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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3180 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3180/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'EMMANUELE LUCIANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12541/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019341249000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019341249000 BOLLO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1494/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 per il tramite del costituito difensore impugna
contro
Agenzia SC e Regione Campania intimazione di pagamento in epigrafe emessa per due cartelle rimaste insolute ed asseritamente notificate il 15/12/2011 e 25/02/2013 per tassa auto 2007 e 2008.
Denuncia l'omessa notifica dei presupposti avvisi e delle stesse cartelle, con conseguente intervenuta prescrizione.
Si costituisce Agenzia SC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L' Agenzia della SC ha fornito prova della notifica di quattro atti interruttivi corrispondenti a fermo ed intimazione che non sono stati impugnati, con la conseguenza che il credito si è consolidato e viene dunque riscosso con la qui impugnata ulteriore intimazione.
Alla soccombenza consegue la condanna alle spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RCORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE
LIQUIDATE COMPLESSIVAMENTE IN EURO 100,00 A FAVORE DELLA AGENZIA DELLA
RISCOSSIONE.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'EMMANUELE LUCIANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12541/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019341249000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019341249000 BOLLO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1494/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 per il tramite del costituito difensore impugna
contro
Agenzia SC e Regione Campania intimazione di pagamento in epigrafe emessa per due cartelle rimaste insolute ed asseritamente notificate il 15/12/2011 e 25/02/2013 per tassa auto 2007 e 2008.
Denuncia l'omessa notifica dei presupposti avvisi e delle stesse cartelle, con conseguente intervenuta prescrizione.
Si costituisce Agenzia SC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L' Agenzia della SC ha fornito prova della notifica di quattro atti interruttivi corrispondenti a fermo ed intimazione che non sono stati impugnati, con la conseguenza che il credito si è consolidato e viene dunque riscosso con la qui impugnata ulteriore intimazione.
Alla soccombenza consegue la condanna alle spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RCORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE
LIQUIDATE COMPLESSIVAMENTE IN EURO 100,00 A FAVORE DELLA AGENZIA DELLA
RISCOSSIONE.