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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 561/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CARE' MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2584/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. C582171T/2019 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha dedotto di avere appreso - da una visura al PRA, effettuata in vista della vendita della sua autovettura, e da una successiva specifica richiesta all'Agente di riscossione - dell'esistenza a suo carico del fermo amministrativo N. C582171T del 14.02.2019 di €. 694,51, per il “presunto” mancato pagamento della cartella N. 03020160002959702000, asseritamente notificata in data 06.11.2016 e relativa alla Tassa Automobilistica per l'anno 2011.
Ha impugnato, quindi, il detto provvedimento di fermo, sostenendo, in particolare, di non avere ricevuto notifica né dello stesso, né degli atti presupposti (preavviso di fermo e cartella).
L'Agente di IS ha resistito opponendo l'inammissibilità dell'opposizione.
La causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Rileva la Corte, in via preliminare, che, vertendosi - di fatto - in tema di impugnativa di estratto di ruolo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, ai sensi dell'art.3 bis d.l.n.146/21 (da ritenersi applicabile retroattivamente ai giudizi incardinati anteriormente alla sua entrata in vigore: cfr.Cass.Sez.Un.06/09/2022 n.26283), la c.d. impugnativa dell'estratto di ruolo può ritenersi esperibile “nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40 …”.
Tale prova il ricorrente non risulta avere fornito nel caso di specie.
D'altra parte, l'Agente di riscossione ha dato prova della rituale notifica del preavviso di fermo, perfezionatasi in data 3.8.2018 a seguito del rifiuto di riceversi la consegna del plico da parte del destinatario (allegato 4 alla memoria difensiva dell'AdER).
Sì che il successivo provvedimento di fermo si mostra del tutto legittimo
2.Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al rimborso in favore di AdER delle spese di lite, complessivamente liquidate (tenuto conto del valore della lite e applicati i minimi tabellari in ragione della modesta importanza delle questioni trattate) in € 188,00 (di cui € 90,00 per fase di studio, € 53,00 per fase introduttiva ed € 45,00 per fase di trattazione), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite liquidate in Euro
188,00 oltre accessori.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CARE' MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2584/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. C582171T/2019 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha dedotto di avere appreso - da una visura al PRA, effettuata in vista della vendita della sua autovettura, e da una successiva specifica richiesta all'Agente di riscossione - dell'esistenza a suo carico del fermo amministrativo N. C582171T del 14.02.2019 di €. 694,51, per il “presunto” mancato pagamento della cartella N. 03020160002959702000, asseritamente notificata in data 06.11.2016 e relativa alla Tassa Automobilistica per l'anno 2011.
Ha impugnato, quindi, il detto provvedimento di fermo, sostenendo, in particolare, di non avere ricevuto notifica né dello stesso, né degli atti presupposti (preavviso di fermo e cartella).
L'Agente di IS ha resistito opponendo l'inammissibilità dell'opposizione.
La causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Rileva la Corte, in via preliminare, che, vertendosi - di fatto - in tema di impugnativa di estratto di ruolo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, ai sensi dell'art.3 bis d.l.n.146/21 (da ritenersi applicabile retroattivamente ai giudizi incardinati anteriormente alla sua entrata in vigore: cfr.Cass.Sez.Un.06/09/2022 n.26283), la c.d. impugnativa dell'estratto di ruolo può ritenersi esperibile “nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40 …”.
Tale prova il ricorrente non risulta avere fornito nel caso di specie.
D'altra parte, l'Agente di riscossione ha dato prova della rituale notifica del preavviso di fermo, perfezionatasi in data 3.8.2018 a seguito del rifiuto di riceversi la consegna del plico da parte del destinatario (allegato 4 alla memoria difensiva dell'AdER).
Sì che il successivo provvedimento di fermo si mostra del tutto legittimo
2.Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al rimborso in favore di AdER delle spese di lite, complessivamente liquidate (tenuto conto del valore della lite e applicati i minimi tabellari in ragione della modesta importanza delle questioni trattate) in € 188,00 (di cui € 90,00 per fase di studio, € 53,00 per fase introduttiva ed € 45,00 per fase di trattazione), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite liquidate in Euro
188,00 oltre accessori.