CASS
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2025, n. 25109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25109 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA IC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette le ccinclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 25109 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 06/05/2025 Letta la requisitoria del dott. Giuseppina Casella, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in rubrica la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da CH AR ex art. 630, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Taranto a seguito di giudizio abbreviato in data 26 maggio 2021, con la quale il suddetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 86 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 "perché quale candidato alle elezioni amministrative regionali svoltesi in Puglia nel 2015, prometteva a OR IL l'assunzione dei due propri figli OS e IO presso una ditta privata, ottenendo in cambio l'impegno da parte sua a dargli il proprio voto e quello dei suoi familiari nonché di procurargli il voto di altri elettori anche attraverso l'utilizzo a titolo gratuito di un locale sito in via Dante n. 412 che lo stesso OR allestiva come comitato elettorale del AR, promessa che il medesimo AR successivamente manteneva favorendo l'assunzione di OR OS, figlio di OR IL, presso la Ecologica s.p.a., in Taranto il 31.05.2015", e, per l'effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per la scelta del rito, è stato condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 300,00 di multa, sentenza confermata dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto con pronuncia del 15 giugno 2022, irrevocabile il 4 maggio 2023. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, AR. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia violazione dell'art. 630, lett. c) e d) cod. proc. pen., per omesso accertamento di cause estintive, rilevabili ictu ocu/i, impeditive dell'accertamento principale nel merito afferente la dedotta falsità o l'esistenza di fatti criminosi connessi all'alterazione delle registrazioni delle due conversazioni del 21.10.2017 e del 13.1.2018. Si duole la difesa che l'ordinanza impugnata non individui una ben precisa ipotesi di reato connessa alla manipolazione delle due conversazioni in questione ad opera del coimputato OR. Rileva che OR rilasciava dichiarazioni spontanee in data 22 marzo 2018, presentando poi querela il 26 aprile 2018, che le registrazioni prodotte da OR sono state estrapolate ad opera della P.g. il 23 marzo 2018 e che la consulenza tecnica di parte prodotta a fondamento della domanda di revisione relativa alla non genuinità e quindi alla manipolazione delle tracce sonore di dette registrazioni è del 21 ottobre 2024, data alla quale il delitto di falsità in atti (o comunque il connesso reato di calunnia) era già estinto per prescrizione. Rileva la difesa che l'ordinanza ha omesso di uniformarsi al consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, se per i fatti criminosi presupposti della revisione sia intervenuta una causa estintiva che impedisca un accertamento principale nel merito, è lo stesso giudice della revisione che deve compiere un accertamento incidentale della falsità. Accertamento, che nel caso in esame è mancato. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. e motivazione apparente e manifestamente illogica con riferimento alle sommarie informazioni - di IC IG, di CO CH RO e di CH MA - raccolte in sede di indagine difensiva e poste a fondamento della domanda di revisione. Si rileva che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello di Potenza, le dichiarazioni di cui a dette informazioni non sono finalizzate esclusivamente a contestare l'attendibilità del teste OR, ma a dimostrare la mancanza di corruzione elettorale, con inevitabile impatto di riflesso sulle dichiarazioni di OR. Il difensore chiede, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. Il secondo motivo di ricorso non è fondato. Invero, è principio consolidato che, per pervenire ad un esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067); e, inoltre, che la revisione della sentenza di condanna é ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà delle prove d'accusa, in quanto l'art. 631 esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'art. 530 cod. proc. pen., comprese quelle ispirate al canone di garanzia in dubio pro reo (Sez. 5, n. 14255 del 22/01/2013, Valenti, Rv. 256600 - 01). Va, inoltre, osservato che in tema di revisione, con riguardo alla specifica previsione di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., quando le nuove prove offerte dal condannato (costituite, nella specie, da testimonianze) abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime, giacché, in caso contrario, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna (Sez. 6, n. 14591 del 21/02/2007, Pecoraro, Rv. 236153 - 01). La valutazione in ordine alla rilevanza della prova si sottrae alla censura in sede di legittimità allorché la stessa abbia formato oggetto di motivazione adeguata ed immune da vizi logici. Invero, il diritto alla prova deve essere valutato nei limiti delle ragioni proprie del processo revisionale per cui, ove le "nuove prove" risultino inidonee ad inficiare l'accertamento del fatto, il giudice della revisione è legittimato a non ammetterle e a dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta. Nel giudizio di revisione, però, non può mai costituire nuova prova la testimonianza finalizzata ad una diversa e nuova valutazione di quelle già apprezzate in occasione della sentenza sottoposta a revisione. Tale ultima evenienza è quella che caratterizza parzialmente il caso di specie, atteso che la Corte di appello di Potenza ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione con riferimento alle prove testimoniali "nuove" indicate dall'istante, sul rilievo che esse non possiedono alcuna capacità di delineare un esito assolutorio dell'imputato perché mirano, in sostanza, a fondare un giudizio alternativo di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato IL OR, ampiamente vagliate nel giudizio di cognizione e validate dal contenuto delle registrazioni delle conversazioni del 21.10.2017 e del 13.01.2018 intercorse tra il predetto pastore e il ricorrente. Tale assunto decisionale è corretto alla luce della giurisprudenza sopra riportata, mentre i rilievi difensivi di cui al secondo motivo di ricorso, come sopra riportati, che non escludono che comunque le s.i.t., seppure di riflesso, inciderebbero sulla valutazione di attendibilità di OR, si rivelano infondati. 1.2. Sono, invece, fondate le doglianze di cui al primo motivo di ricorso. Invero, sono censurabili le considerazioni svolte dalla Corte territoriale con riferimento al contenuto delle indicate registrazioni, che il ricorrente ha posto in discussione, attraverso l'istanza di revisione, sulla base della consulenza tecnica di un esperto in informatica forense, il prof. Cusumano, il quale mediante l'utilizzo di nuove metodologie scientifiche avrebbe accertato la non genuinità, e quindi la manipolazione e l'alterazione delle tracce sonore delle due conversazioni registrate, sì da escludere che esse possano essere validamente utilizzate a riscontro delle dichiarazioni accusatorie del coimputato OR. Al riguardo la Corte di appello di Potenza ha osservato che la menzionata consulenza, posta a base, come le s.i.t. sopra indicate, dell'istanza di revisione, non può essere considerata come nuova prova riconducibile alla previsione dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., trattandosi, invero, di produzione riconducibile alla previsione dell'art. 630, lett. d), stesso codice (condanna pronunciata in conseguenza di falsità in atti), che presuppone, a pena di inammissibilità, l'allegazione di una sentenza irrevocabile che accerti la falsità dedotta, come espressamente previsto dall'art. 633 n. 3 cod. proc. pen., allegazione che nel caso in esame risulta assente. E da ciò ha fatto derivare l'ulteriore profilo di inammissibilità dell'istanza di revisione. Tale inquadramento normativo non è stato contestato dal ricorrente che, preso atto della corretta riferibilità all'art. 630, lett. d), cod. proc. pen. e del principio secondo cui non è ammissibile la richiesta di revisione che adduca la falsità delle prove o che la condanna è stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto come 3 reato, in assenza di un accertamento irrevocabile sulla dedotta falsità o sull'esistenza dei fatti criminosi posti a fondamento della condanna, ha però richiamato il corollario pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale il giudice della revisione può procedere ad un accertamento incidentale nel caso in cui per i fatti criminosi presupposto della revisione sia intervenuta una causa estintiva che impedisce un accertamento principale nel merito ( si veda, per tutte, Sez. 5, n. 40169 del 24/06/2009, Omar, Rv. 245189); e ha invocato l'applicazione di tale principio al caso di specie, considerato che il reato di falso inerente l'alterazione delle tracce sonore delle conversazioni registrate è ormai prescritto ai sensi dell'art. 157 cod. pen. L'assunto difensivo è fondato, essendo il principio di diritto invocato - affermato più recentemente anche da Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, G., Rv. 279714 - 01 - applicabile alla fattispecie in esame, in ragione della cornice sanzionatoria edittale riferibile ai reati astrattamente ipotizzabili e del decorso del tempo evidenziato in ricorso (oltre sei anni), con la conseguenza che spetta al giudice della revisione procedere incidentalmente all'accertamento della dedotta falsità che, ove non riscontrata, può essere esclusa, senza necessità di alcun atto istruttorio, anche nella fase di valutazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 634, comma 1, cod. proc. pen. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per il giudizio di revisione, nei limiti indicati in motivazione, alla Corte di appello di Catanzaro, individuata secondo i criteri di cui all'art. 11 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio di revisione alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2025.
lette le ccinclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 25109 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 06/05/2025 Letta la requisitoria del dott. Giuseppina Casella, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in rubrica la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da CH AR ex art. 630, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Taranto a seguito di giudizio abbreviato in data 26 maggio 2021, con la quale il suddetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 86 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 "perché quale candidato alle elezioni amministrative regionali svoltesi in Puglia nel 2015, prometteva a OR IL l'assunzione dei due propri figli OS e IO presso una ditta privata, ottenendo in cambio l'impegno da parte sua a dargli il proprio voto e quello dei suoi familiari nonché di procurargli il voto di altri elettori anche attraverso l'utilizzo a titolo gratuito di un locale sito in via Dante n. 412 che lo stesso OR allestiva come comitato elettorale del AR, promessa che il medesimo AR successivamente manteneva favorendo l'assunzione di OR OS, figlio di OR IL, presso la Ecologica s.p.a., in Taranto il 31.05.2015", e, per l'effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per la scelta del rito, è stato condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 300,00 di multa, sentenza confermata dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto con pronuncia del 15 giugno 2022, irrevocabile il 4 maggio 2023. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, AR. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia violazione dell'art. 630, lett. c) e d) cod. proc. pen., per omesso accertamento di cause estintive, rilevabili ictu ocu/i, impeditive dell'accertamento principale nel merito afferente la dedotta falsità o l'esistenza di fatti criminosi connessi all'alterazione delle registrazioni delle due conversazioni del 21.10.2017 e del 13.1.2018. Si duole la difesa che l'ordinanza impugnata non individui una ben precisa ipotesi di reato connessa alla manipolazione delle due conversazioni in questione ad opera del coimputato OR. Rileva che OR rilasciava dichiarazioni spontanee in data 22 marzo 2018, presentando poi querela il 26 aprile 2018, che le registrazioni prodotte da OR sono state estrapolate ad opera della P.g. il 23 marzo 2018 e che la consulenza tecnica di parte prodotta a fondamento della domanda di revisione relativa alla non genuinità e quindi alla manipolazione delle tracce sonore di dette registrazioni è del 21 ottobre 2024, data alla quale il delitto di falsità in atti (o comunque il connesso reato di calunnia) era già estinto per prescrizione. Rileva la difesa che l'ordinanza ha omesso di uniformarsi al consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, se per i fatti criminosi presupposti della revisione sia intervenuta una causa estintiva che impedisca un accertamento principale nel merito, è lo stesso giudice della revisione che deve compiere un accertamento incidentale della falsità. Accertamento, che nel caso in esame è mancato. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. e motivazione apparente e manifestamente illogica con riferimento alle sommarie informazioni - di IC IG, di CO CH RO e di CH MA - raccolte in sede di indagine difensiva e poste a fondamento della domanda di revisione. Si rileva che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello di Potenza, le dichiarazioni di cui a dette informazioni non sono finalizzate esclusivamente a contestare l'attendibilità del teste OR, ma a dimostrare la mancanza di corruzione elettorale, con inevitabile impatto di riflesso sulle dichiarazioni di OR. Il difensore chiede, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. Il secondo motivo di ricorso non è fondato. Invero, è principio consolidato che, per pervenire ad un esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067); e, inoltre, che la revisione della sentenza di condanna é ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà delle prove d'accusa, in quanto l'art. 631 esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'art. 530 cod. proc. pen., comprese quelle ispirate al canone di garanzia in dubio pro reo (Sez. 5, n. 14255 del 22/01/2013, Valenti, Rv. 256600 - 01). Va, inoltre, osservato che in tema di revisione, con riguardo alla specifica previsione di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., quando le nuove prove offerte dal condannato (costituite, nella specie, da testimonianze) abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime, giacché, in caso contrario, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna (Sez. 6, n. 14591 del 21/02/2007, Pecoraro, Rv. 236153 - 01). La valutazione in ordine alla rilevanza della prova si sottrae alla censura in sede di legittimità allorché la stessa abbia formato oggetto di motivazione adeguata ed immune da vizi logici. Invero, il diritto alla prova deve essere valutato nei limiti delle ragioni proprie del processo revisionale per cui, ove le "nuove prove" risultino inidonee ad inficiare l'accertamento del fatto, il giudice della revisione è legittimato a non ammetterle e a dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta. Nel giudizio di revisione, però, non può mai costituire nuova prova la testimonianza finalizzata ad una diversa e nuova valutazione di quelle già apprezzate in occasione della sentenza sottoposta a revisione. Tale ultima evenienza è quella che caratterizza parzialmente il caso di specie, atteso che la Corte di appello di Potenza ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione con riferimento alle prove testimoniali "nuove" indicate dall'istante, sul rilievo che esse non possiedono alcuna capacità di delineare un esito assolutorio dell'imputato perché mirano, in sostanza, a fondare un giudizio alternativo di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato IL OR, ampiamente vagliate nel giudizio di cognizione e validate dal contenuto delle registrazioni delle conversazioni del 21.10.2017 e del 13.01.2018 intercorse tra il predetto pastore e il ricorrente. Tale assunto decisionale è corretto alla luce della giurisprudenza sopra riportata, mentre i rilievi difensivi di cui al secondo motivo di ricorso, come sopra riportati, che non escludono che comunque le s.i.t., seppure di riflesso, inciderebbero sulla valutazione di attendibilità di OR, si rivelano infondati. 1.2. Sono, invece, fondate le doglianze di cui al primo motivo di ricorso. Invero, sono censurabili le considerazioni svolte dalla Corte territoriale con riferimento al contenuto delle indicate registrazioni, che il ricorrente ha posto in discussione, attraverso l'istanza di revisione, sulla base della consulenza tecnica di un esperto in informatica forense, il prof. Cusumano, il quale mediante l'utilizzo di nuove metodologie scientifiche avrebbe accertato la non genuinità, e quindi la manipolazione e l'alterazione delle tracce sonore delle due conversazioni registrate, sì da escludere che esse possano essere validamente utilizzate a riscontro delle dichiarazioni accusatorie del coimputato OR. Al riguardo la Corte di appello di Potenza ha osservato che la menzionata consulenza, posta a base, come le s.i.t. sopra indicate, dell'istanza di revisione, non può essere considerata come nuova prova riconducibile alla previsione dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., trattandosi, invero, di produzione riconducibile alla previsione dell'art. 630, lett. d), stesso codice (condanna pronunciata in conseguenza di falsità in atti), che presuppone, a pena di inammissibilità, l'allegazione di una sentenza irrevocabile che accerti la falsità dedotta, come espressamente previsto dall'art. 633 n. 3 cod. proc. pen., allegazione che nel caso in esame risulta assente. E da ciò ha fatto derivare l'ulteriore profilo di inammissibilità dell'istanza di revisione. Tale inquadramento normativo non è stato contestato dal ricorrente che, preso atto della corretta riferibilità all'art. 630, lett. d), cod. proc. pen. e del principio secondo cui non è ammissibile la richiesta di revisione che adduca la falsità delle prove o che la condanna è stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto come 3 reato, in assenza di un accertamento irrevocabile sulla dedotta falsità o sull'esistenza dei fatti criminosi posti a fondamento della condanna, ha però richiamato il corollario pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale il giudice della revisione può procedere ad un accertamento incidentale nel caso in cui per i fatti criminosi presupposto della revisione sia intervenuta una causa estintiva che impedisce un accertamento principale nel merito ( si veda, per tutte, Sez. 5, n. 40169 del 24/06/2009, Omar, Rv. 245189); e ha invocato l'applicazione di tale principio al caso di specie, considerato che il reato di falso inerente l'alterazione delle tracce sonore delle conversazioni registrate è ormai prescritto ai sensi dell'art. 157 cod. pen. L'assunto difensivo è fondato, essendo il principio di diritto invocato - affermato più recentemente anche da Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, G., Rv. 279714 - 01 - applicabile alla fattispecie in esame, in ragione della cornice sanzionatoria edittale riferibile ai reati astrattamente ipotizzabili e del decorso del tempo evidenziato in ricorso (oltre sei anni), con la conseguenza che spetta al giudice della revisione procedere incidentalmente all'accertamento della dedotta falsità che, ove non riscontrata, può essere esclusa, senza necessità di alcun atto istruttorio, anche nella fase di valutazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 634, comma 1, cod. proc. pen. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per il giudizio di revisione, nei limiti indicati in motivazione, alla Corte di appello di Catanzaro, individuata secondo i criteri di cui all'art. 11 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio di revisione alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2025.