CASS
Sentenza 8 giugno 2021
Sentenza 8 giugno 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2021, n. 22350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22350 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS SS nato il [...] avverso l'ordinanza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 22350 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SARACENO ROSA ANNA Data Udienza: 17/11/2020 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da SA SI avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Verona in data 18 marzo 2015 che lo aveva condannato, con le attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia in relazione alla commissione del reato di cui all'art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. n. 286/1998. In particolare SI è stato condannato per avere - nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale- procurato l'ingresso nello Stato del cittadino magrebino SI M'Hammed, effettuando richiesta di assunzione e proposta di stipula di contratto di soggiorno per lavoro subordinato nell'assenza dei presupposti per procedere a regolare assunzione, avendo cessato ogni attività sin dall'8/09/2006; provvedendo a ritirare il nulla osta e facendo pervenire tale documento, illegalmente ottenuto, all'interessato, così consentendogli di ottenere il visto di ingresso. Fatto commesso dal 7/09/2007, data del ritiro del nulla osta, e in epoca immediatamente successiva. 2. Propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore, denunziando: - violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 159 cod. pen., per avere la Corte di appello omesso di rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata già in data 18.3.2015 e non rilevata dal giudice di primo grado;
- vizio di motivazione sulla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, benché ne sussistessero i presupposti di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione non merita considerazione alcuna. 2. L'ordinanza impugnata, emessa d'ufficio ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato, rilevando che esso constava della mera affermazione che le prove erano state erroneamente valutate, che la pena era eccessiva e che doveva 2 essere ridotta, che avrebbero potuto essere concesse le attenuanti di cui all'art. 62, n. 2 e 5, cod. pen. come pure la sospensione condizionale della pena (beneficio nemmeno richiesto nel giudizio di primo grado), e così evidenziando che le richieste formulate risultavano palesemente deficitarie sotto il profilo della motivazione, siccome prive di riferimenti ad elementi oggettivi di valutazione e di una critica dialettica rispetto alle argomentazioni della decisione impugnata. 2. La declaratoria di inammissibilità dell'appello, avverso la quale nessuna censura è articolata in ricorso, assume rilievo preclusivo all'esame delle doglianze del ricorrente: quella relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena che non attiene a vizio dell'ordinanza di inammissibilità impugnata, ma a preteso vizio della sentenza di primo grado che avrebbe dovuto essere censurato davanti al giudice di appello con la formulazione di motivi di impugnazione sufficientemente specifici;
quello dell'omesso rilievo da parte della Corte di appello della prescrizione asseritamente maturata. Trascura, però, il ricorrente di considerare che la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., nella specie quello della specificità dei motivi, rende l'atto inidoneo ad introdurre il nuovo grado del giudizio e a produrre quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità e, dunque, di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di non punibilità. 3. Solo per completezza va in aggiunta rilevato che il termine massimo di prescrizione per il reato per il quale l'imputato ha riportato condanna, tenuto conto del regime sanzionatorio vigente all'epoca di commissione del fatto, è, al netto di eventuali sospensioni, di anni quindici, sicché l'evocata causa estintiva sarebbe giunta a maturazione non prima del settembre 2022. 1.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020 onsigliere tensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 22350 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SARACENO ROSA ANNA Data Udienza: 17/11/2020 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da SA SI avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Verona in data 18 marzo 2015 che lo aveva condannato, con le attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia in relazione alla commissione del reato di cui all'art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. n. 286/1998. In particolare SI è stato condannato per avere - nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale- procurato l'ingresso nello Stato del cittadino magrebino SI M'Hammed, effettuando richiesta di assunzione e proposta di stipula di contratto di soggiorno per lavoro subordinato nell'assenza dei presupposti per procedere a regolare assunzione, avendo cessato ogni attività sin dall'8/09/2006; provvedendo a ritirare il nulla osta e facendo pervenire tale documento, illegalmente ottenuto, all'interessato, così consentendogli di ottenere il visto di ingresso. Fatto commesso dal 7/09/2007, data del ritiro del nulla osta, e in epoca immediatamente successiva. 2. Propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore, denunziando: - violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 159 cod. pen., per avere la Corte di appello omesso di rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata già in data 18.3.2015 e non rilevata dal giudice di primo grado;
- vizio di motivazione sulla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, benché ne sussistessero i presupposti di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione non merita considerazione alcuna. 2. L'ordinanza impugnata, emessa d'ufficio ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato, rilevando che esso constava della mera affermazione che le prove erano state erroneamente valutate, che la pena era eccessiva e che doveva 2 essere ridotta, che avrebbero potuto essere concesse le attenuanti di cui all'art. 62, n. 2 e 5, cod. pen. come pure la sospensione condizionale della pena (beneficio nemmeno richiesto nel giudizio di primo grado), e così evidenziando che le richieste formulate risultavano palesemente deficitarie sotto il profilo della motivazione, siccome prive di riferimenti ad elementi oggettivi di valutazione e di una critica dialettica rispetto alle argomentazioni della decisione impugnata. 2. La declaratoria di inammissibilità dell'appello, avverso la quale nessuna censura è articolata in ricorso, assume rilievo preclusivo all'esame delle doglianze del ricorrente: quella relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena che non attiene a vizio dell'ordinanza di inammissibilità impugnata, ma a preteso vizio della sentenza di primo grado che avrebbe dovuto essere censurato davanti al giudice di appello con la formulazione di motivi di impugnazione sufficientemente specifici;
quello dell'omesso rilievo da parte della Corte di appello della prescrizione asseritamente maturata. Trascura, però, il ricorrente di considerare che la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., nella specie quello della specificità dei motivi, rende l'atto inidoneo ad introdurre il nuovo grado del giudizio e a produrre quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità e, dunque, di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di non punibilità. 3. Solo per completezza va in aggiunta rilevato che il termine massimo di prescrizione per il reato per il quale l'imputato ha riportato condanna, tenuto conto del regime sanzionatorio vigente all'epoca di commissione del fatto, è, al netto di eventuali sospensioni, di anni quindici, sicché l'evocata causa estintiva sarebbe giunta a maturazione non prima del settembre 2022. 1.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020 onsigliere tensore Il Presidente