Articolo 3 della Legge 27 dicembre 1973, n. 878
Articolo 2Articolo 4
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20 gennaio 1974
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20 gennaio 1976
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Versione
21 giugno 1978
Art. 3. (Campo di applicazione del contributo per nuove costruzioni navali)
Sono escluse dal contributo di cui all'articolo 1:
a) le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale, lagunare e le navi da diporto;
b) i galleggianti e le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade eccettuati i rimorchiatori muniti di apparato motore di potenza non inferiore a 500 CV e le draghe semoventi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
c) le navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate, eccettuati i rimorchiatori di cui alla lettera b);
d) le navi costruite per conto dello Stato. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16 , 17 , 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , e' prorogata al 31 dicembre 1977. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".
Entrata in vigore il 21 giugno 1978