Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/12/2002, n. 17509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17509 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
c.c.71773 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 1 7509/02 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA --IN NOME DE TOPO TRIBUTARIA 9 LA C RTF ADI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Defect. 201 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 19074/00 Cron. иллит Dott. Giovanni PAOLINI el Consigliere Rep. Dott. Massimo ODDO Consigliere Ud.06/05/02 Dott. Eugenio AMARI Consigliere C.C. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere CORTE SUPREMA CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CIVILE sul ricorso proposto da: 1 71775 S ENT E NZA C N MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD CASERTA, in persona elettivamente domiciliato del Ministro pro tempore, in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
IM EL;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 180/99 della Commissione 1804 tributaria regionale di NAPOLI, depositata il -1- 07/07/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero dell'economia e delle finanze ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che, nella sanzionata reiezione di pretesa impositiva coltivata da esso ricorrente, ha dichiarato competere al soggetto contribuente sunnominato, residente in comune compreso fra quelli colpiti dagli eventi sismici del 7/11 maggio 1984, la detrazione dal reddito dichiarato per 1'anno in contestazione dell'importo delle imposte sui redditi il pagamento delle quali era stato sospeso dal d.l. 26.V.1984 n. 159, convertito nella L. 24.VII.1984 n. 363: prospettata, per suffragare il gravame, essere la pronuncia impugnata inficiata da "violazione e ف ا ی ت falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n. 133, art. 28; decreto legge 30 dicembre 1985 n. 449,791, art. 3, comma 2/bis; legge 27.12.1997 n. art. 13, primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n. 46, art. 10; d.p.r. 597/1973, art. 2; decreto legge 29 maggio 1989 n. 202 convertito in legge n. 263/1989 all'art. 360, n. 3, c.p.c.)",(in relazione sostenendo, in definitiva, non competere la discussa detrazione alla controparte, contribuente, difensiva nella astenutasi da ogni attività 3 presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è fondato. La questione sollevata dalla p.a. ricorrente è stata affrontata, da ultimo, da Cass. Sez. trib., sent. n. 8659 del 25.VI.2001, che, nel solco dei precedenti arresti nn. 4945 del 18.IV.2000 e 534 del 16.1.2001, l'ha risolta enunciando il principio secondo cui l'art. 3, comma 2/bis, d.l. 30.XII.1985 46 -n. 791, come convertito nella L. 28.II.1986 n. il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette sospesi, in virtù dell'art. 13/quinquies d.l. 26.V.1984 n. 159, come convertito nella L. 24.VII.1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centromeridionale colpiti da eventi sismici non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini della irpef e dell'ilor in virtù dell'interpretazione autentica recata dallo art. 28 L. 13.V.1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18.II.1999 n. 28, deve essere considerato come norma introduttiva di un ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. 4 La sentenza impugnata si rivela resa in conformità all'orientamento giurisprudenziale A risultante dagli arresti citati, dal quale non vi (Dragione di discostarsi, e, perciò, resiste a critiche mossele con il delibato gravame, e merita di essere tenuta ferma. Il ricorso, corrispettivamente, va rigettato. 1 9 8 6 Non va provveduto sulle spese della parte intimata, come detto, astenutasi da ogni attività difensiva nella presente fase del processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di Lieloma Boliv cassazione, il 6 maggio 2002. S erВішно почис Il Presidente Il Relatore ветной ц ميهية RE C1 A old M ULERIA DEPO T - 9 DIC. 2002. Oggi EAE 01 Casano Am 5