Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 561
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità dell'impugnazione per tardività

    La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile in quanto vertente sull'impugnazione di un estratto di ruolo, non potendo il debitore agire in giudizio se non dimostrando un pregiudizio specifico derivante dall'iscrizione a ruolo, prova che il ricorrente non ha fornito. Inoltre, l'Agente della riscossione ha provato la rituale notifica del preavviso di fermo.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'Agente della riscossione avesse provato la rituale notifica del preavviso di fermo, perfezionatasi a seguito del rifiuto di ricezione da parte del destinatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 561
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 561
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo