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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15739 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. RGAC 10242 del 2025, vertente
TRA
- nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio De Paolis e Paolo Ermini, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Caruso, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI: come istanza congiunta contenente l'accordo depositata in data
08.08.2025 e integrata in data 10.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio concordatario in Roma in data 20.09.1986 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1986, atto n. 00996, parte
2, serie A01), dal quale nascevano le figlie (21.07.1989) e Persona_1 Per_2
(20.01.1995), entrambe maggiorenni ed economicamente autonome, che avevano
[...] da tempo costituito un loro nucleo familiare.
Venuta meno la comunione materiale e spirituale della coppia, parte ricorrente, chiedeva in via provvisoria e urgente, stante le condotte poste in essere dal marito, che fosse dichiarata la separazione personale con addebito al marito, che restasse nella sua disponibilità la casa familiare (sita in Roma, via Raffaele De Cosa n.23) ed infine che le fosse riconosciuto un contributo per il suo mantenimento di € 2.500 mensili.
Con comparsa di risposta si costituiva il sig. il quale, aderendo alla domanda di CP_1 separazione formulata dalla moglie, contestava tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito, evidenziando di contro che la crisi familiare era stata conseguenza di un lento e progressivo logoramento come comprovato dal fatto che i coniugi nel 2019 avevano optato per il regime della separazione dei beni.
Tanto premesso, parte resistente chiedeva il rigetto della domanda di addebito formulata dalla che l'abitazione familiare restasse nella disponibilità della moglie, nonché Pt_1 si dichiarava disponibile ad un assegno per il di lei mantenimento di € 1.500 mensili.
Nelle more del procedimento, con istanza del 08.08.2025, le parti rappresentavano che, a seguito di trattative, era stato raggiunto un accordo.
Con provvedimento del 12.08.2025 il Giudice Delegato, dato atto dell'intento conciliativo rappresentato, letto l'accordo dalle stesse depositato, rinviava le parti all'udienza cartolare del 22.10.2025 invitando le parti a riformularne il contenuto.
Con note scritte del 10.10.2025 le parti depositavano le condizioni con le quali sarebbe stata regolata la separazione:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
2) la casa coniugale sita in Roma, via Raffaele De Cosa n.23 rimarrà nella disponibilità della moglie e il sig. se ne allontanerà entro 30 giorni dall'omologa Controparte_1 asportando tutti i propri effetti e beni personali;
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile di Controparte_1 Pt_1 mantenimento €.2.500,00 mensili che sarà annualmente rivalutato alla luce delle variazioni dell'indice Istat a decorrere dal mese di agosto 2026;
4) il Tribunale dà atto che le parti hanno anche raggiunto un accordo economico relativo alla restituzione delle somme spese dalla sig.ra per il mantenimento della Pt_1 famiglia e la ristrutturazione della casa coniugale nel periodo in cui non vi ha provveduto il coniuge, nonché alla quota TFR del coniuge titolare dell'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art.12 bis della L.n.898/1970, determinato nella misura del 40% in relazione alla durata del matrimonio, pertanto, il sig. si impegna e si obbliga a Controparte_1 versare alla sig.ra la somma di €.130.000,00 (centotrentamila/00 Parte_1 euro) con le seguenti modalità, quanto ad €.65.000,00 entro e non oltre il 31.10.2025 e la residua somma di €.65.000,00 entro e non oltre il 31.12.2026.
5) Con la sottoscrizione del presente atto, i coniugi si danno reciprocamente consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
All'udienza fissata il GD, letto l'accordo integrato, rimetteva la causa al Collegio per l'accoglimento delle condizioni rassegnate.
Osserva il Collegio
Vista la documentazione prodotta, le dichiarazioni rese dalle parti e l'accordo depositato con istanza congiunta in data 08.08.2025 e integrato con note scritte del 10.10.2025, la domanda di separazione deve essere accolta.
Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado iscritto al n.
RGAC 10242/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
08.05.1962 ( ), e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
17.12.1960 ( ), che hanno contratto matrimonio concordatario in C.F._2
Roma in data 20.09.1986;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 1986, atto n. 00996, parte 2, serie A01);
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo raggiunto e depositato con istanza congiunta in data 08.08.2025 e integrato con note scritte del
10.10.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. RGAC 10242 del 2025, vertente
TRA
- nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio De Paolis e Paolo Ermini, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Caruso, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI: come istanza congiunta contenente l'accordo depositata in data
08.08.2025 e integrata in data 10.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio concordatario in Roma in data 20.09.1986 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1986, atto n. 00996, parte
2, serie A01), dal quale nascevano le figlie (21.07.1989) e Persona_1 Per_2
(20.01.1995), entrambe maggiorenni ed economicamente autonome, che avevano
[...] da tempo costituito un loro nucleo familiare.
Venuta meno la comunione materiale e spirituale della coppia, parte ricorrente, chiedeva in via provvisoria e urgente, stante le condotte poste in essere dal marito, che fosse dichiarata la separazione personale con addebito al marito, che restasse nella sua disponibilità la casa familiare (sita in Roma, via Raffaele De Cosa n.23) ed infine che le fosse riconosciuto un contributo per il suo mantenimento di € 2.500 mensili.
Con comparsa di risposta si costituiva il sig. il quale, aderendo alla domanda di CP_1 separazione formulata dalla moglie, contestava tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito, evidenziando di contro che la crisi familiare era stata conseguenza di un lento e progressivo logoramento come comprovato dal fatto che i coniugi nel 2019 avevano optato per il regime della separazione dei beni.
Tanto premesso, parte resistente chiedeva il rigetto della domanda di addebito formulata dalla che l'abitazione familiare restasse nella disponibilità della moglie, nonché Pt_1 si dichiarava disponibile ad un assegno per il di lei mantenimento di € 1.500 mensili.
Nelle more del procedimento, con istanza del 08.08.2025, le parti rappresentavano che, a seguito di trattative, era stato raggiunto un accordo.
Con provvedimento del 12.08.2025 il Giudice Delegato, dato atto dell'intento conciliativo rappresentato, letto l'accordo dalle stesse depositato, rinviava le parti all'udienza cartolare del 22.10.2025 invitando le parti a riformularne il contenuto.
Con note scritte del 10.10.2025 le parti depositavano le condizioni con le quali sarebbe stata regolata la separazione:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
2) la casa coniugale sita in Roma, via Raffaele De Cosa n.23 rimarrà nella disponibilità della moglie e il sig. se ne allontanerà entro 30 giorni dall'omologa Controparte_1 asportando tutti i propri effetti e beni personali;
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile di Controparte_1 Pt_1 mantenimento €.2.500,00 mensili che sarà annualmente rivalutato alla luce delle variazioni dell'indice Istat a decorrere dal mese di agosto 2026;
4) il Tribunale dà atto che le parti hanno anche raggiunto un accordo economico relativo alla restituzione delle somme spese dalla sig.ra per il mantenimento della Pt_1 famiglia e la ristrutturazione della casa coniugale nel periodo in cui non vi ha provveduto il coniuge, nonché alla quota TFR del coniuge titolare dell'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art.12 bis della L.n.898/1970, determinato nella misura del 40% in relazione alla durata del matrimonio, pertanto, il sig. si impegna e si obbliga a Controparte_1 versare alla sig.ra la somma di €.130.000,00 (centotrentamila/00 Parte_1 euro) con le seguenti modalità, quanto ad €.65.000,00 entro e non oltre il 31.10.2025 e la residua somma di €.65.000,00 entro e non oltre il 31.12.2026.
5) Con la sottoscrizione del presente atto, i coniugi si danno reciprocamente consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
All'udienza fissata il GD, letto l'accordo integrato, rimetteva la causa al Collegio per l'accoglimento delle condizioni rassegnate.
Osserva il Collegio
Vista la documentazione prodotta, le dichiarazioni rese dalle parti e l'accordo depositato con istanza congiunta in data 08.08.2025 e integrato con note scritte del 10.10.2025, la domanda di separazione deve essere accolta.
Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado iscritto al n.
RGAC 10242/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
08.05.1962 ( ), e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
17.12.1960 ( ), che hanno contratto matrimonio concordatario in C.F._2
Roma in data 20.09.1986;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 1986, atto n. 00996, parte 2, serie A01);
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo raggiunto e depositato con istanza congiunta in data 08.08.2025 e integrato con note scritte del
10.10.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi