione di legge con riferimento all'individuazione, nella proposta di concordato recepita dalla Corte d'Appello, del reato associativo quale reato più grave, che doveva essere invece 2 2 individuato nell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 80 del medesimo decreto. Con altro ricorso proposto nell'interesse dei predetti, a firma dell'avv. Seminara, si lamenta l'ingiustizia della pena applicata, per la mancata applicazione delle attenuanti generiche e l'assenza di consapevolezza, in capo alla ricorrente, delle armi in possesso dell'associazione. 3. Ricorre per cassazione il DI OL, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura dell'aumento a titolo di continuazione e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si deduce che questi due profili dovevano essere adeguatamente considerati dal giudice di rinvio, alla luce di quanto osservato dalla sentenza rescindente nel rilevare la violazione del divieto di reformatio in peius in cui era incorsa la Corte territoriale, fissando la pena base in misura maggiore di quella stabilita dal giudice di primo grado. 4. Ricorre per cassazione il NN, a mezzo dei propri difensori, lamentando l'assenza di motivazione in ordine alla misura dell'aumento per la continuazione, fissato dalla Corte territoriale in quattro mesi di reclusione. 5. Ricorre per cassazione l'AK, a mezzo del proprio difensore, per avere la Corte territoriale effettuato un semplice calcolo matematico sul trattamento sanzionatorio, senza prendere in considerazione l'intera fattispecie criminosa, dopo l'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale all'esito del giudizio di annullamento. In particolare, secondo il ricorrente, doveva essere riconsiderata la questione delle attenuanti generiche, "essendovi connessione essenziale tra esclusione di una circostanza ad effetto speciale e la qualificazione del fatto in generale sotto il profilo della pena comminata" (pag. 3 del ricorso). 6. Ricorre per cassazione la UT, a mezzo dei propri difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento, in relazione alla conferma delle statuizioni sulla confisca. Si deduce che nel corso del giudizio di primo grado era stata prodotta ampia documentazione giustificativa del danaro in possesso della ricorrente, che era stata totalmente ignorata dal giudice di rinvio (si trattava, per la gran parte, di somme donate da parenti e amici in occasione della nascita, del battesimo e del primo compleanno del figlio della UT, come comprovato sia dalla scritta "per Nicholas" presente nella busta in cui era custodito parte del denaro, sia dalle dichiarazioni rese alla difesa da ciascuno dei donanti, per una somma complessiva di Euro 45.500,00). La difesa censura il travisamento in cui era incorsa la Corte territoriale (che aveva motivato la propria decisione anche per la totale assenza di produzioni difensive volte a giustificare il possesso del danaro), evidenziando che la residua motivazione (volta ad attribuire alla UT funzioni gestorie delle somme ricavate dal traffico di droga con il marito 3 3 TI AB) risultava in contrasto con quanto emerso a carico di TI NA, sorella di AB, la quale gestiva la "cassa" del sodalizio quale alter ego del fratello. 7. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. In particolare, si osserva: che le doglianze della TI erano inammissibili per difetto di interesse e perché relative a questione coperta dal giudicato;
che la censura del NN era manifestamente infondata, avuto riguardo alla misura contenuta dell'aumento; che anche il ricorso dell'AK era manifestamente infondato, essendo il diniego delle attenuanti generiche ormai coperto dal giudicato, e difettando una interdipendenza logico-giuridica tra tale questione e quella dell'aggravante dell'associazione armata, esclusa in sede di rinvio;
che ad analoghe conclusioni doveva pervenirsi per il DI OL, attesa la genericità delle censure prospettate per sollecitare una nuova valutazione di questioni ormai definite;
che il ricorso della UT era volto a sollecitare un sindacato sul merito delle valutazioni, espresse dalla Corte territoriale con adeguata motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nel prendere le mosse dalle posizioni degli imputati che hanno definito la propria posizione in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (BO, SI, TI), ritiene il Collegio che i relativi ricorsi siano inammissibiili. 1.1. Con il ricorso a firma dell'avv. D'Aloisi, i ricorrenti lamentano l'erronea individuazione, quale reato più grave, dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo dell'art. 73, aggravato ai sensi dell'art. 80 del medesimo d.P.R. La doglianza risulta affetta da un duplice profilo di inammissibilità. Da un lato, la questione non risulta essere stata dedotta da alcuno dei predetti ricorrenti dinanzi alla Quarta Sezione (cfr. pag. 22 seg. della sentenza rescindente quanto alla TI, pag. 31 segg. quanto al SI, pag. 33 seg. quanto al BO), la quale ha parzialmente accolto i rispettivi ricorsi proposti avverso la prima sentenza d'appello, disponendone l'annullamento con rinvio, esclusivamente sotto i profili della violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione della pena base, quanto al SI (pag. 92 della sentenza), della omessa valutazione della continuazione con altra sentenza divenuta irrevocabile, quanto al BO (pag. 95), e della determinazione della pena con riferimento alla recidiva qualificata, quanto alla TI.(pag. 83). L'odierna censura, pertanto, deve ritenersi senz'altro preclusa in questa sede. D'altro lato, per completezza, si ritiene di dover evidenziare che i ricorrenti non hanno dedotto alcuno specifico interesse a dedurre la censura in questione, 4 4 dopo aver definito la propria posizione ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Sul punto, è utile richiamare il principio affermato da questa Sezione secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia accolto la proposta di concordato con rinuncia ai motivi di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con cui si prospetti che il concordato è stato recepito con riguardo a un reato escluso dall'ambito di applicazione di tale disposizione, qualora non sia dedotta la sussistenza di uno specifico e concreto interesse ad ottenere l'annullamento della sentenza» (Sez. 3, n. 32393 del 05/03/2021, Mangia, Rv. 281777 - 01). È del tutto evidente che, se la deduzione di uno specifico interesse è necessaria anche in ipotesi di inclusione nel patteggiamento in appello di un reato non compreso nell'ambito applicativo dell'istituto, tale deduzione risulta a fortiori imprescindibile qualora, come nella fattispecie in esame, ci si limiti a lamentare una errata individuazione del reato più grave, tra quelli oggetto dell'accordo. 1.2. Con il ricorso a firma dell'avv. Seminara, la TI ha censurato la sentenza anche per la mancata concessione delle attenuanti generiche, in considerazione della limitata partecipazione e l'assenza di consapevolezza in ordine alle armi in possesso dell'associazione. Si tratta di una censura inammissibile, in quanto - anche a prescindere dalla preclusione correlata ai motivi di appello rinunciati - la Quarta Sezione aveva disatteso, ritenendolo infondato, il corrispondente motivo di ricorso dedotto avverso la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della prima sentenza d'appello (cfr. pag. 82 della sentenza rescindente). 2. Il ricorso del DI OL è inammissibile, per ragioni del tutto analoghe a quelle qui da ultimo esposte. Il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e della misura degli aumenti per la continuazione, ritenuti eccessivi, osservando che tali aspetti dovevano essere riconsiderati alla luce dell'annullamento parziale della sentenza d'appello. Anche in questo caso, deve osservarsi che la Quarta Sezione aveva, per un verso, annullato la condanna del DI OL limitatamente alla violazione del divieto di reformatio in peius, essendo stata applicata dalla prima sentenza d'appello, per il reato più grave, una pena più alta di quella irrogata in primo grado (cfr. pag. 105 della sentenza rescindente). Per altro verso, la, sentenza di annullamento aveva totalmente disatteso le doglianze concernenti la mancata concessione delle attenuanti generiche e la misura degli aumenti per la continuazione, ritenendole reiterative ed aspecifiche (cfr. pag. 104). La riproposizione di tali censure deve pertanto ritenersi preclusa, in applicazione del principio, affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «in 5 5 tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, per "parti" della sentenza, su cui può formarsi il giudicato parziale, devono intendersi le statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame» (Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106 - 01). 3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve altresì pervenirsi con riferimento al ricorso dell'AK. Anche in questo caso, la Quarta Sezione aveva annullato la prima sentenza d'appello entro limiti ben definiti, concernenti la rivalutazione dell'aggravante dell'associazione armata (pag. 68 della sentenza rescindente) e della recidiva (pag. 70); anche in questo caso, il motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche era stato esplicitamente disatteso, perché generico ed implicante valutazioni in fatto (cfr. pag. 70). Da ciò consegue, in applicazione dei principi poc'anzi richiamati, che la riproposizione in questa sede della medesima questione deve ritenersi ormai preclusa. 4. Il ricorso del NN è infondato. La difesa ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione con riferimento alla misura dell'aumento operato per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen., essendosi la Corte d'Appello limitata ad aumentare la pena base nella misura indicata in dispositivo. Deve premettersi che la Quarta Sezione aveva accolto il ricorso del NN limitatamente al motivo concernente l'aumento di pena per le aggravanti, quantificato dalla prima sentenza d'appello in anni uno di reclusione per "le due aggravanti residue". In particolare, la sentenza rescindente aveva osservato, in linea con il motivo di ricorso, che residuava ormai la sola aggravante di cui all'art. 61 n. 6, dal momento che la recidiva, pur contestata, non era stata applicata dal primo giudice (non risultando che fosse stata presa in considerazione nel calcolo della pena), e che tale statuizione non era stata impugnata dalla pubblica accusa. L'annullamento con rinvio aveva pertanto riguardato il solo calcolo dell'aumento da apportare per l'unica aggravante residua (cfr. pag. 86 seg. della sentenza rescindente). In sede di rinvio, la Corte territoriale si è in effetti limitata a prendere atto del principio di diritto affermato dalla Quarta Sezione, e ad aumentare la pena per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 6, dando conto dell'aumento della pena base nella misura di mesi quattro di reclusione e Euro 600,00 di multa (cfr. pag. 24 della sentenza impugnata). 6 6 La difesa si duole dell'assenza di motivazione in ordine a tale specifica statuizione. Assume peraltro rilievo assorbente, ad avviso del Collegio, il fatto che il primo giudice aveva applicato il medesimo aumento per l'aggravante che qui rileva (cfr. pag. 282 della sentenza di primo grado), e che tale quantificazione non risulta essere stata oggetto di specifica censura con i motivi di appello (imperniati, come si è visto, sulla illegittima considerazione di un'aggravante non considerata dal primo giudice). Deve quindi ritenersi irrilevante la mancanza di motivazione di un aumento determinato nella medesima misura stabilita in primo grado. 5. È invece fondato il ricorso proposto nell'interesse della UT. La Quarta Sezione aveva annullato la sentenza, nella parte concernente la predetta imputata, limitatamente alla omessa motivazione sulle censure devolute in appello quanto alla confisca della somma di danaro, pari a complessivi Euro 52.300, che il primo giudice aveva integralmente ritenuto costituire il provento del narcotraffico: cfr. pag. 83 della sentenza rescindente, nella quale si precisa altresì, richiamando pag. 243 della decisione di primo grado, che la somma di Euro 42.850 era stata consegnata spontaneamente dalla UT in sede di perquisizione domiciliare, e che la somma residua era stata rinvenuta in parte (quanto a Euro 1.450) in un comodino e in una busta, ed in parte (quanto ai residui Euro 5.000) all'interno di una busta bianca con la dicitura all'esterno "per Nicholas". In sede di rinvio, la Corte d'Appello ha disatteso la prospettazione difensiva secondo cui la complessiva somma costituiva il frutto di elargizioni di parenti e conoscenti in occasione delle festività del figlio della UT, valorizzando tra l'altro l'entità della somma e le modalità di conservazione. Deve peraltro rilevarsi che, in via preliminare, la Corte territoriale aveva ritenuto la tesi difensiva "priva di riscontro alcuno", ed aveva subito dopo ribadito tale assorbente rilievo sostenendo, in particolare, che la somma sequestrata alla UT non era stata "giustificata da documentazione di qualsivoglia natura che ne attesti la lecita provenienza, non avendo prodotto la difesa alcunchè sul punto" (cfr. pag. 26 della sentenza impugnata). Appare evidente, da un lato, che la Corte d'Appello ha ignorato le dichiarazioni rese ai difensori, e da questi depositate al G.u.p. unitamente ad una memoria in data 21/04/2021, relative appunto alle regalie ricevute dalla ricorrente in occasione del compleanno e del battesimo del figlio (cfr. pag. 3 del ricorso); d'altro lato, la valutazione della Corte non sembra essere stata espressa all'esito di un puntuale, adeguato confronto con la dicitura apposta sulla busta rinvenuta nell'armadio, contenente una parte (meno di un decimo) del danaro sequestrato. In definitiva, il denunciato travisamento per omissione deve ritenersi sussistente, con conseguente necessità di annullare sul punto la sentenza, con 7 7 rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio sulla confisca del danaro sequestrato alla UT. 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono: una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dalla TI, dal BO, dal SI, dal DI OL e dall'AK, con conseguente condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che appare equo quantificare in Euro tremila per ciascun ricorrente;
il rigetto del ricorso del NN, con conseguente condanna del predetto al pagamento delle spese protessuali;
l'annullamento della sentenza impugnata, quanto alla UT, limitatamente alle statuizioni sulla confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di UT DE, limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Rigetta il ricorso di NN RO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di TI NA, BO AB, SI EM, DI OL VI, AK DN e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 novembre 2024 Il Consigli estensore