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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 18/07/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 516/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al n. R.G. 516/2025 promossa da:
- (C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Parte_1 C.F._1
Galeota e domiciliato presso il suo studio sito a Porto Sant'Elpidio, via Adige n. 113;
-ricorrente-
CONTRO
- (C.F. ) non costituito nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio;
-resistente contumace-
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.07.2025 il difensore di parte ricorrente -unica costituita- ha precisato le conclusioni come segue: “si riporta al ricorso introduttivo e chiede che la causa sia rimessa in decisione”; vengono appresso riportate le conclusioni richiamate:” 1. Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n.
898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra con il Parte_1
Sig. , celebrato a Porto Sant'Elpidio in data 02/09/1995 e trascritto presso i Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Porto Sant'Elpidio con atto n. 53 Parte II Serie A Ufficio 1 Anno
1995; 2. Il figlio della coppia Sig. , maggiorenne ed autosufficiente economicamente, Persona_1 potrà valutare liberamente quando stare con la madre presso la sua residenza e quando con il padre;
3.Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo pagina 1 di 3 passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio (FM), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4.Condannare il resistente alla refusione delle spese processuali sostenute dal coniuge per il presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.04.2025 ha instaurato il presente procedimento Parte_1 al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con CP_1
celebrato a Porto Sant'Elpidio il 02.09.1995 - trascritto nei Registri degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Porto Sant'Elpidio Anno 1995, Numero 53, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
Parte ricorrente a sostegno della domanda ha dedotto che: a) dall'unione coniugale è nato il figlio
[...] il 21.07.1997 maggiorenne, economicamente autosufficiente e convivente con la madre;
b) i Per_1 coniugi si sono separati in data 04.08.2020 con accordo concluso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio con atto iscritto al n. 24 Parte II serie C anno 2020 nei Registri di
Matrimonio del predetto Ufficio dello Stato Civile confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 36 Parte II Serie C anno 2020; c) successivamente alla separazione i coniugi non hanno più ripreso la convivenza ed è del tutto venuta meno l'affectio coniugalis; d) con missiva del
03.02.2025 invitava il ad addivenire ad un Parte_1 Controparte_1 divorzio consensuale, tuttavia la suddetta lettera è tornata al mittente per compiuta giacenza;
Conseguentemente, in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, la ricorrente ha domandato di disporre che:” Il figlio della coppia Sig. , maggiorenne ed autosufficiente Persona_1 economicamente, potrà valutare liberamente quando stare con la madre presso la sua residenza e quando con il padre” nonché di “Condannare il resistente alla refusione delle spese processuali sostenute dal coniuge per il presente giudizio”.
Il resistente non si è costituito nel presente giudizio. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione del 10.07.2025 - verificata la regolarità della notifica -
è stata dichiarato contumace e, ritenuta matura per la decisione, la causa Controparte_1
è stata trattenuta al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, si osserva quanto segue.
Risulta adeguatamente comprovato che tra i coniugi non sussista più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non possa essere ricostituita. Si evince dagli atti, come all'esito della separazione pronunciata il 25.01.2018, i coniugi non abbiano più ripreso la convivenza e come tra i medesimi nell'attualità sia del tutto venuta meno l'affectio coniugalis. Si ritengono pertanto sussistenti i pagina 2 di 3 presupposti di legge previsti dall' art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898 per l'accoglimento della domanda di divorzio.
In ordine all'affidamento e al collocamento del figlio nulla deve essere disposto Persona_1 essendo lo stesso maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Considerata la natura del giudizio le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
l Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a Porto Sant'Elpidio il 02.09.1995 trascritto nei Registri degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Porto Sant'Elpidio Anno 1995, Numero 53, Parte II, Serie A Ufficio
1.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al n. R.G. 516/2025 promossa da:
- (C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Parte_1 C.F._1
Galeota e domiciliato presso il suo studio sito a Porto Sant'Elpidio, via Adige n. 113;
-ricorrente-
CONTRO
- (C.F. ) non costituito nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio;
-resistente contumace-
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.07.2025 il difensore di parte ricorrente -unica costituita- ha precisato le conclusioni come segue: “si riporta al ricorso introduttivo e chiede che la causa sia rimessa in decisione”; vengono appresso riportate le conclusioni richiamate:” 1. Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n.
898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra con il Parte_1
Sig. , celebrato a Porto Sant'Elpidio in data 02/09/1995 e trascritto presso i Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Porto Sant'Elpidio con atto n. 53 Parte II Serie A Ufficio 1 Anno
1995; 2. Il figlio della coppia Sig. , maggiorenne ed autosufficiente economicamente, Persona_1 potrà valutare liberamente quando stare con la madre presso la sua residenza e quando con il padre;
3.Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo pagina 1 di 3 passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio (FM), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4.Condannare il resistente alla refusione delle spese processuali sostenute dal coniuge per il presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.04.2025 ha instaurato il presente procedimento Parte_1 al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con CP_1
celebrato a Porto Sant'Elpidio il 02.09.1995 - trascritto nei Registri degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Porto Sant'Elpidio Anno 1995, Numero 53, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
Parte ricorrente a sostegno della domanda ha dedotto che: a) dall'unione coniugale è nato il figlio
[...] il 21.07.1997 maggiorenne, economicamente autosufficiente e convivente con la madre;
b) i Per_1 coniugi si sono separati in data 04.08.2020 con accordo concluso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio con atto iscritto al n. 24 Parte II serie C anno 2020 nei Registri di
Matrimonio del predetto Ufficio dello Stato Civile confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 36 Parte II Serie C anno 2020; c) successivamente alla separazione i coniugi non hanno più ripreso la convivenza ed è del tutto venuta meno l'affectio coniugalis; d) con missiva del
03.02.2025 invitava il ad addivenire ad un Parte_1 Controparte_1 divorzio consensuale, tuttavia la suddetta lettera è tornata al mittente per compiuta giacenza;
Conseguentemente, in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, la ricorrente ha domandato di disporre che:” Il figlio della coppia Sig. , maggiorenne ed autosufficiente Persona_1 economicamente, potrà valutare liberamente quando stare con la madre presso la sua residenza e quando con il padre” nonché di “Condannare il resistente alla refusione delle spese processuali sostenute dal coniuge per il presente giudizio”.
Il resistente non si è costituito nel presente giudizio. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione del 10.07.2025 - verificata la regolarità della notifica -
è stata dichiarato contumace e, ritenuta matura per la decisione, la causa Controparte_1
è stata trattenuta al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, si osserva quanto segue.
Risulta adeguatamente comprovato che tra i coniugi non sussista più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non possa essere ricostituita. Si evince dagli atti, come all'esito della separazione pronunciata il 25.01.2018, i coniugi non abbiano più ripreso la convivenza e come tra i medesimi nell'attualità sia del tutto venuta meno l'affectio coniugalis. Si ritengono pertanto sussistenti i pagina 2 di 3 presupposti di legge previsti dall' art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898 per l'accoglimento della domanda di divorzio.
In ordine all'affidamento e al collocamento del figlio nulla deve essere disposto Persona_1 essendo lo stesso maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Considerata la natura del giudizio le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
l Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a Porto Sant'Elpidio il 02.09.1995 trascritto nei Registri degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Porto Sant'Elpidio Anno 1995, Numero 53, Parte II, Serie A Ufficio
1.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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