Art. 1.
Al termine di cui all' art. 3 della legge 28 giugno 1950, n. 452 , per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli, e' sostituito quello del 30 giugno 1952.
Al termine di cui all' art. 3 della legge 28 giugno 1950, n. 452 , per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli, e' sostituito quello del 30 giugno 1952.