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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 223/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1497/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Consorzio_1 - Difensore_4
elettivamente domiciliato presso Consorzio_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240028864774000 BONIFICA 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso /difetto di legittimazione passiva di AD
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420240028864774000, notificata il 18.02.2025, relativa a contributo di bonifica per l'annualità 2022, deducendo:
1. L'assenza di beneficio fondiario diretto e specifico derivante dalle opere consortili;
2. L'illegittimità del piano di classifica del 2014 per inadeguatezza e mancanza degli elementi richiesti dalla normativa regionale;
3. L'illegittimità costituzionale del contributo richiesto con codice tributo Società_1, corrispondente alle spese di funzionamento di cui all'art. 23, comma 1, lett. a) della legge regionale Calabria n. 11/2003, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 188/2018.
Il ricorrente ha prodotto documentazione e ha richiesto eventuale CTU per verificare l'assenza di miglioramenti fondiari.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo di rimanere indenne da condanna alle spese.
Il Consorzio_1, regolarmente citato a mezzo PEC il 3 marzo 2025, non si è costituito.
Con memoria difensiva del 29 novembre 2025, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando una perizia di parte che tuttavia non risulta allegata agli atti del fascicolo.
All'udienza del 19 dicembre 2025 si è proceduto alla trattazione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Il ricorso deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Sui principi generali in materia di onere probatorio nei contributi consortili
È necessario richiamare il principio generale più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il 'piano di classifica' se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece,
a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo".
Come di recente ribadito dalla Cassazione Sez. Trib. n. 11238/2025 del 17 dicembre 2024, "quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria".
Tale principio trova applicazione quando il consorzio produca effettivamente in giudizio un piano di classifica regolarmente approvato e riferibile al consorzio stesso. Nel caso contrario, quando manchi la produzione del piano di classifica o questo risulti viziato, grava sul consorzio l'onere di dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo.
Sulla necessità del beneficio fondiario
È ormai consolidato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il contributo consortile
è dovuto solo in relazione alle attività svolte dall'ente che abbiano offerto un effettivo contributo al miglioramento o anche solo alle necessità primarie del fondo. Come affermato dalla Corte di
Cassazione, "Con sentenza n. 188 del 2018, la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato l'illegittimita', rispetto all'articolo 119 Cost., dell'articolo 23, comma 1, lettera a), nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo 'indipendentemente dal beneficio fondiario' invece che 'in presenza del beneficio'".
La Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 188/2018, ha definitivamente chiarito che anche il contributo per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi è dovuto solo in presenza del beneficio fondiario, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma regionale calabrese che prevedeva la debenza del contributo indipendentemente da tale presupposto.
Sull'erronea pubblicazione del piano di classifica
Elemento decisivo della presente controversia è l'erronea pubblicazione del piano di classifica. Come emerge dalla documentazione agli atti e dalla sentenza modello allegata, il piano di classifica richiamato nell'atto impugnato non riguarda il Consorzio_1 ma il diverso Consorzio di IC NI CA (nella cartella si fa riferimento al piano di classifica approvato dal Consorzio con delibera di del 7.8.2014, dalla Giunta Regionale con delibera n. 565 del 30.12.2015 e successivamente dal consiglio regionale con delibera n. 199 del 05/06/2017, pubblicata sul burc n. 58 del
19/06/2017).
L'erronea pubblicazione del piano di classifica comporta l'assenza di un piano di classifica idoneo a supportare la pretesa impositiva, poiché non correttamente comunicato. Tale circostanza determina l'impossibilità per il contribuente di conoscere i criteri di determinazione del contributo e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa, in violazione dei principi di trasparenza e motivazione dell'azione amministrativa.
In presenza di tale vizio, non può operare la presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio fondiario che normalmente deriva dall'approvazione di un piano di classifica regolare, dovendo invece il Consorzio dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e il beneficio specifico conseguito dal fondo onerato.
Sull'assenza di benefici specifici
Il ricorrente ha prodotto documentazione attestante che nei Comuni di Laureana di Borrello e Rosarno, dove sono ubicati i suoi immobili, non risultano richieste per il rilascio di autorizzazioni e/o attività in essere da parte del Consorzio_1. Tale circostanza dimostra l'assenza di opere consortili e, conseguentemente, l'inesistenza di benefici diretti e immediati derivanti dall'attività del
Consorzio.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale, ed esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica".
L'art. 23 comma 2 della legge regionale Calabria n. 11/2003 (nel testo come modificato dalla l. regionale
9.5.2017 n. 13) prevede che "l'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato". Nel caso di specie, non è stata fornita dall'ente consortile alcuna adeguata dimostrazione dell'esistenza del piano di riparto da approvarsi anno per anno ai sensi della norma citata, né di un vantaggio o beneficio derivante dalla bonifica valutato anno per anno sulla base dei reali incrementi di valore dell'immobile determinati dalle opere di bonifica e/o dalla loro manutenzione.
Per le ragioni esposte, l'atto impugnato deve essere annullato in quanto fondato su un piano di classifica erroneamente pubblicato e non riferibile al Consorzio_1, privo di adeguata dimostrazione del beneficio fondiario specifico e diretto, nonchè carente del piano annuale di riparto delle spese previsto dalla normativa regionale.
In presenza dell'erronea pubblicazione del piano di classifica, venendo meno la presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, il Consorzio avrebbe dovuto dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo, onere che non è stato assolto.
Il principio della soccombenza giustifica la condanna alle spese del solo Ente impositore Consorzio di
IC (citato e non comparso), che ha richiamato un piano di classifica non correttamente comunicato e non ha fornito prova del beneficio fondiario;
spese che si liquidano in euro 400. Quanto all'Agenzia delle
Entrate - Riscossione, va disposta la compensazione delle spese tra le parti, atteso che, essendo stato il ricorso accolto per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, l'AdER va tenuta indenne dalla condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo accoglie e condanna la parte resistente (Consorzio_1) al pagamento delle spese processuali al ricorrente che liquida in complessive Euro 400, oltre accessori se dovuti, spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
spese compensate con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1497/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Consorzio_1 - Difensore_4
elettivamente domiciliato presso Consorzio_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240028864774000 BONIFICA 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso /difetto di legittimazione passiva di AD
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420240028864774000, notificata il 18.02.2025, relativa a contributo di bonifica per l'annualità 2022, deducendo:
1. L'assenza di beneficio fondiario diretto e specifico derivante dalle opere consortili;
2. L'illegittimità del piano di classifica del 2014 per inadeguatezza e mancanza degli elementi richiesti dalla normativa regionale;
3. L'illegittimità costituzionale del contributo richiesto con codice tributo Società_1, corrispondente alle spese di funzionamento di cui all'art. 23, comma 1, lett. a) della legge regionale Calabria n. 11/2003, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 188/2018.
Il ricorrente ha prodotto documentazione e ha richiesto eventuale CTU per verificare l'assenza di miglioramenti fondiari.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo di rimanere indenne da condanna alle spese.
Il Consorzio_1, regolarmente citato a mezzo PEC il 3 marzo 2025, non si è costituito.
Con memoria difensiva del 29 novembre 2025, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando una perizia di parte che tuttavia non risulta allegata agli atti del fascicolo.
All'udienza del 19 dicembre 2025 si è proceduto alla trattazione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Il ricorso deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Sui principi generali in materia di onere probatorio nei contributi consortili
È necessario richiamare il principio generale più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il 'piano di classifica' se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece,
a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo".
Come di recente ribadito dalla Cassazione Sez. Trib. n. 11238/2025 del 17 dicembre 2024, "quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria".
Tale principio trova applicazione quando il consorzio produca effettivamente in giudizio un piano di classifica regolarmente approvato e riferibile al consorzio stesso. Nel caso contrario, quando manchi la produzione del piano di classifica o questo risulti viziato, grava sul consorzio l'onere di dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo.
Sulla necessità del beneficio fondiario
È ormai consolidato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il contributo consortile
è dovuto solo in relazione alle attività svolte dall'ente che abbiano offerto un effettivo contributo al miglioramento o anche solo alle necessità primarie del fondo. Come affermato dalla Corte di
Cassazione, "Con sentenza n. 188 del 2018, la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato l'illegittimita', rispetto all'articolo 119 Cost., dell'articolo 23, comma 1, lettera a), nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo 'indipendentemente dal beneficio fondiario' invece che 'in presenza del beneficio'".
La Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 188/2018, ha definitivamente chiarito che anche il contributo per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi è dovuto solo in presenza del beneficio fondiario, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma regionale calabrese che prevedeva la debenza del contributo indipendentemente da tale presupposto.
Sull'erronea pubblicazione del piano di classifica
Elemento decisivo della presente controversia è l'erronea pubblicazione del piano di classifica. Come emerge dalla documentazione agli atti e dalla sentenza modello allegata, il piano di classifica richiamato nell'atto impugnato non riguarda il Consorzio_1 ma il diverso Consorzio di IC NI CA (nella cartella si fa riferimento al piano di classifica approvato dal Consorzio con delibera di del 7.8.2014, dalla Giunta Regionale con delibera n. 565 del 30.12.2015 e successivamente dal consiglio regionale con delibera n. 199 del 05/06/2017, pubblicata sul burc n. 58 del
19/06/2017).
L'erronea pubblicazione del piano di classifica comporta l'assenza di un piano di classifica idoneo a supportare la pretesa impositiva, poiché non correttamente comunicato. Tale circostanza determina l'impossibilità per il contribuente di conoscere i criteri di determinazione del contributo e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa, in violazione dei principi di trasparenza e motivazione dell'azione amministrativa.
In presenza di tale vizio, non può operare la presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio fondiario che normalmente deriva dall'approvazione di un piano di classifica regolare, dovendo invece il Consorzio dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e il beneficio specifico conseguito dal fondo onerato.
Sull'assenza di benefici specifici
Il ricorrente ha prodotto documentazione attestante che nei Comuni di Laureana di Borrello e Rosarno, dove sono ubicati i suoi immobili, non risultano richieste per il rilascio di autorizzazioni e/o attività in essere da parte del Consorzio_1. Tale circostanza dimostra l'assenza di opere consortili e, conseguentemente, l'inesistenza di benefici diretti e immediati derivanti dall'attività del
Consorzio.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale, ed esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica".
L'art. 23 comma 2 della legge regionale Calabria n. 11/2003 (nel testo come modificato dalla l. regionale
9.5.2017 n. 13) prevede che "l'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato". Nel caso di specie, non è stata fornita dall'ente consortile alcuna adeguata dimostrazione dell'esistenza del piano di riparto da approvarsi anno per anno ai sensi della norma citata, né di un vantaggio o beneficio derivante dalla bonifica valutato anno per anno sulla base dei reali incrementi di valore dell'immobile determinati dalle opere di bonifica e/o dalla loro manutenzione.
Per le ragioni esposte, l'atto impugnato deve essere annullato in quanto fondato su un piano di classifica erroneamente pubblicato e non riferibile al Consorzio_1, privo di adeguata dimostrazione del beneficio fondiario specifico e diretto, nonchè carente del piano annuale di riparto delle spese previsto dalla normativa regionale.
In presenza dell'erronea pubblicazione del piano di classifica, venendo meno la presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, il Consorzio avrebbe dovuto dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo, onere che non è stato assolto.
Il principio della soccombenza giustifica la condanna alle spese del solo Ente impositore Consorzio di
IC (citato e non comparso), che ha richiamato un piano di classifica non correttamente comunicato e non ha fornito prova del beneficio fondiario;
spese che si liquidano in euro 400. Quanto all'Agenzia delle
Entrate - Riscossione, va disposta la compensazione delle spese tra le parti, atteso che, essendo stato il ricorso accolto per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, l'AdER va tenuta indenne dalla condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo accoglie e condanna la parte resistente (Consorzio_1) al pagamento delle spese processuali al ricorrente che liquida in complessive Euro 400, oltre accessori se dovuti, spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
spese compensate con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025