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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/10/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1503/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1503/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FERRARI ALESSANDRA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Voghera, Via Plana n. 99;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. FOGLIANI VILMA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Casteggio,
Via Garibaldi n. 6;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CASTEGGIO, in data 01/09/2018, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
CASTEGGIO alla Parte II, Serie C, n. 29, dell'anno 2018, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“- I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto impegnandosi a non assumere atteggiamenti offensivi o lesivi della reciproca reputazione e in alcun modo pregiudizievoli per la prole;
pag. 1 di 7 - il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che Per_1 condivideranno appieno la responsabilità ed i doveri genitoriali;
- la casa coniugale, costituita da un immobile sito in Voghera (PV) Via Lombardia n. 19, resta assegnata al marito. I coniugi si sono scambiati assenso a vivere separati a far data dal 14 agosto 2024. La signora autorizzata dal marito, ha già trasferito la Parte_1 propria residenza e dimora presso un immobile dalla stessa condotto in locazione sito in
Rivanazzano Terme (PV) Via Mozart n. 23 prelevando gli effetti, beni personali già divisi al 50% e quant'altro di sua pertinenza;
- i coniugi concordano, in ogni caso, che il figlio mantenga la residenza a tutti i fini di legge presso la casa coniugale assegnata al marito sita in Voghera Via Lombardia n. 19
e che trascorrerà, previo accordo tra i genitori in base alle esigenze del minore ed agli impegni degli stessi, tre giorni con il padre e tre giorni con la madre e week end alternati con ciascun genitore, come sta avvenendo dall'agosto 2024.
1) i coniugi nei loro giorni di competenza possono portare il figlio anche presso l'abitazione dei nonni materni e paterni, quando più lo desidera il figlio e compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e personali. Si dà atto che i nonni collaborano attivamente alla gestione del minore e così proseguiranno a farlo.
2) In merito alle vacanze: durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno due settimane di vacanza, anche non consecutive, con il figlio . I genitori Per_1 concorderanno le date con congruo anticipo. Durante le vacanze, dovrà sempre Per_1 essere reperibile telefonicamente dall'altro genitore che verrà anche preventivamente informato circa eventuali spostamenti.
Il figlio minore come di consueto potrà trascorrere, se lo vorrà, il mese di luglio Per_1
a Varazze insieme ai nonni paterni, dove questi sono soliti affittare un appartamento.
Quando si troverà al mare con i nonni paterni, nella settimana in cui cade il week Per_1 end di competenza materna il signor si impegna a portare il figlio presso CP_1 Per_1
l'abitazione della signora il giovedì sera per andarlo poi a riprendere il lunedì Parte_1 sera per riportarlo al mare dai nonni paterni;
gli orari verranno concordati dai genitori.
Durante le vacanze natalizie il signor terrà con sé il figlio il 24 dicembre CP_1 Per_1 mentre la sig.ra lo terrà con sé il 25 dicembre di ogni anno. Parte_1
pag. 2 di 7 I giorni festivi di calendario -31 Dicembre e Capodanno, Pasqua e Pasquetta- verranno trascorsi con i genitori secondo un criterio di alternanza.
Il compleanno verrà festeggiato insieme genitori e figlio.
Considerato il forte legame instauratosi tra ed il marito della nonna materna, sig. Per_1
, il minore , se lo vorrà, potrà trascorrere con lui a casa della Controparte_2 Per_1 nonna materna i week-end anche se di competenza paterna, quando il signor farà CP_2 rientro a casa. Tutto quanto sopra, salvo diversi accordi, da prendersi nell'interesse del minore congiuntamente da entrambi i coniugi volta per volta tenuto conto delle richieste, delle esigenze del figlio e delle esigenze lavorative dei genitori.
3) le spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Pavia verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Il padre si farà carico dell'integrale costo delle spese afferenti l'attività sportiva del figlio
(abbigliamento, visite mediche, costo allenamenti, trasferte), dei buoni mensa, dell'assicurazione scolastica e delle gite culturali scolastiche.
4) I coniugi concordano che l'Assegno unico continui ad essere integralmente percepito dalla signora per cui finché quest'ultima non provvederà dopo la separazione Parte_1
a presentare apposita domanda, il signor continuerà a corrisponderglielo ogni CP_1 mese a mezzo bonifico bancario istantaneo.
5) I coniugi, in forza di rogito notarile di compravendita stipulato in data 18/01/2022 dinanzi al notaio dott. di Voghera, Rep. 76.041 Racc. 35.029, sono Persona_2 comproprietari della casa coniugale sta in Voghera fraz. Oriolo Via Lombardia n. 19 sulla quale grava un mutuo cointestato;
la signora si impegna ed obbliga a Parte_1 trasferire la sua quota di proprietà al marito e lo stesso proseguirà nel pagamento integrale delle rate mensili del mutuo ipotecario acceso con atto notarile notaio dott. di Voghera, Rep. 76.041 Racc. 35.029 del 18/01/2022 dai coniugi con Persona_2
Banca BPM spa agenzia di Voghera.
Per quanto sopra concordato, la signora , nata a [...] il 09 Parte_1 settembre 1984 e residente a [...], codice fiscale
, promettedi cedere e vendere a titolo gratuito con tutte le C.F._1 garanzie di legge al signor , nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 residente in [...], codice fiscale che promette di C.F._2
pag. 3 di 7 accettare ed acquistare a titolo gratuito la quota di un mezzo della piena proprietà del seguente immobile sito in comune di Voghera, frazione Oriolo, via Lombardia 19 e precisamente:
- fabbricato di civile abitazione disposto su due piani fuori terra collegati tra loro da scala interna, composto da cucina, soggiorno, due camere, bagno, disimpegno e locale centrale termica al piano terra;
soprastanti locale stireria, altro locale, disimpegno, bagno, balcone in lato sud ovest ed ampio terrazzo in lato sud est, adiacente autorimessa al piano terra ed annesso sedime cortilizio pertinenziale in proprietà esclusiva, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Voghera, come segue:
Foglio 15 (quindici), mappale 1123 (millecentoventitre), sub 09 (nove), graffato ai mappali 1127 (millecentoventisette) e 1128 (millecentoventotto), (ex mappale 1123 sub
08 graffato al mappale 1127 e mappale 1128, ex mappale 1123 sub3 graffato al mappale
1127 e mappale 1123 sub 04 graffato al mappale 1128), via Lombardia n.19, piano T-1, categoria A/3, classe 3, vani 7,5, superficie catastale totale 176, totale escluse aree scoperte mq 164, R.C. Euro 464,81;
Foglio 15 (quindici), mappale 1123 (millecentoventitre), sub 10 (dieci), (ex mappale 1123 sub 08 (otto) graffato ai mappali 1127 e 1128) via Lombardia n.19, piano T, categoria
C/6, classe 3, mq 14, superficie catastale totale mq. 19, R.C. Euro 44,11
Coerenze in corpo: a nord, mappale 1123 sub 01; ad est, beni al sub.05, a sud, strada al mappale 1136; ad ovest, mappale 1126 e beni al sub 06.
Ai fini catastali si precisa che il mappale 1123 Foglio 15 di Catasto fabbricati corrisponde in Catasto terreni al mappale 1123 Foglio 15 (ex mappale 1122 parte) ente urbano di are 2.99; il mappale 1127 foglio 15 di catasto Fabbricati corrisponde in Catasto terreni al mappale
1127 foglio 15 (ex mappale 1122 parte) ente urbano di are 0.59; il mappale 1128 Foglio
15 di catasto fabbricati corrisponde in Catasto terreni al mappale 1128 Foglio 15 (ex mappale 1122 parte), ente urbano di are 0,43, in dipendenza di denuncia di cambiamento n. 274316 del 22 ottobre 2008, PV0274316 di protocollo. É compresa la quota proporzionale di comproprietà sugli enti che per legge, uso o destinazione sono da ritenersi comuni ad un fabbricato plurifamigliare, in particolare la comproprietà della strada privata di accesso, individuata in Catasto Fabbricati dal mappale 1136 Foglio 15,
pag. 4 di 7 quale bene comune non censibile a tutte le unità immobiliari dell'intero complesso, nonché la porzione di sedime di cui al mappale 1123 sub.1 Foglio 15, bene comune non censibile ai subalterni 5,6,7,9,10.
Le parti reciprocamente si obbligano a stipulare il contratto definitivo di cessione gratuita della quota di proprietà della moglie, presso il notaio scelto dal marito, entro tre mesi dalla data di omologa. Il sig. comunicherà alla sig.ra il CP_1 Parte_1 giorno e l'ora fissati per la stipula del contratto definitivo di compravendita, con un preavviso di almeno cinque giorni.
Il sig. , conseguentemente, provvederà ad intestarsi in via esclusiva il predetto CP_1 finanziamento previa rinegoziazione delle condizioni e delle rate manlevando la sig.ra da ogni eventuale e futura pretesa che l'istituto bancario dovesse azionare per Parte_1 qualsiasi ragione e/o fatto comunque discendente e/o connesso a tale mutuo. Al contempo la sig.ra all'occorrenza, rinuncia espressamente ad ogni azione, richiesta e/o Parte_1 pretesa nei confronti del sig. per tutte le rate dallo stesso versate prima del suo CP_1 trasferimento dalla casa coniugale e comunque per ogni fatto, ragione e/o causa derivate o connessa a tale finanziamento e tutte le spese e imposte del contratto definitivo di compravendita e degli atti inerenti e conseguenti sono a carico sig. . CP_1
6) i ricorrenti danno atto di aver già provveduto alla regolarizzazione di ogni altro rapporto patrimoniale ed espressamente dichiarano di rinunciare ad ogni pretesa economica ed alimentare, essendo titolari di redditi propri;
7) le Parti convengono che, nel caso in cui la signora si trovi in una condizione Parte_1 di necessità economica imprevista che coinvolga anche il benessere del figlio , il Per_1 sig. si impegni a partecipare alla spesa nella misura che le parti concorderanno CP_1 di volta in volta;
8) i ricorrenti, fin d'ora prestano reciprocamente l'assenso alla concessione del nullaosta per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio anche per il figlio impegnandosi a rendere formale dichiarazione di assenso nelle Per_1 forme e secondo le modalità richieste dalle competenti Autorità, quando se ne presenterà la necessità e previa comunicazione della causale del viaggio e della destinazione”.
Si prende, inoltre, atto che le parti, con note del 02.7.2025, hanno precisato di provvedere ciascuno al mantenimento diretto del minore, confermando integralmente quanto già
pag. 5 di 7 indicato al punto 3) delle condizioni per le spese extra. Inoltre, hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.4.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in CASTEGGIO, in data Controparte_1
01/09/2018, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
CASTEGGIO alla Parte II, Serie C, n. 29, dell'anno 2018;
pag. 6 di 7 2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 15.10.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1503/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1503/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FERRARI ALESSANDRA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Voghera, Via Plana n. 99;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. FOGLIANI VILMA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Casteggio,
Via Garibaldi n. 6;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CASTEGGIO, in data 01/09/2018, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
CASTEGGIO alla Parte II, Serie C, n. 29, dell'anno 2018, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“- I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto impegnandosi a non assumere atteggiamenti offensivi o lesivi della reciproca reputazione e in alcun modo pregiudizievoli per la prole;
pag. 1 di 7 - il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che Per_1 condivideranno appieno la responsabilità ed i doveri genitoriali;
- la casa coniugale, costituita da un immobile sito in Voghera (PV) Via Lombardia n. 19, resta assegnata al marito. I coniugi si sono scambiati assenso a vivere separati a far data dal 14 agosto 2024. La signora autorizzata dal marito, ha già trasferito la Parte_1 propria residenza e dimora presso un immobile dalla stessa condotto in locazione sito in
Rivanazzano Terme (PV) Via Mozart n. 23 prelevando gli effetti, beni personali già divisi al 50% e quant'altro di sua pertinenza;
- i coniugi concordano, in ogni caso, che il figlio mantenga la residenza a tutti i fini di legge presso la casa coniugale assegnata al marito sita in Voghera Via Lombardia n. 19
e che trascorrerà, previo accordo tra i genitori in base alle esigenze del minore ed agli impegni degli stessi, tre giorni con il padre e tre giorni con la madre e week end alternati con ciascun genitore, come sta avvenendo dall'agosto 2024.
1) i coniugi nei loro giorni di competenza possono portare il figlio anche presso l'abitazione dei nonni materni e paterni, quando più lo desidera il figlio e compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e personali. Si dà atto che i nonni collaborano attivamente alla gestione del minore e così proseguiranno a farlo.
2) In merito alle vacanze: durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno due settimane di vacanza, anche non consecutive, con il figlio . I genitori Per_1 concorderanno le date con congruo anticipo. Durante le vacanze, dovrà sempre Per_1 essere reperibile telefonicamente dall'altro genitore che verrà anche preventivamente informato circa eventuali spostamenti.
Il figlio minore come di consueto potrà trascorrere, se lo vorrà, il mese di luglio Per_1
a Varazze insieme ai nonni paterni, dove questi sono soliti affittare un appartamento.
Quando si troverà al mare con i nonni paterni, nella settimana in cui cade il week Per_1 end di competenza materna il signor si impegna a portare il figlio presso CP_1 Per_1
l'abitazione della signora il giovedì sera per andarlo poi a riprendere il lunedì Parte_1 sera per riportarlo al mare dai nonni paterni;
gli orari verranno concordati dai genitori.
Durante le vacanze natalizie il signor terrà con sé il figlio il 24 dicembre CP_1 Per_1 mentre la sig.ra lo terrà con sé il 25 dicembre di ogni anno. Parte_1
pag. 2 di 7 I giorni festivi di calendario -31 Dicembre e Capodanno, Pasqua e Pasquetta- verranno trascorsi con i genitori secondo un criterio di alternanza.
Il compleanno verrà festeggiato insieme genitori e figlio.
Considerato il forte legame instauratosi tra ed il marito della nonna materna, sig. Per_1
, il minore , se lo vorrà, potrà trascorrere con lui a casa della Controparte_2 Per_1 nonna materna i week-end anche se di competenza paterna, quando il signor farà CP_2 rientro a casa. Tutto quanto sopra, salvo diversi accordi, da prendersi nell'interesse del minore congiuntamente da entrambi i coniugi volta per volta tenuto conto delle richieste, delle esigenze del figlio e delle esigenze lavorative dei genitori.
3) le spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Pavia verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Il padre si farà carico dell'integrale costo delle spese afferenti l'attività sportiva del figlio
(abbigliamento, visite mediche, costo allenamenti, trasferte), dei buoni mensa, dell'assicurazione scolastica e delle gite culturali scolastiche.
4) I coniugi concordano che l'Assegno unico continui ad essere integralmente percepito dalla signora per cui finché quest'ultima non provvederà dopo la separazione Parte_1
a presentare apposita domanda, il signor continuerà a corrisponderglielo ogni CP_1 mese a mezzo bonifico bancario istantaneo.
5) I coniugi, in forza di rogito notarile di compravendita stipulato in data 18/01/2022 dinanzi al notaio dott. di Voghera, Rep. 76.041 Racc. 35.029, sono Persona_2 comproprietari della casa coniugale sta in Voghera fraz. Oriolo Via Lombardia n. 19 sulla quale grava un mutuo cointestato;
la signora si impegna ed obbliga a Parte_1 trasferire la sua quota di proprietà al marito e lo stesso proseguirà nel pagamento integrale delle rate mensili del mutuo ipotecario acceso con atto notarile notaio dott. di Voghera, Rep. 76.041 Racc. 35.029 del 18/01/2022 dai coniugi con Persona_2
Banca BPM spa agenzia di Voghera.
Per quanto sopra concordato, la signora , nata a [...] il 09 Parte_1 settembre 1984 e residente a [...], codice fiscale
, promettedi cedere e vendere a titolo gratuito con tutte le C.F._1 garanzie di legge al signor , nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 residente in [...], codice fiscale che promette di C.F._2
pag. 3 di 7 accettare ed acquistare a titolo gratuito la quota di un mezzo della piena proprietà del seguente immobile sito in comune di Voghera, frazione Oriolo, via Lombardia 19 e precisamente:
- fabbricato di civile abitazione disposto su due piani fuori terra collegati tra loro da scala interna, composto da cucina, soggiorno, due camere, bagno, disimpegno e locale centrale termica al piano terra;
soprastanti locale stireria, altro locale, disimpegno, bagno, balcone in lato sud ovest ed ampio terrazzo in lato sud est, adiacente autorimessa al piano terra ed annesso sedime cortilizio pertinenziale in proprietà esclusiva, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Voghera, come segue:
Foglio 15 (quindici), mappale 1123 (millecentoventitre), sub 09 (nove), graffato ai mappali 1127 (millecentoventisette) e 1128 (millecentoventotto), (ex mappale 1123 sub
08 graffato al mappale 1127 e mappale 1128, ex mappale 1123 sub3 graffato al mappale
1127 e mappale 1123 sub 04 graffato al mappale 1128), via Lombardia n.19, piano T-1, categoria A/3, classe 3, vani 7,5, superficie catastale totale 176, totale escluse aree scoperte mq 164, R.C. Euro 464,81;
Foglio 15 (quindici), mappale 1123 (millecentoventitre), sub 10 (dieci), (ex mappale 1123 sub 08 (otto) graffato ai mappali 1127 e 1128) via Lombardia n.19, piano T, categoria
C/6, classe 3, mq 14, superficie catastale totale mq. 19, R.C. Euro 44,11
Coerenze in corpo: a nord, mappale 1123 sub 01; ad est, beni al sub.05, a sud, strada al mappale 1136; ad ovest, mappale 1126 e beni al sub 06.
Ai fini catastali si precisa che il mappale 1123 Foglio 15 di Catasto fabbricati corrisponde in Catasto terreni al mappale 1123 Foglio 15 (ex mappale 1122 parte) ente urbano di are 2.99; il mappale 1127 foglio 15 di catasto Fabbricati corrisponde in Catasto terreni al mappale
1127 foglio 15 (ex mappale 1122 parte) ente urbano di are 0.59; il mappale 1128 Foglio
15 di catasto fabbricati corrisponde in Catasto terreni al mappale 1128 Foglio 15 (ex mappale 1122 parte), ente urbano di are 0,43, in dipendenza di denuncia di cambiamento n. 274316 del 22 ottobre 2008, PV0274316 di protocollo. É compresa la quota proporzionale di comproprietà sugli enti che per legge, uso o destinazione sono da ritenersi comuni ad un fabbricato plurifamigliare, in particolare la comproprietà della strada privata di accesso, individuata in Catasto Fabbricati dal mappale 1136 Foglio 15,
pag. 4 di 7 quale bene comune non censibile a tutte le unità immobiliari dell'intero complesso, nonché la porzione di sedime di cui al mappale 1123 sub.1 Foglio 15, bene comune non censibile ai subalterni 5,6,7,9,10.
Le parti reciprocamente si obbligano a stipulare il contratto definitivo di cessione gratuita della quota di proprietà della moglie, presso il notaio scelto dal marito, entro tre mesi dalla data di omologa. Il sig. comunicherà alla sig.ra il CP_1 Parte_1 giorno e l'ora fissati per la stipula del contratto definitivo di compravendita, con un preavviso di almeno cinque giorni.
Il sig. , conseguentemente, provvederà ad intestarsi in via esclusiva il predetto CP_1 finanziamento previa rinegoziazione delle condizioni e delle rate manlevando la sig.ra da ogni eventuale e futura pretesa che l'istituto bancario dovesse azionare per Parte_1 qualsiasi ragione e/o fatto comunque discendente e/o connesso a tale mutuo. Al contempo la sig.ra all'occorrenza, rinuncia espressamente ad ogni azione, richiesta e/o Parte_1 pretesa nei confronti del sig. per tutte le rate dallo stesso versate prima del suo CP_1 trasferimento dalla casa coniugale e comunque per ogni fatto, ragione e/o causa derivate o connessa a tale finanziamento e tutte le spese e imposte del contratto definitivo di compravendita e degli atti inerenti e conseguenti sono a carico sig. . CP_1
6) i ricorrenti danno atto di aver già provveduto alla regolarizzazione di ogni altro rapporto patrimoniale ed espressamente dichiarano di rinunciare ad ogni pretesa economica ed alimentare, essendo titolari di redditi propri;
7) le Parti convengono che, nel caso in cui la signora si trovi in una condizione Parte_1 di necessità economica imprevista che coinvolga anche il benessere del figlio , il Per_1 sig. si impegni a partecipare alla spesa nella misura che le parti concorderanno CP_1 di volta in volta;
8) i ricorrenti, fin d'ora prestano reciprocamente l'assenso alla concessione del nullaosta per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio anche per il figlio impegnandosi a rendere formale dichiarazione di assenso nelle Per_1 forme e secondo le modalità richieste dalle competenti Autorità, quando se ne presenterà la necessità e previa comunicazione della causale del viaggio e della destinazione”.
Si prende, inoltre, atto che le parti, con note del 02.7.2025, hanno precisato di provvedere ciascuno al mantenimento diretto del minore, confermando integralmente quanto già
pag. 5 di 7 indicato al punto 3) delle condizioni per le spese extra. Inoltre, hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.4.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in CASTEGGIO, in data Controparte_1
01/09/2018, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
CASTEGGIO alla Parte II, Serie C, n. 29, dell'anno 2018;
pag. 6 di 7 2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 15.10.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 7 di 7